Elenco dei capitoli
801. L'ANPAL, nello svolgimento delle sue funzioni istituzionali, comunica ai soggetti iscritti all'albo informatico delle agenzie per il lavoro, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e ai soggetti iscritti all'albo nazionale dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, i dati relativi alle persone in stato di disoccupazione o a rischio di disoccupazione, ai sensi dell'articolo 19, commi 1 e 4, del medesimo decreto legislativo n. 150 del 2015, per favorirne la ricollocazione nel mercato del lavoro e al fine di garantire una maggiore efficacia dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro. 802. L'INPS comunica all'ANPAL i dati delle persone appartenenti a nuclei familiari in condizione di povertà beneficiari del Reddito di inclusione (ReI) di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, allo scopo di consentire l'avvio di iniziative finalizzate alla ricollocazione in percorsi lavorativi o di istruzione e formazione. 803. La messa a disposizione dei dati di cui al comma 801 è effettuata per il tramite del sistema informativo unitario, di cui all'articolo 13 del citato decreto legislativo n. 150 del 2015, cui i soggetti iscritti all'albo informatico delle agenzie per il lavoro e all'albo nazionale dei soggetti accreditati a servizi per il lavoro sono interconnessi, ai sensi della normativa vigente. 804. Al fine di conseguire una maggiore equità e agevolare l'accesso alle prestazioni sanitarie da parte di specifiche categorie di soggetti vulnerabili, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un Fondo per la riduzione della quota fissa sulla ricetta di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e delle misure di cui alla lettera p-bis) del medesimo comma, con una dotazione di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018. 805. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per la ripartizione del Fondo di cui al comma 804. Nella determinazione dei criteri di riparto sono privilegiate le regioni che hanno adottato iniziative finalizzate ad ampliare il numero dei soggetti esentati dal pagamento della quota fissa sulla ricetta di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero delle misure di cui alla lettera p-bis) del medesimo comma. 806. Nei limiti delle risorse finanziarie assegnate ai sensi dei commi 794 e 797, i trasferimenti di personale alle regioni, alle agenzie o agli enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego sono effettuati in deroga e non sono computati ai fini del calcolo dei limiti assunzionali vigenti. 807. Ai trasferimenti alle regioni a statuto ordinario previsti dai commi 794 e 797 si provvede mediante decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 808. Alle regioni a statuto ordinario è attribuito un contributo, nei limiti di 18 milioni di euro, a titolo di compensazione della quota di fondo perequativo non attribuita nell'anno 2016, a causa del minor gettito IRAP determinato dalle misure introdotte dal comma 20 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. A tal fine, le somme iscritte in conto residui sul capitolo 2862 di cui al programma « Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria » relativo alla missione « Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per un ammontare pari a 18 milioni di euro, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su apposito capitolo di spesa del medesimo stato di previsione. Il presente comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. 809. Il Fondo per far fronte alle esigenze in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, è soppresso. 810. Allo scopo di valutare gli effetti dello strumento del debito autorizzato e non contratto di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in termini di rilancio degli investimenti, di minori oneri finanziari e di chiarezza della gestione contabile, è istituito, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, un tavolo tecnico, a seguito dei cui lavori si procede, eventualmente, alle conseguenti modifiche del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, limitatamente alle regioni che nell'ultimo triennio abbiano rispettato gli indicatori annuali di tempestività dei pagamenti, ai sensi delle disposizioni vigenti. 811. Al fine di superare il precariato e di valorizzare la professionalità acquisita dal personale a tempo determinato dell'INAPP impiegato in funzioni connesse con l'analisi, il monitoraggio e la valutazione delle politiche pubbliche, attivando le procedure previste dall'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, i trasferimenti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'INAPP sono incrementati di 3 milioni di euro per l'anno 2018, 6 milioni di euro per l'anno 2019 e 9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. 812. Al fine di superare il precariato e di valorizzare le professionalità acquisite dal personale a tempo determinato, resta ferma l'applicazione dell'articolo 4, comma 6-quater, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, alle selezioni comunque effettuate e concluse ai sensi dell'articolo 1, comma 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 813. All'articolo 20, comma 11, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: « tecnico-professionale e infermieristico del Servizio sanitario nazionale » sono sostituite dalle seguenti: « , dirigenziale e no, di cui al comma 10 ». 814. L'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, si interpreta nel senso che la facoltà degli enti destinatari delle anticipazioni di liquidità, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, di utilizzare la quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell'acquisizione delle erogazioni, ai fini dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione, può essere esercitata anche con effetti sulle risultanze finali esposte nell'allegato 5/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 7, dello stesso decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché sul ripiano del disavanzo previsto dal comma 13 del medesimo articolo, limitatamente ai soli enti che hanno approvato il suddetto riaccertamento straordinario a decorrere dal 20 maggio 2015, fermo restando il rispetto dell'articolo 3, comma 8, del medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che l'operazione di riaccertamento straordinario sia oggetto di un unico atto deliberativo. 815. A decorrere dall'anno 2018 alla regione Friuli Venezia Giulia non si applicano le disposizioni in materia di patto di stabilità interno di cui all'articolo 1, commi 454 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. 816. Al fine di tener conto dell'articolo 2, comma 5, dell'accordo sottoscritto il 23 ottobre 2014 tra il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della regione Friuli Venezia Giulia, è preordinato l'importo di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Ai fini della compensazione degli effetti finanziari negativi derivanti dal primo periodo in termini di saldo netto da finanziare, le somme iscritte in conto residui nel capitolo 2862 di cui al programma « Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria » della missione « Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per l'importo di 120 milioni di euro annui in ciascuno degli anni 2018 e 2019; in termini di indebitamento netto, i relativi oneri sono coperti attraverso gli effetti positivi delle disposizioni di cui al comma 815. Il presente comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. 817. A decorrere dal 1° gennaio 2018, allo statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 49 è sostituito dal seguente: «Art. 49. - 1. Spettano alla Regione le seguenti quote di gettito delle sottoindicate entrate tributarie erariali: a) i 2,975 decimi del gettito dell'accisa sulla benzina e i 3,034 decimi del gettito dell'accisa sul gasolio erogati nella Regione per uso di autotrazione; b) i 5,91 decimi del gettito dell'accisa sull'energia elettrica consumata nella Regione; c) i 5,91 decimi del gettito dell'accisa sui tabacchi lavorati immessi in consumo nella Regione; d) i 5,91 decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) afferente all'ambito territoriale, esclusa l'IVA applicata alle importazioni, da determinare sulla base dei consumi regionali delle famiglie rilevati annualmente dall'Istituto nazionale di statistica; e) i 5,91 decimi del gettito di qualsiasi altro tributo erariale, comunque denominato, maturato nell'ambito del territorio regionale, ad eccezione: delle accise diverse da quelle indicate alle lettere a), b) e c); dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti, sui bitumi di petrolio e altri prodotti; delle entrate correlate alle accise; della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto; delle entrate derivanti dai giochi; delle tasse automobilistiche; dei canoni di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione. Per i tributi erariali per i quali non è individuabile il gettito maturato, si fa riferimento al gettito riscosso nel territorio regionale. 