Legge del 2017 numero 205 art. 1 - commi da 901 a 1000


901. Con la convenzione di cui al comma 897, sono definite le azioni volte alla crescita dimensionale delle imprese, tenuto conto anche degli indicatori economici di ciascuna regione, le modalità di selezione dei soggetti di cui ai commi 899 e 900, anche tenendo conto della presenza di professionalità esperte dedicate esplicitamente alle finalità di cui al comma 897, e i livelli minimi di investimento da parte di soggetti terzi, pubblici o privati, al fine di assicurare che vengano attivate risorse private in misura pari almeno a quelle dedicate dal Fondo. La convenzione definisce altresì le modalità e i termini di operatività del Fondo, il riconoscimento all'Agenzia degli oneri sostenuti nella gestione della misura, le modalità di contribuzione dei soggetti terzi e i relativi criteri di computo della contribuzione, i contenuti e la tempistica delle attività di monitoraggio e controllo, nonché le modalità di restituzione delle somme rivenienti dai rimborsi e dai proventi degli investimenti diretti e degli OICR chiusi ovvero dalla cessione o liquidazione delle quote o azioni degli stessi. La convenzione può essere periodicamente aggiornata anche in relazione all'analisi dei risultati monitorati con le modalità di cui al comma 902.
902. L'Agenzia fornisce periodicamente, e con cadenza almeno semestrale, alla Presidenza del Consiglio dei ministri i dati in merito all'impiego delle risorse, evidenziando le tipologie di attività esercitate dalle imprese che sono state interessate dalla misura, la loro crescita dimensionale in termini di fatturato e di occupazione derivante dall'apporto di capitale nonché la misura dell'apporto di capitale privato attivato.
903. Le risorse di cui al comma 897 sono gestite, nella contabilità speciale intestata all'Agenzia, assicurando la tracciabilità delle relative operazioni mediante adeguata codificazione, nel rispetto della normativa europea applicabile. I commi da 897 al presente comma entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
904. All'articolo 21, comma 10, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: « e posto in liquidazione. » sono aggiunte le seguenti: « Il commissario liquidatore è autorizzato, al fine di accelerare le procedure di liquidazione e per snellire il contenzioso in essere, a stipulare accordi transattivi anche per le situazioni creditorie e debitorie in corso di accertamento. Le transazioni di cui al periodo precedente devono concludersi entro il 31 marzo 2018. Nei successivi sessanta giorni dalla predetta data il commissario predispone comunque la situazione patrimoniale del soppresso Ente riferita alla data del 31 marzo 2018 ».
905. All'articolo 21, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il primo periodo è sostituito dai seguenti: « Le funzioni del soppresso Ente con le relative risorse, umane e strumentali, sono trasferite dal 30 giugno 2018 alla società costituita dallo Stato e partecipata, ai sensi dell'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dal Ministero dell'economia e delle finanze, e sottoposta alla vigilanza del Dipartimento delegato all'Autorità politica per le politiche di coesione e per il Mezzogiorno e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Alla società possono partecipare le regioni Basilicata, Campania e Puglia, garantendo a queste ultime, nell'atto costitutivo, la rappresentanza in relazione alla disponibilità delle risorse idriche che alimentano il sistema e tenendo conto della presenza sul territorio regionale delle infrastrutture di captazione e grande adduzione. Lo statuto prevede la possibilità per le predette regioni di conferire ulteriori infrastrutture di approvvigionamento dei sistemi idrici alimentate da trasferimenti di acqua tra regioni diverse, nonché di conferire, in tutto o in parte, partecipazioni al capitale di società attive in settori o servizi idrici correlati, nonché per le ulteriori regioni interessate ai trasferimenti idrici tra regioni del distretto idrografico dell'Appennino Meridionale, di partecipare alla società di cui al presente comma. La costituita società e il commissario liquidatore accertano entro il 30 giugno 2018, sulla base della situazione patrimoniale predisposta dal medesimo commissario liquidatore, attività e passività eventualmente residue dalla liquidazione, che sono trasferite alla Società nei limiti del mantenimento dell'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario della stessa. La tariffa idrica da applicare agli utenti del costituito soggetto è determinata dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) in accordo a quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 2012 ». All'onere derivante dalla costituzione della società di cui al presente comma, pari a 200.000 euro, si provvede, tenuto conto dell'ambito territoriale di attività, nell'anno 2018, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020.
906. All'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 11 è inserito il seguente:
«11-bis. Ai fini dell'applicazione della normativa in materia di affidamento del servizio idrico integrato, l'affidamento alla società di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141, è prorogato fino al 31 dicembre 2021 ».
907. Al comma 2-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 140, le parole: « del comune di Campomarino (Campobasso) e del Comune di San Salvo (Chieti) » sono sostituite dalle seguenti: « dei comuni di Campomarino e di Termoli (Campobasso) e del comune di San Salvo (Chieti) ».
908. Fermi restando l'impegno di spesa assunto e i tempi previsti per l'esecuzione degli interventi, finanziati dalla gestione commissariale dell'ex Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno, cessata ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, in favore di piccole e medie imprese attive nel settore della produzione di prodotti agricoli di qualità, assegnati a organismi associativi di produttori ai sensi dell'articolo 1-ter, comma 2, lettera c), del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, e dell'articolo 16-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e non formalmente già definiti alla data del 30 giugno 2017, è prorogato d'ufficio al 30 giugno 2018 il termine per la presentazione o per l'esame da parte dei competenti uffici ministeriali della documentazione di spesa relativa ai suddetti finanziamenti. Alla data di cui al precedente periodo è demandata altresì ogni verifica sulla congruità e legittimità della spesa certificata.
