Legge regionale Puglia del 2001 numero 20 art. 18


RAPPORTI FRA P.U.G. E P.U.E.

1. Il P.U.E. può apportare variazioni al P.U.G. qualora non incida nelle previsioni strutturali del P.U.G., ferma l'applicazione del procedimento di cui all'articolo 16.
2. Ai fini della formazione del P.U.E., non costituiscono in ogni caso variazione del P.U.G.:
a) la modificazione delle perimetrazioni contenute nel P.U.G. conseguente alla trasposizione del P.U.E. sul terreno;
b) la modificazione delle localizzazioni degli insediamenti e dei relativi servizi che non comporti aumento delle quantità e del carico urbanistico superiore al 5 per cento.

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