2. La devoluzione alla Regione delle quote di gettito dei tributi erariali indicati nel presente articolo è effettuata al netto delle quote devolute ad altri enti pubblici e territoriali. 3. La Regione compartecipa al gettito delle imposte sostitutive istituite dallo Stato nella misura in cui ad essa o agli enti locali del suo territorio è attribuito il gettito delle imposte sostituite »; b) all'articolo 51 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Qualora la legge dello Stato istituisca un tributo di spettanza delle province, tale tributo e i poteri riconosciuti alle province in relazione allo stesso sono attribuiti alla Regione ». 818. Con le norme di attuazione previste dall'articolo 65 dello statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, sono definiti i criteri per la determinazione del gettito dei tributi erariali di cui all'articolo 49 del medesimo statuto, come sostituito dal comma 817 del presente articolo, riferiti al territorio regionale e le modalità di attribuzione dello stesso alla regione. 819. Le disposizioni dell'articolo 49 dello statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, nel testo precedente alle modificazioni apportate dal comma 817 del presente articolo, continuano ad applicarsi per la ripartizione dei versamenti d'imposta effettuati dai contribuenti fino al 31 dicembre 2017 e per la quantificazione dei conguagli delle spettanze dovute per le annualità fino al 2017. Le stesse disposizioni si applicano, in via provvisoria, per la ripartizione dei versamenti d'imposta effettuati dai contribuenti dal 1° gennaio 2018 fino alla data di entrata in vigore delle norme di attuazione statutaria di cui al comma 818 e dei relativi provvedimenti attuativi. Successivamente a tale data, la compartecipazione ai tributi erariali è rideterminata secondo le disposizioni dell'articolo 49 del medesimo statuto, come sostituito dal comma 817 del presente articolo, e sono operati i conseguenti conguagli. 820. La regione Friuli Venezia Giulia contabilizza le entrate di cui al comma 819, secondo e terzo periodo, dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione dell'articolo 49 dello statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, come sostituito dal comma 817 del presente articolo, e in ogni caso entro l'esercizio 2018. 821. Le disposizioni di cui al comma 817 sono approvate ai sensi dell'articolo 63, quinto comma, dello statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1. 822. Ai sensi dell'articolo 51, secondo comma, dello statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, è attribuito alla regione Friuli Venezia Giulia, a decorrere dal 1° gennaio 2017, il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA), di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e all'articolo 1, comma 666, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e ad essa è versato il relativo gettito. La regione Friuli Venezia Giulia può disciplinare il tributo nei limiti previsti dalla normativa statale, compresa la determinazione della sua misura. Fino alla data di entrata in vigore della disciplina regionale continuano ad applicarsi la normativa e le misure del tributo vigenti in ciascuna provincia, anche se soppressa in attuazione della legge costituzionale 28 luglio 2016, n. 1, con attribuzione del gettito direttamente alla regione. 823. All'articolo 13, comma 14, lettera a., del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « . A decorrere dall'anno 2018, l'abrogazione disposta dal presente comma opera anche nei confronti dei comuni compresi nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia ». Le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno nel fondo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, sono ridotte dell'importo di euro 74.219.629 a decorrere dall'anno 2018. 824. All'articolo 2, comma 2, della legge 1° agosto 2003, n. 206, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2018, il rimborso di cui al precedente periodo non è più dovuto ai comuni compresi nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia ». Le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno per i rimborsi di cui al citato articolo 2, comma 2, della legge n. 206 del 2003 sono ridotte dell'importo di euro 93.035 a decorrere dall'anno 2018. 825. All'articolo 10, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:«A decorrere dall'anno 2018, il rimborso di cui al precedente periodo non è più dovuto ai comuni compresi nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia ». Le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno peri rimborsi di cui al citato articolo 10, comma 3, della legge n. 448 del 2001 sono ridotte dell'importo di euro 1.808.190 a decorrere dall'anno 2018. 826. A decorrere dall'anno 2018 sono ridotti gli stanziamenti di bilancio iscritti nei capitoli 2856 e 7547 (Fondi relativi alle risorse finanziarie occorrenti per l'attuazione del federalismo amministrativo) di cui al programma « Federalismo amministrativo » della missione « Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, limitatamente alle quote spettanti alla regione Friuli Venezia Giulia per il finanziamento delle spese connesse allo svolgimento delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti in materia di incentivi alle imprese ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché delle risorse relative al cosiddetto accantonamento forfetario già destinato al pagamento delle commissioni spettanti alle società Artigiancassa Spa e Mediocredito Centrale Spa per l'attività di gestione dei fondi pubblici di agevolazione alle imprese, per gli importi di euro 10.921.401 sul capitolo 7547 e di euro 4.230 sul capitolo 2856. 827. Il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale è rideterminato in riduzione per l'importo di 1.124.767 euro annui, a decorrere dall'anno 2018, per la componente del finanziamento di cui all'articolo 3-ter, comma 7, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9. All'articolo 1, comma 584, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: « per gli anni 2012, 2013, 2014, 2015 » sono inserite le seguenti: « , 2016 e 2017 ». 828. Il comma 483 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è abrogato. 829. Sono esclusi dal computo della riduzione della spesa corrente del 3 per cento annuo, di cui all'articolo 1, comma 510, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, gli oneri, a carico del bilancio della Regione siciliana destinati ai liberi consorzi del relativo territorio, di almeno 70 milioni di euro annui aggiuntivi rispetto al consuntivo 2016, di cui al punto 4 dell'Accordo fra il Governo e la Regione siciliana sottoscritto in data 12 luglio 2017. Sono, altresì, escluse dal predetto computo le spese sostenute dalla Regione per l'assistenza ai disabili gravi e gravissimi e in generale non autosufficienti, ad integrazione delle risorse erogate per tale finalità dallo Stato. Sono inoltre escluse le maggiori spese per il servizio del debito sostenute nel 2017 rispetto all'anno 2016 derivanti dalla rimodulazione dei mutui effettuata nel 2015, nonché le spese per le quote interessi delle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. 830. Dal 2018 al 2022 la Regione siciliana si impegna a riqualificare la propria spesa attraverso il progressivo aumento degli investimenti incrementando gli impegni complessivi per gli investimenti in misura non inferiore al 2 per cento per ciascun anno rispetto all'anno precedente. Nell'ipotesi dell'insediamento del governo regionale successivamente alla scadenza del 30 settembre 2017 prevista per l'approvazione del bilancio consolidato 2016, il termine per l'approvazione dei documenti contabili e l'applicazione delle relative sanzioni è rinviato al 31 marzo 2018. 