909. Al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) al comma 1, il secondo periodo è soppresso;
2) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: « dall'Agenzia delle entrate » sono inserite le seguenti: « anche per l'acquisizione dei dati fiscalmente rilevanti » e dopo la parola: « residenti » sono inserite le seguenti: « o stabiliti »;
3) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato di cui al comma 2. Gli operatori economici possono avvalersi, attraverso accordi tra le parti, di intermediari per la trasmissione delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio, ferme restando le responsabilità del soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio. Con il medesimo decreto ministeriale di cui al comma 2 potranno essere individuati ulteriori formati della fattura elettronica basati su standard o norme riconosciuti nell'ambito dell'Unione europea. Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili a questi ultimi dai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate; una copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico sarà messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura. E' comunque facoltà dei consumatori rinunciare alla copia elettronica o in formato analogico della fattura. Sono esonerati dalle predette disposizionii soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto “regime di vantaggio” di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e quelli che applicano il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 »;
4) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
« 3-bis. I soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3. La trasmissione telematica è effettuata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione »;
5) il comma 4 è abrogato;
6) al comma 5, le parole: « del comma 3» sono sostituite dalle seguenti: « dei commi 3 e 3-bis »;
7) il comma 6 è sostituito dal seguente:
« 6. In caso di emissione di fattura, tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con modalità diverse da quelle previste dal comma 3, la fattura si intende non emessa e si applicano le sanzioni previste dall'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Il cessionario e il committente, per non incorrere nella sanzione di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, devono adempiere agli obblighi documentali ivi previsti mediante il Sistema di Interscambio. In caso di omissione della trasmissione di cui al comma 3-bis ovvero di trasmissione di dati incompleti o inesatti, si applica la sanzione di cui all'articolo 11, comma 2-quater, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 »;
8) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. Gli obblighi di conservazione previsti dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014, si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio di cui all'articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e memorizzati dall'Agenzia delle entrate. I tempi e le modalità di applicazione della presente disposizione, anche in relazione agli obblighi contenuti nell'articolo 5 del citato decreto ministeriale 17 giugno 2014, sono stabiliti con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono altresì stabilite le modalità di conservazione degli scontrini delle giocate dei giochi pubblici autorizzati, secondo criteri di semplificazione e attenuazione degli oneri di gestione per gli operatori interessati e per l'amministrazione, anche con il ricorso ad adeguati strumenti tecnologici, ferme restando le esigenze di controllo dell'amministrazione finanziaria.
6-ter. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo»;
b) all'articolo 2, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
« 1-bis. A decorrere dal 1° luglio 2018, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi di cui al comma 1 sono obbligatorie con riferimento alle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sentito il Ministero dello sviluppo economico, sono definiti, anche al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi dei contribuenti, le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica e le modalità con cui garantire la sicurezza e l'inalterabilità dei dati. Con il medesimo provvedimento possono essere definiti modalità e termini graduali per l'adempimento dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, anche in considerazione del grado di automazione degli impianti di distribuzione di carburanti »;
c) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:
«Art. 3 (Incentivi per la tracciabilità dei pagamenti). - 1. Il termine di decadenza di cui all'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e il termine di decadenza di cui all'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ridotti di due anni. La riduzione si applica solo per i soggetti passivi di cui all'articolo 1 che garantiscono, nei modi stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a euro 500. La riduzione non si applica, in ogni caso, ai soggetti che effettuano anche operazioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, salvo che abbiano esercitato l'opzione di cui all'articolo 2, comma 1, del presente decreto »;
d) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:
«Art. 4 (Semplificazioni amministrative e contabili). - 1. Nell'ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, ai soggetti passivi dell'IVA esercenti arti e professioni e alle imprese ammesse al regime di contabilità semplificata di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, compresi coloro che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 2, comma 1, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione:
a) gli elementi informativi necessari per la predisposizione dei prospetti di liquidazione periodica dell'IVA;
b) una bozza di dichiarazione annuale dell'IVA e di dichiarazione dei redditi, con i relativi prospetti riepilogativi dei calcoli effettuati;
c) le bozze dei modelli F24 di versamento recanti gli ammontari delle imposte da versare, compensare o richiedere a rimborso.
2. Per i soggetti di cui al comma 1 che si avvalgono degli elementi messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, viene meno l'obbligo di tenuta dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono emanate le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo »;
e) l'articolo 5 è abrogato;
f) all'articolo 7, comma 1, le parole: « resta valida fino al 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « resta valida fino al 31 dicembre 2018 ».
910. A far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:
a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
b) strumenti di pagamento elettronico;
c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. L'impedimento s'intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.
911. I datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.
912. Per rapporto di lavoro, ai fini del comma 910, si intende ogni rapporto di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto, nonché ogni rapporto di lavoro originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142. La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.
913. Le disposizioni di cui ai commi 910 e 911 non si applicano ai rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a quelli di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 339, né a quelli comunque rientranti nell'ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Al datore di lavoro o committente che viola l'obbligo di cui al comma 910 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro.
914. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo stipula con le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale, con l'Associazione bancaria italiana e con la società Poste italiane Spa una convenzione con la quale sono individuati gli strumenti di comunicazione idonei a promuovere la conoscenza e la corretta attuazione delle disposizioni di cui ai commi 910, 911 e 912. Gli obblighi di cui ai commi 910, 911 e 912 e le relative sanzioni si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. La Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con il Ministero dell'economia e delle finanze, predispone campagne informative, avvalendosi dei principali mezzi di comunicazione, nonché degli organi di comunicazione e di stampa e di soggetti privati. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2018.
915. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 2-ter è aggiunto il seguente:
« 2-quater. Per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 500, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita ai sensi del periodo precedente, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Non si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 ».
916. Le disposizioni di cui ai commi da 909 a 928 si applicano alle fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019. A decorrere dalla medesima data l'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato.
