Legge del 2017 numero 205 art. 1 - commi da 1001 a 1181


1001. All'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: « ai sensi delle lettere c-bis) e c-ter) del comma 1» sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi delle lettere c), c-bis) e c-ter) del comma 1»;
b) il comma 8 è abrogato.
1002. All'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: « lettere da c-bis) a c-quinquies) » sono sostituite dalle seguenti: « lettere da c) a c-quinquies) » e al secondo periodo, le parole: « non qualificati » sono soppresse;
b) al comma 3, lettera d), le parole: « , con esclusione delle ritenute sugli utili derivanti dalle partecipazioni in società estere qualificate ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi » sono soppresse;
c) il comma 14 è abrogato.
1003. All'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: « Le società e gli enti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 26 per cento a titolo d'imposta sugli utili in qualunque forma corrisposti, anche nei casi di cui all'articolo 47, comma 7, del predetto testo unico, a persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni qualificate e non qualificate ai sensi delle lettere c) e c-bis) del comma 1 dell'articolo 67 del medesimo testo unico nonché agli utili derivanti dagli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), e dai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del predetto testo unico, non relative all'impresa ai sensi dell'articolo 65 del medesimo testo unico »;
b) al comma 4, primo periodo, le parole: « non qualificati ai sensi della lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 67 » sono sostituite dalle seguenti: « qualificati e non qualificati ai sensi delle lettere c) e c-bis) del comma 1 dell'articolo 67 »;
c) al comma 4, secondo periodo, la lettera a) è abrogata;
d) al comma 5, le parole: « o ad una partecipazione qualificata ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 67 del citato testo unico » sono soppresse.
1004. All'articolo 47 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il primo periodo è soppresso;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
« 2. Nel caso di contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), se l'associante determina il reddito in base alle disposizioni di cui all'articolo 66, gli utili concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo dell'associato nella misura del 58,14 per cento, qualora l'apporto sia superiore al 25 per cento della somma delle rimanenze finali di cui agli articoli 92 e 93 e del costo complessivo dei beni ammortizzabili determinato con i criteri di cui all'articolo 110 al netto dei relativi ammortamenti. Per i contratti stipulati con associanti non residenti, la disposizione del periodo precedente si applica nel rispetto delle condizioni indicate nell'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo; ove tali condizioni non siano rispettate le remunerazioni concorrono alla formazione del reddito per il loro intero ammontare ».
1005. Le disposizioni di cui ai commi da 999 a 1006 si applicano ai redditi di capitale percepiti a partire dal 1° gennaio 2018 ed ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2019.
1006. In deroga alle previsioni di cui ai commi da 999 a 1005, alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160 dell'11 luglio 2017.
1007. Ai fini degli articoli 47, comma 4, e 89, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si considerano provenienti da società residenti o localizzate in Stati o territori a regime fiscale privilegiato gli utili percepiti a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e maturati in periodi d'imposta precedenti nei quali le società partecipate erano residenti o localizzate in Stati o territori non inclusi nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001. Le disposizioni del precedente periodo si applicano anche per gli utili maturati in periodi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014 in Stati o territori non a regime privilegiato e, in seguito, percepiti in periodi d'imposta in cui risultino integrate le condizioni per l'applicazione dell'articolo 167, comma 4, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. In caso di cessione delle partecipazioni la preesistente stratificazione delle riserve di utili si trasferisce al cessionario.
1008. Ai fini del comma 1007, gli utili distribuiti dal soggetto non residente si presumono prioritariamente formati con quelli da considerare non provenienti da Stati o territori a regime fiscale privilegiato.
1009. All'articolo 89, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Gli utili provenienti dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato ai sensi dell'articolo 167, comma 4, e le remunerazioni derivanti dai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), stipulati con tali soggetti, non concorrono a formare il reddito dell'esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi dalla formazione del reddito della società o dell'ente ricevente per il 50 per cento del loro ammontare, a condizione che sia dimostrato, anche a seguito dell'esercizio dell'interpello di cui all'articolo 167, comma 5, lettera b), l'effettivo svolgimento, da parte del soggetto non residente, di un'attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nel mercato dello Stato o territorio di insediamento; in tal caso, è riconosciuto al soggetto controllante residente nel territorio dello Stato, ovvero alle sue controllate residenti percipienti gli utili, un credito d'imposta ai sensi dell'articolo 165 in ragione delle imposte assolte dalla società partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione alla quota imponibile degli utili conseguiti e nei limiti dell'imposta italiana relativa a tali utili ».