831. Il concorso alla finanza pubblica delle province autonome di Trento e di Bolzano è ridotto, rispettivamente, di 10,5 milioni di euro e di 12,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. 832. Le disposizioni recate dai commi 833 e 834 sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni. 833. A decorrere dal 1° gennaio 2018, l'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è sostituito dal seguente: «Art. 13. - 1. Nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e degli accordi internazionali, nonché dei princìpi fondamentali dell'ordinamento statale, le province disciplinano con legge provinciale le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni per grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, stabilendo in particolare norme procedurali per lo svolgimento delle gare, i termini di indizione delle stesse, i criteri di ammissione e di aggiudicazione, i requisiti finanziari, organizzativi e tecnici dei partecipanti. La legge provinciale disciplina inoltre la durata delle concessioni, i criteri per la determinazione dei canoni di concessione per l'utilizzo e la valorizzazione del demanio idrico e dei beni patrimoniali costituiti dagli impianti afferenti le grandi derivazioni idroelettriche, i parametri di sviluppo degli impianti nonché le modalità di valutazione degli aspetti paesaggistici e di impatto ambientale, determinando le conseguenti misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario. 2. Alla scadenza delle concessioni disciplinate dal presente articolo, le opere di raccolta, di adduzione, di regolazione, le condotte forzate e i canali di scarico, in stato di regolare funzionamento, passano senza compenso in proprietà delle province per il rispettivo territorio. Al concessionario che abbia eseguito, a proprie spese e nel periodo di validità della concessione, investimenti sui beni di cui al primo periodo, purché previsti dall'atto di concessione o comunque autorizzati dal concedente, spetta alla scadenza della concessione, o nei casi di decadenza o rinuncia, un indennizzo pari al valore della parte di bene non ammortizzato, secondo quanto previsto dalla legge provinciale di cui al comma 1. Per i beni diversi da quelli previsti dai periodi precedenti si applica la disciplina stabilita dall'articolo 25, secondo comma e seguenti, del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, intendendosi sostituiti gli organi statali ivi indicati con i corrispondenti organi della provincia, nonché dall'articolo 1-bis, comma 13, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235. 3. Nelle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico, i concessionari hanno l'obbligo di fornire annualmente e gratuitamente alle province autonome di Trento e di Bolzano, per servizi pubblici e categorie di utenti da determinare con legge provinciale, 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione, da consegnare alle province medesime con modalità definite dalle stesse. 4. Le province stabiliscono altresì con propria legge i criteri per la determinazione del prezzo dell'energia di cui al comma 3 ceduta alle imprese distributrici, nonché i criteri per le tariffe di utenza, nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea. 5. I concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico corrispondono semestralmente alle province un importo determinato secondo quanto previsto dalla legge provinciale di cui al comma 1, tenendo conto della media del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica (PUN), nonché della media delle voci di spesa legate alla fornitura della medesima energia elettrica per ogni kWh di energia da esse non ritirata. Il compenso unitario prima indicato varia proporzionalmente alle variazioni, non inferiori al 5 per cento, dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica. 6. Le concessioni per grandi derivazioni a scopo idroelettrico accordate nelle province autonome di Trento e di Bolzano, in forza di disposizioni normative o amministrative che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2022, ancorché scadute, sono prorogate di diritto per il periodo utile al completamento delle procedure di evidenza pubblica e comunque non oltre la predetta data. Le province e i concessionari possono, in tal caso, concordare eventuali modificazioni degli oneri e delle obbligazioni previsti dalle concessioni in corso, secondo quanto stabilito dalla legge provinciale di cui al comma 1. 7. In materia di sistema idrico, le province sono previamente consultate sugli atti dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) indirizzati ai soggetti esercenti i servizi di pubblica utilità operanti nel rispettivo territorio, in ordine alla loro compatibilità con il presente Statuto e con le relative norme di attuazione. Le modalità di consultazione sono definite attraverso un protocollo di intesa stipulato tra la predetta Autorità e le province, anche disgiuntamente. La raccolta delle informazioni e dei documenti necessari alle indagini conoscitive e alle attività svolte dall'Autorità compete alle province, secondo procedure e modelli concordati con l'Autorità stessa nell'ambito del predetto protocollo di intesa, nel rispetto delle competenze ad esse attribuite, anche con riguardo all'organizzazione dei servizi di pubblica utilità, al sistema tariffario ed all'esercizio dei relativi poteri ispettivi e sanzionatori ». 834. All'articolo 1-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 è abrogato; b) al comma 13, le parole: « Fermo restando quanto disposto dal comma 2, » sono soppresse. 835. Per la copertura dei debiti del sistema di trasporto regionale è attribuito alla regione Basilicata un contributo straordinario dell'importo complessivo di 80 milioni di euro, di cui 60 milioni di euro per l'anno 2018 e 20 milioni di euro per l'anno 2019, per far fronte ai debiti verso le società esercenti i servizi di trasporto pubblico locale automobilistici provinciali e comunali e verso le società esercenti servizi di trasporto pubblico locale ferroviari regionali. 836. Agli oneri derivanti dal comma 835, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2018 e a 20 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020. I predetti importi, tenuto conto della localizzazione territoriale della misura di cui al comma 835, sono portati in prededuzione dalla quota da assegnare alla regione Basilicata a valere sulle risorse della citata programmazione 2014-2020. 837. In considerazione della condizione di insularità della Sardegna, che ne penalizza lo sviluppo economico e sociale e tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, della legge regionale della regione Sardegna 13 aprile 2017, n. 5, ai fini dell'istruttoria necessaria per l'attuazione della procedura del riconoscimento in sede europea della predetta condizione finalizzata alla definizione di sistemi di aiuto già previsti per le regioni ultra-periferiche di altri Stati membri dell'Unione europea è istituito un Comitato istruttore paritetico Stato-regione. Agli oneri di cui al presente comma si provvede nel limite di 100.000 euro per l'anno 2018. 838. Alle province e alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, per l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, è attribuito un contributo complessivo di 428 milioni di euro per l'anno 2018, di cui 317 milioni di euro a favore delle province e 111 milioni di euro a favore delle città metropolitane, e a favore delle province un ulteriore contributo di 110 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Le risorse di cui al periodo precedente sono ripartite, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo criteri e importi da definire, su proposta dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e dell'Unione delle province d'Italia (UPI), previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da conseguire entro il 31 gennaio 2018. Qualora l'intesa non sia raggiunta, ovvero non sia stata presentata alcuna proposta, il decreto è comunque adottato, entro il 10 febbraio 2018, ripartendo il contributo in proporzione alla differenza per ciascuno degli enti interessati, ove positiva, tra l'ammontare della riduzione della spesa corrente indicato nella tabella 1 allegata al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, al netto della riduzione della spesa di personale di cui al comma 421 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e l'ammontare dei contributi di cui all'articolo 20 e del contributo annuale di cui alla tabella 3 del medesimo decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, nonché alle tabelle F e G allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2017. Ai fini della determinazione della differenza di cui al periodo precedente per gli anni 2019 e successivi si tiene conto dell'importo non più dovuto dalle province del versamento previsto sino all'anno 2018 dall'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, negli importi indicati nella tabella 2 allegata al citato decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50. 