917. Fermo restando quanto previsto al comma 916, le disposizioni dei commi da 909 a 928 si applicano alle fatture emesse a partire dal 1° luglio 2018 relative a:
a) cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori;
b) prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un'amministrazione pubblica. Ai fini della presente lettera, per filiera delle imprese si intende l'insieme dei soggetti, destinatari della normativa di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione del contratto, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti. Le fatture elettroniche emesse ai sensi della presente lettera riportano gli stessi codici CUP e CIG di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, riportati nelle fatture emesse dall'impresa capofila nei confronti dell'amministrazione pubblica.
918. Le informazioni disponibili per effetto di quanto previsto dal comma 917 sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate, dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dal Corpo della guardia di finanza e dalla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo per i rispettivi compiti istituzionali.
919. Al fine di contrastare con maggiore efficacia l'evasione e le frodi nel settore della commercializzazione e distribuzione dei carburanti, nell'ambito della programmazione dell'attività e delle risorse disponibili a legislazione vigente dell'Agenzia delle entrate e del Corpo della guardia di finanza, relative agli anni 2018, 2019 e 2020, è pianificata l'esecuzione di un piano straordinario di controlli, finalizzato all'emersione di basi imponibili e imposte sottratte a tassazione, sulla base di elementi e circostanze desunti dalle informazioni presenti nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria, del coordinato utilizzo dei dati archiviati ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché dei dati acquisiti in base agli ordinari poteri istruttori e in particolare di quelli acquisiti ai sensi degli articoli 32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 51, secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
920. All'articolo 22, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto devono essere documentati con la fattura elettronica ».
921. All'articolo 2, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, dopo le parole: « di carburanti e lubrificanti per autotrazione » sono aggiunte le seguenti: « nei confronti di clienti che acquistano al di fuori dell'esercizio di impresa, arte e professione ».
922. All'articolo 164 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Le spese per carburante per autotrazione sono deducibili nella misura di cui al comma 1 se effettuate esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 ».
923. All'articolo 19-bis.1, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'avvenuta effettuazione dell'operazione deve essere provata dal pagamento mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, o da altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ».
924. Agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante spetta un credito d'imposta pari al 50 per cento del totale delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate, a partire dal 1° luglio 2018, tramite sistemi di pagamento elettronico mediante carte di credito, emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. Le disposizioni del presente comma si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis ».
925. Il credito d'imposta di cui al comma 924 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione.
926. Sono abrogati:
a) l'articolo 2 della legge 21 febbraio 1977, n. 31;
b) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 444;
c) l'articolo 12 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30;
d) il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze 24 giugno 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 12 luglio 1999.
927. Le disposizioni di cui ai commi da 920 a 926 si applicano a partire dal 1° luglio 2018.
928. Al fine di garantire la disponibilità di professionalità necessarie a supportare il piano di innovazione tecnologica da realizzare per l'incremento e il potenziamento del contrasto all'evasione e all'elusione fiscale ed il monitoraggio della spesa pubblica, alla società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e alla Società di cui all'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, non si applicano le disposizioni inerenti a vincoli e limiti assunzionali, di incentivazione all'esodo del personale e di gestione del rapporto di lavoro, ivi compresi quelli previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nel rispetto delle direttive del controllo analogo esercitato dall'Amministrazione finanziaria. Resta fermo il concorso della Società agli obiettivi di finanza pubblica ai sensi della normativa vigente.
929. All'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 12, dopo le parole: « affidabilità fiscale » sono inserite le seguenti: « , la revisione e reingegnerizzazione integrata dei processi fiscali e delle connesse procedure informatiche, da realizzare in collaborazione con le competenti Agenzie fiscali, con l'obiettivo della semplificazione e dell'efficientamento dei processi, »;
b) dopo il comma 12 sono aggiunti i seguenti:
« 12-bis. Per la revisione e reingegnerizzazione integrata dei processi fiscali e delle connesse procedure informatiche, di cui al comma 12, è sentita una apposita commissione di esperti che esprime il proprio parere non vincolante in merito alla idoneità delle soluzioni proposte rispetto agli obiettivi indicati. La commissione è istituita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ed è composta da esperti, designati dallo stesso Ministro, tenuto anche conto delle segnalazioni delle Agenzie fiscali, del Corpo della guardia di finanza, della SOGEI SpA, nonché delle organizzazioni economiche di categoria, degli ordini professionali e delle associazioni di software. I componenti della commissione partecipano alle sue attività a titolo gratuito e senza diritto al rimborso delle spese eventualmente sostenute.
12-ter. La commissione consultiva di cui al comma 12-bis esprime, entro il 30 novembre 2018, un parere in merito alle soluzioni riguardanti la revisione e reingegnerizzazione delle procedure informatiche connesse all'introduzione della fatturazione elettronica IVA ».
930. Al comma 15, ultimo periodo, dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo le parole: « Ministero dell'economia e delle finanze » sono inserite le seguenti: « -Dipartimento del tesoro ».
931. Al fine di assicurare a tutti i contribuenti un trattamento fiscale uniforme e di semplificare gli adempimenti dei contribuenti e degli intermediari, gli indici sintetici di affidabilità fiscale, previsti dall'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018.
932. Al fine di evitare la sovrapposizione di adempimenti, per gli anni in cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il termine del 16 settembre di cui al comma 1 dello stesso articolo 21 è fissato al 30 settembre e il termine per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di imposta regionale sulle attività produttive dei soggetti indicati nell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, in scadenza al 30 settembre, è fissato al 31 ottobre.
933. All'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis, le parole: « entro il 31 luglio di ciascun anno » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 ottobre di ciascun anno »;
b) al comma 4-bis, le parole: « entro il 31 luglio di ciascun anno » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 ottobre di ciascun anno »;
c) al comma 6-quinquies:
1) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « La trasmissione in via telematica delle certificazioni di cui al comma 6-ter, contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui al comma 1»;
2) all'ultimo periodo, le parole: « entro sessanta giorni dal termine previsto nel primo periodo » sono sostituite dalle seguenti: « entro sessanta giorni dai termini previsti nel primo e nel terzo periodo, ».