1010. All'articolo 162 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
«f-bis) una significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato costruita in modo tale da non fare risultare una sua consistenza fisica nel territorio stesso »;
b) i commi da 4 a 7 sono sostituiti dai seguenti:
« 4. Fermi restando i commi da 1 a 3, la dizione “stabile organizzazione” non comprende:
a) l'uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa;
b) la disponibilità di beni o merci appartenenti all'impresa immagazzinati ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
c) la disponibilità di beni o merci appartenenti all'impresa immagazzinati ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
d) la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;
e) la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini dello svolgimento, per l'impresa, di ogni altra attività;
f) la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini dell'esercizio combinato delle attività menzionate nelle lettere da a) ad e).
4-bis. Le disposizioni del comma 4 si applicano a condizione che le attività di cui alle lettere da a) a e) o, nei casi di cui alla lettera f), l'attività complessiva della sede fissa d'affari siano di carattere preparatorio o ausiliario.
5. Il comma 4 non si applica ad una sede fissa d'affari che sia utilizzata o gestita da un'impresa se la stessa impresa o un'impresa strettamente correlata svolge la sua attività nello stesso luogo o in un altro luogo nel territorio dello Stato e lo stesso luogo o l'altro luogo costituisce una stabile organizzazione per l'impresa o per l'impresa strettamente correlata in base alle previsioni del presente articolo, ovvero l'attività complessiva risultante dalla combinazione delle attività svolte dalle due imprese nello stesso luogo, o dalla stessa impresa o da imprese strettamente correlate nei due luoghi, non sia di carattere preparatorio o ausiliario, purché le attività svolte dalle due imprese nello stesso luogo, o dalla stessa impresa, o dalle imprese strettamente correlate nei due luoghi, costituiscano funzioni complementari che siano parte di un complesso unitario di operazioni d'impresa.
6. Ferme le disposizioni dei commi 1 e 2 e salvo quanto previsto dal comma 7, se un soggetto agisce nel territorio dello Stato per conto di un'impresa non residente e abitualmente conclude contratti o opera ai fini della conclusione di contratti senza modifiche sostanziali da parte dell'impresa e detti contratti sono in nome dell'impresa, oppure relativi al trasferimento della proprietà, o per la concessione del diritto di utilizzo, di beni di tale impresa o che l'impresa ha il diritto di utilizzare, oppure relativi alla fornitura di servizi da parte di tale impresa, si considera che tale impresa abbia una stabile organizzazione nel territorio dello Stato in relazione a ogni attività svolta dal suddetto soggetto per conto dell'impresa, a meno che le attività di tale soggetto siano limitate allo svolgimento delle attività di cui al comma 4 le quali, se esercitate per mezzo di una sede fissa di affari, non permetterebbero di considerare questa sede fissa una stabile organizzazione ai sensi delle disposizioni del medesimo comma 4.
7. Il comma 6 non si applica quando il soggetto, che opera nel territorio dello Stato per conto di un'impresa non residente, svolge la propria attività in qualità di agente indipendente e agisce per l'impresa nell'ambito della propria ordinaria attività. Tuttavia, quando un soggetto opera esclusivamente o quasi esclusivamente per conto di una o più imprese alle quali è strettamente correlato, tale soggetto non è considerato un agente indipendente, ai sensi del presente comma, in relazione a ciascuna di tali imprese.
7-bis. Ai soli fini del presente articolo, un soggetto è strettamente correlato ad un'impresa se, tenuto conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze rilevanti, l'uno ha il controllo dell'altra ovvero entrambi sono controllati da uno stesso soggetto. In ogni caso, un soggetto è considerato strettamente correlato ad un'impresa se l'uno possiede direttamente o indirettamente più del 50 per cento della partecipazione dell'altra o, nel caso di una società, più del 50 per cento del totale dei diritti di voto e del capitale sociale, o se entrambi sono partecipati da un altro soggetto, direttamente o indirettamente, per più del 50 per cento della partecipazione, o, nel caso di una società, per più del 50 per cento del totale dei diritti di voto e del capitale sociale »;
c) al comma 8, le parole: « dal comma precedente » sono sostituite dalle seguenti: « dal comma 7».