839. Il contributo spettante a ciascuna provincia, di cui al comma 838, unitamente a quelli di cui all'articolo 1, comma 754, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è versato dal Ministero dell'interno all'entrata del bilancio dello Stato a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti, di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In considerazione di quanto disposto dal periodo precedente, ciascun ente beneficiario, fermo restando quanto previsto al periodo successivo, non iscrive in entrata le somme relative ai contributi attribuiti e iscrive in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui al citato articolo 1, comma 418, della legge n. 190 del 2014, al netto di un importo corrispondente alla somma dei contributi stessi. Nel caso in cui il contributo di cui al comma 838, unitamente a quelli di cui ai citati articoli 1, comma 754, della legge n. 208 del 2015 e 20, comma 1, del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2017, ecceda il concorso alla finanza pubblica di cui al predetto articolo 1, comma 418, della legge n. 190 del 2014, il Ministero dell'interno provvede al trasferimento della parte eccedente all'ente interessato. 840. Al comma 1 dell'articolo 15 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: « e di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « di 35 milioni di euro per l'anno 2018 e di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 ». 841. Nelle more della definizione dei complessivi rapporti finanziari fra lo Stato e la regione Valle d'Aosta che tenga conto, tra l'altro, delle sentenze della Corte costituzionale n. 77 del 2015 e n. 154 del 2017, gli accantonamenti a carico della regione Valle d'Aosta a titolo di concorso alla finanza pubblica sono ridotti di 45 milioni di euro per l'anno 2018, 100 milioni di euro per l'anno 2019 e 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. 842. Al comma 1-bis dell'articolo 20 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: « per ciascuno degli anni 2017 e 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2017 » e le parole: « per gli anni 2017 e 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2017 ». 843. Alle province che, alla data del 30 novembre 2017, hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, o risultano in dissesto, è attribuito, per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020, un contributo nell'importo complessivo di 30 milioni di euro annui. Il contributo di cui al periodo precedente è ripartito, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo criteri e importi da definire, su proposta dell'UPI, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da conseguire entro il 31 gennaio 2018. Qualora l'intesa non sia raggiunta, ovvero non sia stata presentata alcuna proposta, il decreto è comunque adottato, entro il 10 febbraio 2018, ripartendo il contributo stesso in proporzione alla spesa corrente per viabilità e scuole, come desunta dall'ultimo rendiconto approvato dalla provincia interessata. 844. Ferma restando la rideterminazione delle dotazioni organiche nei limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai fini del ripristino delle capacità di assunzione, le città metropolitane e le province delle regioni a statuto ordinario definiscono un piano di riassetto organizzativo finalizzato ad un ottimale esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56. 845. A decorrere dall'anno 2018, le province delle regioni a statuto ordinario possono procedere, nel limite della dotazione organica di cui al comma 844 e di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, da destinarsi prioritariamente alle attività in materia di viabilità e di edilizia scolastica, solo se l'importo delle spese complessive di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non supera il 20 per cento delle entrate correnti relative ai titoli I, II e III. Per le restanti province, la percentuale assunzionale stabilita al periodo precedente è fissata al 25 per cento. E' consentito l'utilizzo dei resti delle quote percentuali assunzionali come definite dal presente comma riferite a cessazioni di personale intervenute nel triennio precedente non interessato dai processi di ricollocazione di cui all'articolo 1, commi da 422 a 428, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Nell'anno 2018, le città metropolitane possono procedere, nei termini previsti dal presente comma, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel rispetto dei limiti di spesa definiti in applicazione del citato articolo 1, comma 421, della legge n. 190 del 2014. 846. Il comma 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le lettere da c) a g) del comma 420 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e il comma 5 dell'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono abrogati. 847. Le province delle regioni a statuto ordinario possono avvalersi di personale con rapporto di lavoro flessibile nel limite del 25 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. 848. I comuni che non hanno deliberato il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi previsto dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché quelli per i quali le competenti sezioni regionali della Corte dei conti o i servizi ispettivi del Ministero dell'economia e delle finanze hanno accertato la presenza di residui risalenti agli esercizi antecedenti il 2015 non correttamente accertati entro il 1° gennaio 2015, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2017, al riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2017 provenienti dalla gestione 2014 e precedenti, secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro il 28 febbraio 2018. L'eventuale maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario è ripianato in quote costanti entro l'esercizio 2044, secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015. 849. Fermi restando i tempi di pagamento dei creditori, gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prima del riaccertamento straordinario di cui al comma 848, possono rimodulare o riformulare il predetto piano, entro il 31 luglio 2018, al fine di tenere conto di quanto previsto dallo stesso comma 848. Gli enti locali che intendono avvalersi di tale facoltà trasmettono la deliberazione consiliare contenente la relativa richiesta alla competente sezione regionale della Corte dei conti e al Ministero dell’interno nel termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il consiglio dell’ente locale, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni alla data di esecutività della deliberazione di cui al periodo precedente, approva il piano rimodulato o riformulato, corredato del parere dell’organo di revisione economico-finanziaria. Al procedimento di formazione e di approvazione del piano si applicano le disposizioni degli articoli 243-bis, commi 6, 7, 8, 9 e 9-bis, e 243-quater del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000; i termini previsti dal citato articolo 243-quater sono ridotti alla metà. 850. Per gli enti locali per i quali la competente sezione regionale della Corte dei conti, alla data di entrata in vigore della presente legge, ha già accertato il grave mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano originario, ferme restando le eventuali misure prescritte ai sensi dell'articolo 148-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, un ulteriore mancato rispetto degli obiettivi del nuovo piano rimodulato o riformulato, accertato nell'ambito della procedura di controllo di cui all'articolo 243-quater, comma 6, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, costituisce reiterazione del mancato rispetto degli obiettivi ai sensi del comma 7 del citato articolo 243-quater. 