934. Al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13, comma 1, lettera b), le parole: « il 7 luglio » sono sostituite dalle seguenti: « il 23 luglio »;
b) all'articolo 16, comma 1:
1) alla lettera a), le parole: « , entro il 7 luglio di ciascun anno» sono soppresse;
2) alla lettera b), le parole: « e comunque entro il 7 luglio » sono soppresse;
3) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni predisposte »;
c) all'articolo 16, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
« 1-bis. I CAF-dipendenti e i professionisti abilitati, fermo restando il termine del 10 novembre per la trasmissione delle dichiarazioni integrative di cui all'articolo 14, concludono le attività di cui al comma 1, lettere a), b) e c), entro:
a) il 29 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 22 giugno;
b) il 7 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 23 al 30 giugno;
c) il 23 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 23 luglio »;
d) all'articolo 16, comma 2, le parole: « le comunicazioni e le consegne di cui alle lettere a) e b) » sono sostituite dalle seguenti: « le comunicazioni, le consegne e le trasmissioni di cui alle lettere a), b) e c) ».
935. All'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « In caso di applicazione dell'imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'anzidetto cessionario o committente è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro. La restituzione dell'imposta è esclusa qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale ». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai casi verificatisi prima dell'entrata in vigore della presente legge.
(Comma così modificato dall’ art. 6, comma 3-bis, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58)
936. Al fine di contrastare l'evasione fiscale e agevolare l'accertamento e la riscossione da parte dell'Agenzia delle entrate, mediante il potenziamento del sistema di vigilanza nei confronti delle società cooperative e delle sanzioni per il mancato rispetto del carattere mutualistico prevalente:
a) all'articolo 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2638, secondo comma, del codice civile, gli enti cooperativi che si sottraggono all'attività di vigilanza o non rispettano finalità mutualistiche sono cancellati, sentita la Commissione centrale per le cooperative, dall'albo nazionale degli enti cooperativi. Si applica il provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'articolo 2545-septiesdecies del codice civile e dell'articolo 223-septiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, con conseguente obbligo di devoluzione del patrimonio ai sensi dell'articolo 2514, primo comma, lettera d), del codice civile »;
2) il comma 5-bis è sostituito dal seguente:
« 5-bis. Agli enti cooperativi che non ottemperino alla diffida impartita in sede di vigilanza senza giustificato motivo ovvero non ottemperino agli obblighi previsti dall'articolo 2545-octies del codice civile è applicata una maggiorazione del contributo biennale pari a tre volte l'importo dovuto. Le procedure per l'applicazione della maggiorazione del contributo sono definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico »;
3) il comma 5-ter è sostituito dal seguente:
« 5-ter. Lo scioglimento di un ente cooperativo è comunicato, entro trenta giorni, dal Ministero dello sviluppo economico all'Agenzia delle entrate, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 »;
b) all'articolo 2542 del codice civile, dopo il primo comma è inserito il seguente:
«L'amministrazione della società è affidata ad un organo collegiale formato da almeno tre soggetti. Alle cooperative di cui all'articolo 2519, secondo comma, si applica la disposizione prevista dall'articolo 2383, secondo comma »;
c) all'articolo 2545-sexiesdecies del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo comma, le parole: « irregolare funzionamento » sono sostituite dalle seguenti: « gravi irregolarità di funzionamento o fondati indizi di crisi »;
2) al terzo comma, le parole: « di cui ai commi precedenti » sono sostituite dalle parole: « di cui al quarto comma »;
3) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:
« Laddove vengano accertate una o più irregolarità suscettibili di specifico adempimento, l'autorità di vigilanza, previa diffida, può nominare un commissario, anche nella persona del legale rappresentante o di un componente dell'organo di controllo societario, che si sostituisce agli organi amministrativi dell'ente, limitatamente al compimento degli specifici adempimenti indicati ».
937. Per la benzina o il gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori e per gli altri prodotti carburanti o combustibili da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, introdotti in un deposito fiscale o in un deposito di un destinatario registrato di cui, rispettivamente, agli articoli 23 e 8 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, l'immissione in consumo dal deposito fiscale o l'estrazione dal deposito di un destinatario registrato è subordinata al versamento dell'imposta sul valore aggiunto con modello F24 di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i cui riferimenti vanno indicati nel documento di accompagnamento di cui all'articolo 12, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, senza possibilità di compensazione. Il versamento è effettuato dal soggetto per conto del quale il gestore dei predetti depositi procede ad immettere in consumo o ad estrarre i prodotti di cui al presente comma. La base imponibile, che include l'ammontare dell'accisa, è costituita dal corrispettivo o valore relativo all'operazione di introduzione ovvero dal corrispettivo o valore relativo all'ultima cessione effettuata durante la loro custodia nel deposito; la base imponibile in ogni caso è aumentata, se non già compreso, dell'importo relativo alle eventuali prestazioni di servizi delle quali i beni stessi abbiano formato oggetto durante la giacenza fino al momento dell'estrazione. Non concorre alla formazione della base imponibile l'eventuale importo sul quale è stata versata l'imposta sul valore aggiunto in dogana all'atto dell'importazione.
938. La ricevuta di versamento è consegnata in originale al gestore del deposito al fine di operare l'immissione in consumo o l'estrazione dei prodotti; in mancanza di tale ricevuta di versamento, il gestore del deposito è solidalmente responsabile dell'imposta sul valore aggiunto non versata.
939. Sono effettuate senza pagamento dell'imposta sul valore aggiunto le cessioni dei prodotti di cui al comma 937, che intervengano durante la loro custodia nei depositi di cui al medesimo comma 937.