1011. E' istituita l'imposta sulle transazioni digitali, relative a prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici rese nei confronti di soggetti residenti nel territorio dello Stato indicati all'articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, diversi dai soggetti che hanno aderito al regime di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e dai soggetti di cui all'articolo 27 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché delle stabili organizzazioni di soggetti non residenti situate nel medesimo territorio.
1012. Le prestazioni di servizi di cui al comma 1011 sono individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 30 aprile 2018. Si considerano servizi prestati tramite mezzi elettronici quelli forniti attraverso internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell'informazione.
1013. L'imposta di cui al comma 1011 si applica con l'aliquota del 3 per cento sul valore della singola transazione. Per valore della transazione si intende il corrispettivo dovuto per le prestazioni di cui al comma 1012, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione. L'imposta si applica nei confronti del soggetto prestatore, residente o non residente, che effettua nel corso di un anno solare un numero complessivo di transazioni di cui al comma 1011 superiore a 3.000 unità.
1014. L'imposta è prelevata, all'atto del pagamento del corrispettivo, dai soggetti committenti dei servizi di cui al comma 1012, con obbligo di rivalsa sui soggetti prestatori, salvo il caso in cui i soggetti che effettuano la prestazione indichino nella fattura relativa alla prestazione, o in altro documento idoneo da inviare contestualmente alla fattura, eventualmente individuato con il provvedimento di cui al comma 1015, di non superare i limiti di transazioni indicati nel comma 1013. I medesimi committenti versano l'imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento del corrispettivo.
1015. Con il decreto di cui al comma 1012 sono stabilite le modalità applicative dell'imposta di cui al comma 1011, ivi compresi gli obblighi dichiarativi e di versamento, nonché eventuali casi di esonero. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere individuate ulteriori modalità di attuazione della disciplina.
1016. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni, della riscossione e del contenzioso relativi all'imposta di cui al comma 1011, si applicano le disposizioni previste in materia di imposta sul valore aggiunto, in quanto compatibili.
1017. Le disposizioni di cui ai commi da 1011 a 1016 si applicano a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 1012.
1018. Dall'attuazione dei commi da 1010 a 1019 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
1019. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere una relazione annuale sullo stato di attuazione e sui risultati conoscitivi ed economici derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1010 a 1018. Nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (DEF), il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze presenta una relazione sull'attuazione dei commi da 1010 a 1018 anche ai fini dell'aggiornamento degli effetti finanziari derivanti dagli stessi.
1020. Al fine di adeguare l'ordinamento interno al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, di seguito denominato « regolamento RGPD », il Garante per la protezione dei dati personali assicura la tutela dei diritti fondamentali e delle libertà dei cittadini.
1021. Ai fini di cui al comma 1020, il Garante per la protezione dei dati personali, con proprio provvedimento da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:
a) disciplina le modalità attraverso le quali il Garante stesso monitora l'applicazione del regolamento RGPD e vigila sulla sua applicazione;
b) disciplina le modalità di verifica, anche attraverso l'acquisizione di informazioni dai titolari dei dati personali trattati per via automatizzata o tramite tecnologie digitali, della presenza di adeguate infrastrutture per l'interoperabilità dei formati con cui i dati sono messi a disposizione dei soggetti interessati, sia ai fini della portabilità dei dati ai sensi dell'articolo 20 del regolamento RGPD, sia ai fini dell'adeguamento tempestivo alle disposizioni del regolamento stesso;
c) predispone un modello di informativa da compilare a cura dei titolari di dati personali che effettuano un trattamento fondato sull'interesse legittimo che prevede l'uso di nuove tecnologie o di strumenti automatizzati;
d) definisce linee-guida o buone prassi in materia di trattamento dei dati personali fondato sull'interesse legittimo del titolare.