851. Nell'anno 2019, nelle more della definizione dei complessivi rapporti finanziari fra lo Stato e la regione Sardegna che tenga conto, tra l'altro, delle sentenze della Corte costituzionale n. 77 del 2015 e n. 154 del 2017, anche in considerazione del ritardo nello sviluppo economico dovuto all'insularità, è riconosciuto alla regione Sardegna un contributo pari a 15 milioni di euro. 852. Al fine di garantire la realizzazione degli interventi per la salvaguardia della laguna di Venezia di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798, è autorizzata la spesa complessiva di 25 milioni di euro per l'anno 2018 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024. Le risorse così individuate sono destinate, per l'importo di 20 milioni di euro per l'anno 2018 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024, ai comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino-Treporti; la restante quota, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2018 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024, è destinata a tutti i comuni rappresentati nel Comitato di cui all'articolo 4 della medesima legge n. 798 del 1984, previa ripartizione definita con deliberazione del Comitato stesso. 853. Al fine di favorire gli investimenti, per il triennio 2018-2020, sono assegnati ai comuni che non risultano beneficiare delle risorse di cui all'articolo 1, comma 974, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, contributi per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2018, 300 milioni di euro per l'anno 2019 e 400 milioni di euro per l'anno 2020. I contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti. 854. I comuni di cui al comma 853 comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno entro il termine perentorio del 20 febbraio 2018 per l'anno 2018, del 20 settembre 2018 per l'anno 2019 e del 20 settembre 2019 per l'anno 2020. La richiesta deve contenere le informazioni riferite alla tipologia dell'opera e al codice unico di progetto (CUP) e ad eventuali forme di finanziamento concesse da altri soggetti sulla stessa opera. La mancanza dell'indicazione di un CUP valido ovvero l'errata indicazione in relazione all'opera per la quale viene chiesto il contributo comporta l'esclusione dalla procedura. La richiesta di contributo deve riferirsi ad opere inserite in uno strumento programmatorio e ciascun comune non può chiedere contributi di importo superiore a 5.225.000 euro complessivi. 855. L'ammontare del contributo attribuito a ciascun comune è determinato, entro il 31 marzo 2018 per l'anno 2018, il 31 ottobre 2018 per l'anno 2019 e il 31 ottobre 2019 per l'anno 2020, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore dei comuni che presentano la minore incidenza dell'avanzo di amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto alle entrate finali di competenza, ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, risultanti dai rendiconti della gestione del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento. 856. Le informazioni di cui al comma 855 sono desunte dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione allegato al rendiconto della gestione e dal quadro generale riassuntivo trasmessi ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche. Sono considerate esclusivamente le richieste di contributo pervenute dai comuni che, alla data di presentazione della richiesta medesima, hanno trasmesso alla citata banca dati i documenti contabili di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) ed e), e di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2016, riferiti all'ultimo rendiconto della gestione approvato. Nel caso di comuni per i quali sono sospesi i termini ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le informazioni di cui al primo periodo sono desunte dall'ultimo certificato di conto consuntivo trasmesso al Ministero dell'interno. 857. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 853 è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro otto mesi decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 855. I risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 858 e successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 853, a condizione che gli stessi vengano impegnati entro il 30 giugno dell'esercizio successivo. 858. I contributi assegnati con il decreto di cui al comma 855 sono erogati dal Ministero dell'interno ai comuni beneficiari per il 20 per cento entro il 15 aprile 2018 per l'anno 2018, entro il 28 febbraio 2019 per l'anno 2019 ed entro il 28 febbraio 2020 per l'anno 2020, per il 60 per cento entro il 30 novembre 2018 per l'anno 2018, entro il 31 maggio 2019 per l'anno 2019 ed entro il 31 maggio 2020 per l'anno 2020, previa verifica dell'avvenuto affidamento dei lavori, attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 860, e per il restante 20 per cento previa trasmissione, al Ministero dell'interno, del certificato di collaudo, ovvero del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 859. Nel caso di mancato rispetto dei termini e delle condizioni previsti dai commi 857 e 858, il contributo è recuperato dal Ministero dell'interno secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. 860. Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 853 a 859 è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce « Contributo investimenti Legge di bilancio 2018 ». 861. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo di cui al comma 853. 862. Il Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, è incrementato di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018. 863. All'articolo 1, comma 228, terzo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « tra 1.000 e 3.000 » sono sostituite dalle seguenti: « tra 1.000 e 5.000 ». 864. Per gli anni dal 2018 al 2020 continua ad applicarsi, con le medesime modalità ivi previste, l'articolo 3-bis del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Le risorse derivanti sono destinate all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario, deliberato dopo il 1° gennaio 2016 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge. 865. Per l'anno 2018, le somme di cui al comma 864 sono incrementate dell'importo di 10 milioni di euro. 866. Per gli anni dal 2018 al 2020 gli enti locali possono avvalersi della possibilità di utilizzo dei proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento. Tale possibilità è consentita esclusivamente agli enti locali che: a) dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2; b) in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente, come definita dall'allegato 7 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; c) siano in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità. 867. Al comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: « Per gli anni 2015, 2016 e 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni dal 2015 al 2020 ». 868. All'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: « elevato al 50 per cento a decorrere dall'anno 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « elevato al 50 per cento per l'anno 2017 e al 60 per cento a decorrere dall'anno 2018 ». 869. La dotazione finanziaria dei contributi straordinari di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è incrementata a decorrere dall'anno 2018 di 10 milioni di euro annui. All'onere derivante dalla disposizione di cui al primo periodo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del contributo di cui al comma 24 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 870. Per l'anno 2018, a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dai comuni a seguito dell'introduzione della TASI di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è attribuito ai comuni interessati un contributo complessivo di 300 milioni di euro nella misura indicata per ciascun ente nella tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2017. 