940. Le disposizioni di cui ai commi 937 e 938 si applicano, per i prodotti introdotti a seguito di un acquisto intracomunitario, anche qualora il deposito fiscale, previsto dall'articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sia utilizzato come deposito IVA ai sensi dell'articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, salvo il caso in cui l'immissione in consumo dal medesimo deposito fiscale sia effettuata per conto di un soggetto che integri i criteri di affidabilità stabiliti con il decreto di cui al comma 942 e che presti idonea garanzia con le modalità e i termini stabiliti con il medesimo decreto, il quale prevede altresì l'attestazione da fornire al gestore del deposito, in alternativa alla ricevuta prevista al comma 938, al fine di operare l'immissione in consumo dei prodotti.
(Comma così modificato dall’ art. 6, comma 1, lett. a), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, con efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2020, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 6, comma 2, del medesimo D.L. n. 124/2019)
941. Le disposizioni dei commi 937 e 938 non si applicano ai prodotti di cui al comma 937 di proprietà del gestore del deposito, di capacità non inferiore a 3000 metri cubi, dal quale sono immessi in consumo o estratti; le medesime disposizioni non si applicano ai prodotti di cui al comma 937 immessi in consumo da un deposito fiscale per conto di un soggetto, titolare di un diverso deposito fiscale avente capacità non inferiore ai valori stabiliti dall'articolo 23, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e che integri i criteri di affidabilità stabiliti con il decreto di cui al comma 942 nonché ai prodotti, di cui al medesimo comma 937, immessi in consumo da un deposito fiscale avente capacità non inferiore ai predetti valori per conto di un soggetto che presti idonea garanzia con le modalità e i termini stabiliti con il medesimo decreto di cui al comma 942. Il predetto limite di capacità di 3000 metri cubi può essere rideterminato con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze.
(Comma così modificato dall’ art. 6, comma 1, lett. b), nn. 1) e 2), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, con efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2020, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 6, comma 2, del medesimo D.L. n. 124/2019)
941-bis. Fatto salvo quanto disposto dal comma 941-ter, l'utilizzo della dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, non è consentito per le cessioni e per le importazioni definitive dei prodotti di cui al comma 937.
(Comma inserito dall’ art. 6, comma 1, lett. c), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157)
941-ter. L'utilizzo della dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, è consentito limitatamente al caso in cui le imprese di cui all'articolo 24-ter del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, acquistino, ai fini dello svolgimento della loro attività di trasporto, gasolio, presso un deposito commerciale di cui all'articolo 25 dello stesso testo unico, da soggetti diversi dai depositari autorizzati, ivi inclusi quelli che utilizzano il proprio deposito anche come deposito IVA, e dai destinatari registrati di cui rispettivamente agli articoli 23 e 8 del predetto testo unico nonché da soggetti diversi da quelli di cui al comma 945 del presente articolo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere stabilite ulteriori limitazioni all'utilizzo della dichiarazione di cui al presente comma.
(Comma inserito dall’ art. 6, comma 1, lett. c), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157)
942. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative dei commi da 937 a 941. Il medesimo decreto disciplina, altresì, le modalità di comunicazione telematica, ai gestori dei depositi di cui al comma 937, dei dati relativi ai versamenti dell'imposta sul valore aggiunto di cui al medesimo comma 937.
943. Le disposizioni di cui ai commi da 937 a 941 si applicano a decorrere dal 1° febbraio 2018.
943-bis. Al fine di agevolare l'attività di controllo dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e della Guardia di finanza, le società, gli enti e i consorzi concessionari di autostrade e trafori mettono a disposizione della medesima Agenzia e della predetta Guardia di finanza, su richiesta, senza oneri per l'erario, i dati in possesso delle suddette società rilevati sui transiti degli automezzi che possono essere utilizzati per la movimentazione dei prodotti energetici.
(Comma inserito dall’ art. 6, comma 1, lett. d), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157)
944. Qualora dal monitoraggio effettuato dall'Agenzia delle entrate l'attuazione dei commi da 909 a 943 determini entrate nette inferiori a quelle previste, alla compensazione dell'eventuale differenza si provvede mediante la riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa disposta, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 agosto di ogni anno. Lo schema del decreto di cui al periodo precedente è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da rendere entro il termine di sette giorni dalla data della trasmissione. Qualora le Commissioni non si esprimano entro il termine di cui al periodo precedente, il decreto può essere adottato in via definitiva. Le eventuali maggiori entrate risultanti dal monitoraggio previsto dal presente comma sono destinate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
945. Il soggetto che intende avvalersi, per lo stoccaggio di prodotti energetici, di un deposito fiscale o del deposito di un destinatario registrato di cui rispettivamente agli articoli 23 e 8 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dei quali non sia il titolare, è preventivamente autorizzato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli all'esercizio di tale attività, previa presentazione di apposita istanza. L'autorizzazione di cui al presente comma ha validità biennale e ai soggetti autorizzati è attribuito un codice identificativo.
946. Per i soggetti che risultino già titolari, nel territorio nazionale, di un deposito fiscale di prodotti energetici, di cui all'articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, l'autorizzazione di cui al comma 945 è sostituita da una comunicazione, avente validità annuale, da trasmettere all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, prima di iniziare l'attività di cui al comma 945; l'efficacia della medesima comunicazione è comunque vincolata alla permanenza delle condizioni richieste per la vigenza dell'autorizzazione ovvero della licenza già ottenute per l'esercizio del deposito fiscale.
947. L'attività di stoccaggio dei prodotti energetici presso un deposito fiscale o presso il deposito di un destinatario registrato è consentita solo successivamente all'acquisizione, da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dell'atto di assenso del depositario autorizzato o del destinatario registrato ai soggetti autorizzati ai sensi del comma 945 ed ai soggetti che hanno effettuato la comunicazione di cui al comma 946. Il medesimo atto di assenso è riferito a ciascun impianto ed è trasmesso, dal depositario autorizzato o dal destinatario registrato, all'ufficio delle dogane competente in relazione all'ubicazione del deposito medesimo.