1022. Il titolare di dati personali, individuato ai sensi dell'articolo 4, numero 7), del regolamento RGPD, ove effettui un trattamento fondato sull'interesse legittimo che prevede l'uso di nuove tecnologie o di strumenti automatizzati, deve darne tempestiva comunicazione al Garante per la protezione dei dati personali. A tale fine, prima di procedere al trattamento, il titolare dei dati invia al Garante un'informativa relativa all'oggetto, alle finalità e al contesto del trattamento, utilizzando il modello di cui al comma 1021, lettera c). Trascorsi quindici giorni lavorativi dall'invio dell'informativa, in assenza di risposta da parte del Garante, il titolare può procedere al trattamento.
1023. Il Garante per la protezione dei dati personali effettua un'istruttoria sulla base dell'informativa ricevuta dal titolare ai sensi del comma 1022 e, ove ravvisi il rischio che dal trattamento derivi una lesione dei diritti e delle libertà dei soggetti interessati, dispone la moratoria del trattamento per un periodo massimo di trenta giorni. In tale periodo, il Garante può chiedere al titolare ulteriori informazioni e integrazioni, da rendere tempestivamente, e, qualora ritenga che dal trattamento derivi comunque una lesione dei diritti e delle libertà del soggetto interessato, dispone l'inibitoria all'utilizzo dei dati.
1024. Il Garante per la protezione dei dati personali dà conto dell'attività svolta ai sensi del comma 1023 e dei provvedimenti conseguentemente adottati nella relazione annuale di cui all'articolo 154, comma 1, lettera m), del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
1025. Ai fini dell'attuazione dei commi 1020, 1021, 1022, 1023 e 1024 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.
1026. In coerenza con gli obiettivi di conseguire una gestione efficiente dello spettro e di favorire la transizione verso la tecnologia 5G, enunciati dal Piano di azione per il 5G della Commissione europea, di cui alla comunicazione della Commissione europea del 14 settembre 2016, COM(2016) 588 final, e con la decisione (UE) 2017/899 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, entro il 30 aprile 2018 l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definisce le procedure per l'assegnazione dei diritti d'uso di frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica in larga banda mobili terrestri bidirezionali con l'utilizzo della banda 694-790 MHz e delle bande di spettro pioniere 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz, conformemente a quanto previsto dal codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, tenendo conto e facendo salve le assegnazioni temporanee delle frequenze in banda 3,7-3,8 GHz ai fini dell'attività di sperimentazione basata sulla tecnologia 5G promossa dal Ministero dello sviluppo economico nonché le assegnazioni per il servizio satellitare fisso e per il servizio di esplorazione della Terra via satellite. In linea con gli indirizzi dell'Unione europea, le procedure di selezione su base competitiva di cui al primo periodo sono definite in coerenza con l'obiettivo di garantire l'utilizzo dello spettro assicurando il più ampio livello di copertura e di accesso a tutti gli utenti ai servizi basati sulla tecnologia 5G, sul territorio nazionale, tenuto conto della durata dei diritti d'uso concessi, garantendo benefìci socio-economici a lungo termine. Il piano nazionale di ripartizione delle frequenze è adeguato entro il 30 settembre 2018 dal Ministero dello sviluppo economico alle disposizioni del presente comma e dei commi da 1028 a 1046. Per i giudizi di cui al presente comma trova applicazione l'articolo 119 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
1027. In coerenza con gli obiettivi dell'iniziativa WiFi4EU della Commissione europea è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un fondo di un milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.
1028. Entro il 30 settembre 2018, il Ministero dello sviluppo economico provvede all'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze in banda 694-790 MHz, con disponibilità a far data dal 1° luglio 2022, e delle bande di spettro 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz agli operatori di comunicazione elettronica a banda larga senza fili, in conformità alle procedure di selezione su base competitiva definite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di cui al comma 1026. Il termine relativo alla disponibilità delle frequenze di cui al primo periodo è fissato tenendo conto della necessità e complessità di assicurare la migrazione tecnica di un'ampia parte della popolazione verso standard di trasmissione avanzati.