871. Per l'anno 2018 ciascun comune consegue un valore positivo del saldo di cui al comma 466 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in misura pari al contributo di cui al comma 870. 872. Le disposizioni degli articoli 19, comma 8, e 25 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, si applicano, salva diversa disciplina normativa a tutela dei lavoratori, anche ai dipendenti dei consorzi e delle aziende costituiti, rispettivamente, ai sensi degli articoli 31 e 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che, alla data di entrata in vigore del predetto testo unico di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016, risultino già posti in liquidazione da parte di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 873. Al fine di assicurare le prestazioni del servizio di trasporto pubblico locale, gli enti locali con popolazione residente non superiore a 100.000 abitanti che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o ne hanno conseguito l'approvazione possono: a) concedere, nel rispetto del vincolo del pareggio di bilancio, contributi per investimenti alle società a totale partecipazione pubblica che, ancorché in perdita, presentino un piano di ristrutturazione finanziaria approvato dall'ente che detiene le quote attraverso l'assunzione di mutui presso la società Cassa depositi e prestiti Spa, con oneri a totale carico dello stesso ente; b) procedere, nel rispetto del vincolo del pareggio di bilancio, all'assunzione di mutui, con oneri a totale carico dell'ente, per investimenti sulla mobilità sostenibile, anche per il rilancio delle società partecipate operanti nel settore del trasporto pubblico locale. 874. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 485 è sostituito dal seguente: « 485. Al fine di favorire gli investimenti, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per l'anno 2017, sono assegnati agli enti locali spazi finanziari nell'ambito dei patti nazionali, di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, nel limite complessivo di 700 milioni di euro, di cui 300 milioni di euro destinati a interventi di edilizia scolastica. Sono assegnati agli enti locali spazi finanziari nell'ambito dei medesimi patti nazionali, nel limite complessivo di 900 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018 e 2019, di cui 400 milioni di euro annui destinati ad interventi di edilizia scolastica e 100 milioni di euro annui destinati a interventi di impiantistica sportiva, e nel limite complessivo di 700 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 »; b) dopo il comma 486 è inserito il seguente: «486-bis. I comuni facenti parte di un'unione di comuni, ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che hanno delegato le funzioni connesse alla realizzazione di opere pubbliche, possono richiedere spazi finanziari, nell'ambito delle intese regionali e dei patti nazionali, di cui all'articolo 10, commi 3 e 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, per la quota di contributi trasferita all'unione stessa per investimenti in opere pubbliche riferite alla medesima delega di funzioni »; c) al comma 487, alinea, dopo le parole: « Gli enti locali comunicano gli spazi finanziari » sono inserite le seguenti: « destinati ad interventi di edilizia scolastica »; d) dopo il comma 487 è inserito il seguente: «487-bis. Gli enti locali comunicano gli spazi finanziari destinati ad interventi di impiantistica sportiva di cui necessitano, entro il termine perentorio del 20 gennaio di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio per lo sport secondo le modalità individuate e pubblicate nel sito internet http://www.sportgoverno.it/. Le richieste di spazi finanziari sono complete delle informazioni relative: a) al fondo di cassa al 31 dicembre dell'anno precedente; b) all'avanzo di amministrazione, al netto della quota accantonata del fondo crediti di dubbia esigibilità, risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo dell'anno precedente »; e) al comma 488, lettera a), dopo le parole: « 18 maggio 2017 » sono aggiunte le seguenti: « e, negli anni successivi, ai sensi dell'ultimo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato di cui al comma 492, nonché interventi finanziati ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, per la quota di cofinanziamento a carico dell'ente »; f) alle lettere b) e c) del comma 488, le parole: « di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « della richiesta di spazi finanziari »; g) dopo il comma 488-bis è inserito il seguente: « 488-ter. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio per lo sport individua per ciascun ente locale gli spazi finanziari, tenendo conto del seguente ordine prioritario: a) interventi, su impianti sportivi esistenti, di messa a norma e in sicurezza compreso l'adeguamento antisismico, di abbattimento delle barriere architettoniche, di efficientamento energetico e di ripristino della funzionalità per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del codice unico di progetto (CUP) e del cronoprogramma aggiornato della spesa e delle opere, che non abbiano pubblicato il bando di gara alla data della richiesta di spazi finanziari; b) altri interventi relativi a impianti sportivi per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del CUP e del cronoprogramma aggiornato della spesa e delle opere, che non abbiano pubblicato il bando di gara alla data della richiesta di spazi finanziari; c) interventi, su impianti sportivi esistenti, di messa a norma e in sicurezza compreso l'adeguamento antisismico, di abbattimento delle barriere architettoniche, di efficientamento energetico e di ripristino della funzionalità per i quali gli enti dispongono del progetto definitivo completo del CUP; d) altri interventi relativi a impianti sportivi per i quali gli enti dispongono del progetto definitivo completo del CUP »; h) il comma 489 è sostituito dal seguente: « 489. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio per lo sport individuano gli enti locali beneficiari degli spazi finanziari e l'importo degli stessi, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 10 febbraio di ogni anno. Ferme restando le priorità di cui ai commi 488 e 488-ter, qualora le richieste complessive risultino superiori agli spazi finanziari disponibili, l'individuazione dei medesimi spazi è effettuata a favore degli enti che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto all'avanzo di amministrazione. Qualora le richieste complessive risultino inferiori agli spazi disponibili, l'importo eccedente è destinato alle finalità degli interventi previsti al comma 492. Entro il 10 febbraio di ogni anno la Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio per lo sport comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato gli spazi finanziari da attribuire a ciascun ente locale »; i) al comma 491, alinea, dopo le parole: « edilizia scolastica » sono inserite le seguenti: « e di impiantistica sportiva »; l) al comma 492, dopo la lettera 0b), introdotta dal comma 886 del presente articolo, è inserita la seguente: «0c) investimenti già avviati, a valere su risorse acquisite mediante contrazione di mutuo e per i quali sono stati attribuiti spazi finanziari ai sensi dell'ultimo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato di cui all'alinea »; m) al comma 492, dopo la lettera a) è inserita la seguente: «a-bis) investimenti finanziati con avanzo di amministrazione o mediante operazioni di indebitamento la cui progettazione definitiva e/o esecutiva è finanziata a valere sulle risorse di cui all'articolo 41-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 »; n) al comma 492, lettera a), dopo il numero 2) è aggiunto il seguente: «2-bis) dei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 15.000 abitanti, per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa; »; o) al comma 492, dopo la lettera d-bis) è aggiunta la seguente: « d-ter) investimenti finalizzati al potenziamento e al rifacimento di impianti per la produzione di energia elettrica di fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico, per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa »; p) al comma 493, le parole: « 0a), a), c) e d) » sono sostituite dalle seguenti: « 0a), 0b), 0c), a), a-bis), c), d), d-bis) e d-ter) »; q) il comma 507 è sostituito dal seguente: «507. L'ente territoriale attesta l'utilizzo degli spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà previsti dall'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, con l'invio della certificazione di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo di cui al comma 470 del presente articolo. L'ente territoriale non può beneficiare di spazi finanziari di competenza dell'esercizio finanziario successivo a quello dell'invio della certificazione di cui al periodo precedente qualora gli spazi finanziari concessi siano stati utilizzati per una quota inferiore al 90 per cento ». 