948. L'autorizzazione di cui al comma 945 è negata e l'istruttoria per il relativo rilascio è sospesa allorché ricorrano, nei confronti del soggetto di cui al medesimo comma 945, rispettivamente le condizioni di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504; la medesima autorizzazione è revocata allorché ricorrano, nei confronti dello stesso soggetto, le condizioni di cui al comma 9 del medesimo articolo 23.
949. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli sospende l'autorizzazione di cui al comma 945 allorché ricorrano, nei confronti del soggetto di cui al medesimo comma 945, le condizioni di cui all'articolo 23, comma 8, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995. Trova altresì applicazione quanto disposto dal comma 8, primo periodo, del predetto articolo 23, qualora ricorrano le condizioni ivi previste nei confronti del soggetto di cui al comma 945. L'autorizzazione è sempre sospesa dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, anche su segnalazione dell'Agenzia delle entrate, qualora il soggetto autorizzato di cui al comma 945 sia incorso in violazioni gravi degli obblighi stabiliti in materia di IVA.
950. Nel caso di persone giuridiche e di società, le disposizioni di cui ai commi 948 e 949 in materia di diniego, di sospensione e di revoca dell'autorizzazione di cui al comma 945 nonché di sospensione dell'istruttoria per il rilascio della medesima autorizzazione, si applicano anche qualora le condizioni previste ai medesimi commi 948 e 949 ricorrano con riferimento alle persone che ne rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione, nonché alle persone che ne esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo.
951. Nei casi in cui l'autorizzazione di cui al comma 945 sia sospesa o revocata ai sensi dei commi 948 e 949, ovvero sia stata sospesa o revocata l'autorizzazione o la licenza per l'esercizio del deposito fiscale del soggetto che ha effettuato la comunicazione di cui al comma 946, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede ad informarne, contestualmente alla sospensione o alla revoca, i depositari autorizzati o i destinatari registrati interessati.
952. I soggetti autorizzati di cui al comma 945 ed i soggetti che hanno effettuato la comunicazione di cui al comma 946 redigono un riepilogo dei quantitativi dei prodotti energetici stoccati presso i depositi fiscali o presso i depositi dei destinatari registrati, distinguendone i quantitativi con riferimento a ciascun deposito. L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di eseguire le indagini e i controlli necessari ai fini della corretta tenuta dei riepiloghi di cui al presente comma e può, a tal fine, accedere liberamente nei luoghi dove è custodita la documentazione attinente ai suddetti prodotti energetici per procedere ad ispezioni documentali, verificazioni e rilevazioni ritenute utili per accertare l'osservanza delle disposizioni tributarie connesse con le operazioni riguardanti i medesimi prodotti anche presso i fornitori dei soggetti autorizzati.
953. L'estrazione di prodotti energetici, giacenti presso i depositi fiscali o presso i depositi di destinatari registrati e di proprietà di soggetti la cui autorizzazione di cui al comma 945 o comunicazione di cui al comma 946 non sia più efficace, è consentita alle condizioni stabilite dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
954. Per l'autorizzazione di cui al comma 945 è dovuto un diritto annuale da versare nella misura e secondo le modalità stabilite dall'articolo 63, comma 2, lettera a), del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, per le licenze di esercizio previste per i depositi fiscali di prodotti energetici.
955. Sono fatte salve le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, con particolare riferimento a quelle relative all'individuazione dei soggetti obbligati al pagamento dell'accisa e della contabilizzazione dei prodotti presso i depositi fiscali di cui all'articolo 23 del predetto testo unico.
956. Ferma restando l'applicazione delle pene previste per le violazioni che costituiscono reato, per le infrazioni alle disposizioni di cui ai commi da 945 a 959 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 euro a 10.000 euro. Il depositario autorizzato o il destinatario registrato che consente lo stoccaggio ovvero procede all’estrazione di prodotti energetici di depositanti privi dell’autorizzazione di cui al comma 945 ovvero che non abbiano effettuato la comunicazione di cui al comma 946 ovvero la cui autorizzazione o comunicazione non sia più efficace al momento dello stoccaggio o dell’estrazione dei prodotti energetici, è responsabile solidale per il pagamento dell’IVA afferente ai medesimi prodotti.
957. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative dei commi da 945 a 959. Il medesimo decreto disciplina altresì il necessario flusso informativo dei dati tra l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'Agenzia delle entrate, con modalità di trasmissione, anche telematiche, da definire tra le predette Amministrazioni, nonché le modalità con le quali è resa disponibile al Corpo della guardia di finanza, al fine dei controlli di competenza, l'anagrafe dei soggetti autorizzati.
958. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i dati obbligatori da indicare nel documento di accompagnamento previsto dall'articolo 12, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, per la circolazione dei prodotti assoggettati ad accisa, a modifica delle disposizioni in materia contenute nel regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 25 marzo 1996, n. 210, nonché gli ulteriori dati da trasmettere in forma telematica relativi alle contabilità dei depositari autorizzati e dei destinatari registrati, inclusi quelli atti ad individuare i soggetti di cui ai commi 945 e 946 per conto dei quali i prodotti medesimi sono stati estratti e i destinatari finali dei prodotti stessi.
959. Le disposizioni di cui ai commi da 945 a 956 hanno efficacia a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del decreto di cui al comma 957.
960. All'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « In deroga al periodo precedente, al fine di salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili degli impianti che al momento dell'accertamento della violazione percepiscono incentivi, il GSE dispone la decurtazione dell'incentivo in misura ricompresa fra il 20 e l'80 per cento in ragione dell'entità della violazione. Nel caso in cui le violazioni siano spontaneamente denunciate dal soggetto responsabile al di fuori di un procedimento di verifica e controllo le decurtazioni sono ulteriormente ridotte di un terzo »;
b) al comma 5, dopo la lettera c) è inserita la seguente:
«c-bis) le violazioni che danno luogo a decurtazione dell'incentivo ai sensi dell'ultimo periodo del comma 3».
961. Al fine di agevolare la definizione dei procedimenti civili in materia tributaria pendenti presso la Corte di cassazione, secondo le modalità individuate dal primo presidente con i programmi previsti dall'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 962 a 981.
962. Ai fini di quanto previsto dal comma 961 si procede alla nomina, in via straordinaria e non rinnovabile, di magistrati ausiliari nel numero massimo di cinquanta, per lo svolgimento di servizio onorario.
963. I magistrati ausiliari sono nominati con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta formulata dal consiglio direttivo della Corte di cassazione nella composizione integrata a norma dell'articolo 16 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25. Essi sono assegnati all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte per essere destinati esclusivamente a comporre i collegi della sezione cui sono devoluti i procedimenti di cui al comma 961. Di ciascun collegio giudicante non possono far parte più di due magistrati ausiliari.
964. Possono essere chiamati all'ufficio onorario di magistrato ausiliario i magistrati ordinari, compresi i consiglieri di cassazione nominati per meriti insigni, a riposo da non più di cinque anni al momento di presentazione della domanda, che abbiano maturato un'anzianità di servizio non inferiore a venticinque anni.
965. Per la nomina a magistrato ausiliario sono necessari i seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano;
b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;
c) non aver riportato condanne per delitti non colposi;
d) non essere stato sottoposto a misura di prevenzione o di sicurezza;
e) avere idoneità fisica e psichica;
f) non avere precedenti disciplinari diversi dalla sanzione più lieve prevista dalle leggi di ordinamento giudiziario.
966. Al momento della presentazione della domanda il candidato non deve aver compiuto i settantatre anni di età.
967. Non possono essere nominati magistrati ausiliari coloro che, al momento della domanda e nel triennio precedente:
a) siano o siano stati membri del Parlamento nazionale ed europeo, deputati o consiglieri regionali, membri del Governo, presidenti delle regioni e delle province, membri delle giunte regionali e provinciali;
b) siano o siano stati sindaci, assessori comunali, consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali;
c) ricoprano o abbiano ricoperto incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici.
968. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, determina, con proprio decreto, le modalità e i termini di presentazione della domanda, prevedendo che alla selezione si procede, ove necessario, mediante due interpelli pubblicati nel rispetto di un intervallo temporale non superiore a sei mesi.
969. Per la nomina a magistrato ausiliario è riconosciuta preferenza, nell'ordine, al pregresso esercizio di funzioni di legittimità e alla minore anzianità anagrafica. Della pubblicazione del decreto del Ministro della giustizia di cui al comma 968 è dato avviso nel sito internet istituzionale del Ministero della giustizia.
970. Le domande dei candidati sono trasmesse, senza ritardo, al consiglio direttivo della Corte di cassazione che formula le proposte motivate di nomina.
971. Il magistrato ausiliario è nominato con decreto del Ministro della giustizia per la durata di tre anni, non prorogabili.
972. Il magistrato ausiliario cessa dall'incarico nelle ipotesi di decadenza, dimissioni e revoca a norma dei commi da 975 a 978.
973. Il magistrato ausiliario non può esercitare la professione di avvocato per tutto il periodo del mandato.
974. Il magistrato ausiliario ha l'obbligo di astenersi e può essere ricusato a norma dell'articolo 52 del codice di procedura civile, oltre che nei casi previsti dall'articolo 51, primo comma, del medesimo codice, quando è stato associato o comunque collegato, anche mediante il coniuge, i parenti o altre persone, con lo studio professionale di cui ha fatto o fa parte il difensore di una delle parti.
975. I magistrati ausiliari cessano dall'ufficio quando decadono perché viene meno taluno dei requisiti richiesti per la nomina, in caso di revoca e di dimissioni ovvero quando sussiste una causa di incompatibilità.
976. In ogni momento il primo presidente della Corte di cassazione propone motivatamente al consiglio direttivo la revoca del magistrato ausiliario che non è in grado di svolgere diligentemente e proficuamente il proprio incarico. E' proposta la revoca del magistrato ausiliario che non abbia definito, anche in parte o nei confronti di alcune delle parti, un numero di procedimentialmeno pari a centocinquanta per anno.
977. Nei casi di cui al comma 976 il consiglio direttivo, sentito l'interessato e verificata la fondatezza della proposta, la trasmette al Consiglio superiore della magistratura unitamente ad un parere motivato.
978. I provvedimenti di cessazione sono adottati con decreto del Ministro della giustizia, su deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.
979. Ai magistrati ausiliari è attribuito, a titolo di rimborso spese forfettario, un importo onnicomprensivo di euro 1.000 mensili, per undici mensilità all'anno. L'importo di cui al presente comma non costituisce reddito e non è soggetto a ritenute previdenziali né assistenziali.
980. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 961, sino alla scadenza del terzo anno successivo alla data di entrata in vigore dei commi da 961 a 981 i magistrati ordinari addetti all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione in possesso dei requisiti di cui al terzo comma dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono applicati, a norma del predetto comma, esclusivamente alla sezione alla quale sono devoluti i procedimenti di cui al comma 961.
981. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 961 a 980 è autorizzata la spesa di euro 400.000 per l'anno 2018, di euro 550.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di euro 150.000 per l'anno 2021.
982. Al fine di garantire la piena funzionalità degli uffici dell'Agenzia delle entrate impegnati nella trattazione delle procedure amichevoli internazionali, degli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale e degli accordi relativi al regime opzionale di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzo di beni immateriali, l'Agenzia procede alle iniziative necessarie per assicurare l'esame delle istanze, la connessa trattazione e gli atti conseguenti con un piano cadenzato che, relativamente alle procedure amichevoli internazionali, consenta il perfezionamento delle stesse entro i quattro anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.