875. I commi 10 e 11 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono abrogati. 876. Al fine di una più celere realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino, che si terranno a Cortina d'Ampezzo, rispettivamente, nel marzo 2020 e nel febbraio 2021, all'articolo 61 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 26 è inserito il seguente: « 26-bis. Ai fini della realizzazione del piano di interventi previsto dai commi 1 e 17, è in facoltà del commissario: operare le riduzioni dei termini come stabilite dagli articoli 60, 61, 62, 74 e 79 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; ridurre fino ad un terzo i termini stabiliti dagli articoli 97, 183, 188 e 189 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; ridurre fino a dieci giorni, in conformità alla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, il termine di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. E' altresì in facoltà del commissario, per gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture relativi agli interventi attuativi del piano, fare ricorso all'articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; in questo caso, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l'invito, contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione, è rivolto ad almeno cinque operatori economici ». 877. All'articolo 35, comma 8, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, come modificato dall'articolo 1, comma 395, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: « 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ». 878. Al fine di assicurare la copertura e la continuità del servizio di tesoreria su tutto il territorio nazionale, tenuto conto dell'essenzialità del medesimo per il funzionamento degli enti locali, nonché di garantirne la sostenibilità economico-finanziaria, anche per finalità di tutela e di coordinamento della finanza pubblica: a) all'articolo 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Nell'ambito del predetto servizio di tesoreria, sulla base di apposite convenzioni, la società Cassa depositi e prestiti Spa è autorizzata a concedere anticipazioni di tesoreria agli enti locali nel rispetto dei princìpi di accessibilità, uniformità di trattamento, predeterminazione e non discriminazione »; b) all'articolo 255, comma 10, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: « l'amministrazione » sono inserite le seguenti: « delle anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 222 e ». 879. Al comma 7 dell'articolo 12 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: « 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 ». 880. Le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2016 in applicazione del punto 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per finanziare le spese contenute nei quadri economici relative a investimenti per lavori pubblici e quelle per procedure di affidamento già attivate, se non utilizzate, possono essere conservate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2017 purché riguardanti opere per le quali l'ente abbia già avviato le procedure per la scelta del contraente fatte salve dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o disponga del progetto esecutivo degli investimenti redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma di spesa. Tali risorse confluiscono nel risultato di amministrazione se entro l'esercizio 2018 non sono assunti i relativi impegni di spesa. 881. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati »; b) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni ». 882. Al paragrafo 3.3 dell'allegato 4.2, recante « Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria », annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le parole: «, nel 2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo » sono sostituite dalle seguenti: « , nel 2018 è pari almeno al 75 per cento, nel 2019 è pari almeno all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo ». 883. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 29 è inserito il seguente: «29-bis. La Commissione di cui al comma 29, con cadenza biennale, a partire dall'anno 2018, presenta una relazione alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale in merito allo stato di attuazione delle disposizioni di cui ai capi II, III, IV e VI della legge 5 maggio 2009, n. 42, con particolare riferimento alle ipotesi tecniche inerenti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e al funzionamento dello schema perequativo ». 884. All'articolo 1, comma 449, lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « il 55 per cento per l'anno 2018, il 70 per cento per l'anno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « il 45 per cento per l'anno 2018, il 60 per cento per l'anno 2019 ». 885. All'articolo 1, comma 452, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Gli accantonamenti di cui al primo periodo non utilizzati sono destinati all'incremento dei contributi straordinari di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato e la successiva riassegnazione al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno ». 886. All'articolo 1, comma 492, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo la lettera 0a) è inserita la seguente: «0b) investimenti degli enti locali, finanziati con avanzo di amministrazione o da operazioni di indebitamento, finalizzati al ripristino e alla messa in sicurezza del territorio, a seguito di danni derivanti da eccezionali eventi meteorologici per i quali sia stato dichiarato, nell'anno precedente la data della richiesta di spazi finanziari, lo stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 ». 887. Entro il 30 aprile 2018, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, si provvede all'aggiornamento del principio contabile applicato concernente la programmazione del bilancio previsto dall'allegato 4/1 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, al fine di semplificare ulteriormente la disciplina del Documento unico di programmazione (DUP) semplificato di cui all'articolo 170, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 888. All'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 5, le parole: « della durata massima di dieci anni » sono sostituite dalle seguenti: « di durata compresa tra quattro e venti anni »; b) dopo il comma 5 è inserito il seguente: « 5-bis. La durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui al primo periodo del comma 5, è determinata sulla base del rapporto tra le passività da ripianare nel medesimo e l'ammontare degli impegni di cui al titolo I della spesa del rendiconto dell'anno precedente a quello di deliberazione del ricorso alla procedura di riequilibrio o dell'ultimo rendiconto approvato, secondo la seguente tabella: Rapporto passività/ impegni di cui al titolo I Durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale Fino al 20 per cento 4 anni Superiore al 20 per cento e fino al 60 per cento 10 anni Superiore al 60 per cento e fino al 100 per cento 15 anni Oltre il 100 per cento 20 anni». 