983. Ai fini di cui al comma 982, in aggiunta alle assunzioni già autorizzate o consentite dalla normativa vigente, anche in deroga all'articolo 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è autorizzata, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, ad espletare procedure concorsuali per l'assunzione di nuovi funzionari di terza area funzionale, fascia retributiva F1, nel limite di un contingente corrispondente a una spesa non superiore a 1,2 milioni di euro per l'anno 2018, a 6,2 milioni di euro per l'anno 2019, a 11,2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, valutati in termini di indebitamento netto in 0,62 milioni di euro per l'anno 2018, 3,2 milioni di euro per l'anno 2019, 5,8 milioni di euro per l'anno 2020 e 7,73 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
984. All'articolo 70-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
« 4-bis. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da una sede o da una stabile organizzazione partecipante a un gruppo IVA nei confronti di una sua stabile organizzazione o della sua sede situata all'estero si considerano effettuate dal gruppo IVA nei confronti di un soggetto che non ne fa parte.
4-ter. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di una sede o di una stabile organizzazione partecipante a un gruppo IVA da una sua stabile organizzazione o dalla sua sede situata all'estero si considerano effettuate nei confronti del gruppo IVA da un soggetto che non ne fa parte.
4-quater. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di una sede o di una stabile organizzazione partecipante a un gruppo IVA, costituito in un altro Stato membro dell'Unione europea, da una sua stabile organizzazione o dalla sua sede situata nel territorio dello Stato si considerano effettuate nei confronti del gruppo IVA costituito nell'altro Stato membro da un soggetto che non ne fa parte.
4-quinquies. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da una sede o da una stabile organizzazione partecipante a un gruppo IVA, costituito in un altro Stato membro dell'Unione europea, nei confronti di una sua stabile organizzazione o della sua sede situata nel territorio dello Stato si considerano effettuate dal gruppo IVA costituito nell'altro Stato membro nei confronti di un soggetto che non ne fa parte.
4-sexies. La base imponibile delle operazioni di cui ai commi da 4-bis a 4-quinquies è determinata, in presenza di un corrispettivo, ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 3 ».
985. Le disposizioni di cui al comma 984 si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2018.
986. All'articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, la parola: « diecimila » è sostituita dalla seguente: « cinquemila ».
987. Al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: « 10.000 » e « diecimila », ovunque ricorrano, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « 5.000 » e « cinquemila »;
b) all'articolo 3, comma 4, la parola: « trenta » è sostituita dalla seguente: « sessanta ».
988. Le disposizioni di cui ai commi da 986 a 989 si applicano a decorrere dal 1° marzo 2018.
989. Resta fermo il potere regolamentare previsto dall'articolo 48-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
990. All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 49-bis è inserito il seguente:
« 49-ter. L'Agenzia delle entrate può sospendere, fino a trenta giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, al fine del controllo dell'utilizzo del credito. Se all'esito del controllo il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento, la delega è eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data stessa della loro effettuazione; diversamente la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati. In tal caso la struttura di gestione dei versamenti unificati di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, non contabilizza i versamenti e le compensazioni indicate nella delega di pagamento e non effettua le relative regolazioni contabili. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma. All'attuazione delle disposizioni del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».
991. All'articolo 9, comma 1-bis, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, la parola: « maggio » è sostituita dalla seguente: « novembre » e le parole: « provvisoriamente determinata » sono soppresse.
992. La percentuale della somma da versare nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 9, comma 1-bis, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, è elevata al 58 per cento per l'anno 2018, al 59 per cento per l'anno 2019 e al 74 per cento per gli anni successivi.
993. Al comma 5-bis dell'articolo 3 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli agenti immobiliari che esercitano l'attività di mediazione in violazione dell'obbligo di cui al precedente periodo sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa fra euro 3.000 ed euro 5.000 ».
994. All'articolo 96, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'ultimo periodo è soppresso.
995. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al comma 994 si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
996. All'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, la Nota 1 è sostituita dalla seguente:
« 1. Per le copie dichiarate conformi, l'imposta, salva specifica disposizione, è dovuta indipendentemente dal trattamento previsto per l'originale. L'imposta non è dovuta per le copie, dichiarate conformi all'originale informatico, degli assegni presentati al pagamento in forma elettronica per i quali è stato attestato il mancato pagamento nonché della relativa documentazione, di cui all'articolo 4, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 ottobre 2014, n. 205, e di cui all'articolo 15 del regolamento della Banca d'Italia del 22 marzo 2016, emanati ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettere d) ed e), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 ».
997. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: « 1° gennaio 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2018 »;
b) al secondo periodo, le parole: « 30 giugno 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2018 »;
c) al terzo periodo, le parole: « 30 giugno 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2018 ».
998. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, come modificato dal comma 997 del presente articolo, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe all'8 per cento e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge n. 448 del 2001 è raddoppiata.
999. All'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è abrogato;
b) al comma 5, le parole: « Le plusvalenze di cui alle lettere c-bis) » sono sostituite dalle seguenti: « Le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis) »;
c) al comma 7, la lettera b) è abrogata.
1000. All'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, le parole: «I redditi di cui alle lettere da c-bis) a c-quinquies) » sono sostituite dalle seguenti: «I redditi di cui alle lettere da c) a c-quinquies) »;
b) al comma 2, secondo periodo, le parole: « non qualificati » sono soppresse;
c) al comma 3, il primo periodo è soppresso ed il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze possono essere previsti particolari adempimenti ed oneri di documentazione per la determinazione dei redditi soggetti all'imposta sostitutiva di cui al comma 2»;
d) al comma 4, il secondo periodo è soppresso.

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