889. Fermi restando i tempi di pagamento dei creditori, gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prima della data di entrata in vigore della presente legge, possono rimodulare o riformulare il predetto piano, al fine di usufruire delle modifiche introdotte dal comma 888 del presente articolo. Gli enti locali che intendono avvalersi di tale facoltà trasmettono la deliberazione consiliare contenente la relativa richiesta alla competente sezione regionale della Corte dei conti e al Ministero dell'interno nel termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il consiglio dell'ente locale, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione di cui al periodo precedente, approva il piano rimodulato o riformulato, corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziaria. Al procedimento di formazione e di approvazione del piano si applicano le disposizioni degli articoli 243-bis, commi 6, 7, 8, 9 e 9-bis, e 243-quater del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000; i termini previsti dal citato articolo 243-quater sono ridotti alla metà. Per gli enti locali per i quali la competente sezione regionale della Corte dei conti, alla data di entrata in vigore della presente legge, ha già accertato il grave mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano originario, ferme restando le eventuali misure prescritte ai sensi dell'articolo 148-bis del citato testo unico, un ulteriore mancato rispetto degli obiettivi del nuovo piano rimodulato o riformulato, accertato nell'ambito della procedura di controllo di cui all'articolo 243-quater, comma 6, del medesimo testo unico, costituisce reiterazione del mancato rispetto degli obiettivi ai sensi del comma 7 del citato articolo 243-quater. 890. All'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti: «7-bis. Al fine di pianificare la rateizzazione dei pagamenti di cui al comma 7, l'ente locale interessato può richiedere all'agente della riscossione una dilazione dei carichi affidati dalle agenzie fiscali e relativi alle annualità ricomprese nel piano di riequilibrio pluriennale dell'ente. Le rateizzazioni possono avere una durata temporale massima di dieci anni con pagamenti rateali mensili. Alle rateizzazioni concesse si applica la disciplina di cui all'articolo 19, commi 1-quater, 3 e 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Sono dovuti gli interessi di dilazione di cui all'articolo 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. 7-ter. Le disposizioni del comma 7-bis si applicano anche ai carichi affidati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria. 7-quater. Le modalità di applicazione delle disposizioni dei commi 7-bis e 7-ter sono definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. 7-quinquies. L'ente locale è tenuto a rilasciare apposita delegazione di pagamento ai sensi dell'articolo 206 quale garanzia del pagamento delle rate relative ai carichi delle agenzie fiscali e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria di cui ai commi 7-bis e 7-ter». 891. All'articolo 4 del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo il comma 9-bis è aggiunto il seguente: «9-ter. E' fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni, comunque non superiori all'1 per cento del capitale sociale, in società bancarie di finanza etica e sostenibile, come definite dall'articolo 111-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, senza ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima ». 892. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relativa al credito d'imposta concesso alle imprese che effettuano l'acquisizione di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive secondo le modalità e le procedure indicate dall'articolo 1, commi da 98 a 107, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementata per un importo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2018 e a 100 milioni di euro per l'anno 2019. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è ridotto di 200 milioni di euro per l'anno 2018 e di 100 milioni di euro per l'anno 2019. 893. I programmi operativi nazionali ed i programmi operativi complementari possono prevedere per l'anno 2018, nell'ambito degli obiettivi specifici previsti dalla relativa programmazione e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, misure per favorire nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna l'assunzione con contratto a tempo indeterminato di soggetti che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età, ovvero di soggetti di almeno trentacinque anni, purché privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. Per i soggetti di cui al periodo precedente, l'esonero contributivo di cui al comma 100 è elevato fino al 100 per cento, nel limite massimo di importo su base annua pari a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 118, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. L'esonero contributivo di cui al periodo precedente è riconosciuto in deroga a quanto previsto dal comma 114, secondo periodo. 894. Ai fini di cui al comma 893, sono adottate, con le rispettive procedure previste dalla normativa vigente, le occorrenti azioni di rimodulazione dei programmi interessati. 895. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificata dall'articolo 1, comma 811, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a valere sulle dotazioni del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, relativa agli interventi a favore dello sviluppo delle aree interne, è incrementata di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 31,18 milioni di euro per l'anno 2021. 896. Per effetto di quanto disposto dal comma 895, l'autorizzazione di spesa a favore delle aree interne, a valere sulle dotazioni del Fondo di rotazione di cui alla citata legge n. 183 del 1987, è pari, complessivamente, a 281,18 milioni di euro. La ripartizione delle risorse, definita all'articolo 1, comma 812, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è modificata come segue: 16 milioni di euro per l'anno 2015, 60 milioni di euro per l'anno 2016, 94 milioni di euro per l'anno 2017, 20 milioni di euro per l'anno 2018, 30 milioni di euro per l'anno 2019, 30 milioni di euro per l'anno 2020 e 31,18 milioni di euro per l'anno 2021. 897. Al fine di sostenere il tessuto economico-produttivo delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, è istituito un fondo denominato « Fondo imprese Sud », di seguito denominato « Fondo », a sostegno della crescita dimensionale delle piccole e medie imprese così come definite nell'allegato 1 al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, aventi sede legale e attività produttiva nelle predette regioni. Il Fondo ha una durata di dodici anni e una dotazione iniziale pari a 150 milioni di euro, al cui onere si provvede a valere sull'annualità 2017 del Fondo per lo sviluppo e per la coesione, programmazione 2014-2020. La gestione del Fondo è affidata all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa - Invitalia, di seguito denominata « Agenzia », che a tale fine può avvalersi anche della Banca del Mezzogiorno. L'Agenzia stipula all'uopo un'apposita convenzione con la Presidenza del Consiglio dei ministri. La gestione realizzata dall'Agenzia ha natura di gestione fuori bilancio, assoggettata al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. Alla rendicontazione provvede il soggetto gestore della misura. Le risorse di cui al presente comma sono accreditate su un'apposita contabilità speciale intestata all'Agenzia, aperta presso la Tesoreria dello Stato. 898. Quote aggiuntive del Fondo possono essere sottoscritte anche da investitori istituzionali, pubblici e privati, individuati dalla medesima Agenzia attraverso una procedura aperta e trasparente, e dalla Banca del Mezzogiorno, dall'Istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dalla Banca europea per gli investimenti e dal Fondo europeo per gli investimenti. 899. Il Fondo opera investendo nel capitale delle imprese di cui al comma 897, unitamente e contestualmente a investitori privati indipendenti. L'investimento nel capitale di ciascuna impresa target è finanziato, per almeno il 50 per cento, da risorse apportate dai predetti investitori privati indipendenti, individuati attraverso una procedura aperta e trasparente. Il Fondo e gli investitori privati indipendenti coinvestono nel capitale delle imprese di cui al comma 897 alle medesime condizioni. 900. Il Fondo può inoltre investire, previa selezione tramite procedura aperta e trasparente, nel rispetto della normativa vigente, in fondi privati di investimento mobiliare chiuso (OICR), che realizzano investimenti, almeno nella quota parte derivante dalle risorse di cui al comma 897, integrate ai sensi del comma 899 con fondi privati, in imprese con caratteristiche di cui al comma 897. L'investimento del Fondo non può superare il 30 per cento della consistenza complessiva dei predetti fondi.