1029. Qualora si renda necessario, la liberazione di frequenze in banda 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz in uso, per la finalità di cui al comma 1026, facendo salve le assegnazioni temporanee delle frequenze in banda 3,7-3,8 GHz ai fini dell'attività di sperimentazione basata sulla tecnologia 5G nonché le assegnazioni per il servizio satellitare fisso e per il servizio di esplorazione della Terra via satellite, deve avere luogo entro il 1° dicembre 2018. A fronte della liberazione di frequenze, il Ministero dello sviluppo economico entro il 30 settembre 2018 individua in favore degli operatori titolari del diritto d'uso delle frequenze in banda 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz, porzioni di spettro, in coerenza con il piano nazionale di ripartizione delle frequenze di cui al terzo periodo del comma 1026, idonee all'esercizio dei servizi precedentemente assicurati mediante uso delle frequenze liberate.
1030. Entro il 31 maggio 2018, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta il piano nazionale di assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre, denominato PNAF 2018, considerando le codifiche o standard più avanzati per consentire un uso più efficiente dello spettro ed utilizzando per la pianificazione in ambito locale il criterio delle aree tecniche. Al fine di escludere interferenze nei confronti di Paesi radioelettricamente confinanti, in ciascuna area di coordinamento definita dagli accordi internazionali sottoscritti dal Ministero dello sviluppo economico e dalle autorità degli Stati confinanti in attuazione della decisione (UE) 2017/899, del 17 maggio 2017, di cui al comma 1026, sono oggetto di pianificazione esclusivamente le frequenze attribuite all'Italia dagli accordi stessi. Le frequenze in banda III VHF sono pianificate sulla base dell'Accordo di Ginevra 2006, per realizzare un multiplex regionale per la trasmissione di programmi televisivi in ambito locale e per massimizzare il numero di blocchi coordinati destinabili in ciascuna regione alla radiofonia digitale. Le frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre, in banda III VHF e 470-694 MHz, non attribuite internazionalmente all'Italia nelle aree di coordinamento definite dagli accordi internazionali di cui al primo periodo, non possono essere pianificate né assegnate.
1031. In linea con gli obiettivi della politica audiovisiva europea e nazionale di coesione sociale, pluralismo dei mezzi di comunicazione e diversità culturale e con la finalità della più efficiente gestione dello spettro consentita dall'impiego delle tecnologie più avanzate, tutte le frequenze assegnate in ambito nazionale e locale per il servizio televisivo digitale terrestre ed attribuite in banda III VHF e 470-694 MHz sono rilasciate secondo il calendario di cui al comma 1032. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, i diritti d'uso delle frequenze di cui sono titolari alla data di entrata in vigore della presente legge gli operatori di rete nazionali sono convertiti in diritti d'uso di capacità trasmissiva in multiplex nazionali di nuova realizzazione in tecnologia DVB-T2, secondo i criteri definiti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro il 30 settembre 2018 ai fini dell'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro il 30 settembre 2018 stabilisce i criteri per l'assegnazione in ambito nazionale dei diritti d'uso delle frequenze in banda 470-694 MHz UHF pianificate ai sensi del comma 1030 per il servizio televisivo digitale terrestre agli operatori di rete nazionali, tenendo conto della necessità di assicurare il contenimento degli eventuali costi di trasformazione e di realizzazione delle reti, la riduzione dei tempi del periodo transitorio di cui al comma 1032 e la minimizzazione dei costi ed impatti sugli utenti finali. Entro il 28 febbraio 2019, il Ministero dello sviluppo economico provvede al rilascio dei diritti d'uso delle frequenze di cui al terzo periodo ad operatori di rete nazionali sulla base dei criteri definiti dall'Autorità di cui al medesimo periodo, e assegna i diritti d'uso delle frequenze in banda III VHF pianificate ai sensi del comma 1030 al concessionario del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale per la realizzazione di un multiplex contenente l'informazione regionale da parte del concessionario del servizio pubblico e per la trasmissione di programmi in ambito locale, destinando la capacità trasmissiva al trasporto di fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale selezionati secondo la procedura di cui al comma 1034 e riservando il 20 per cento della capacità trasmissiva alla trasmissione dei programmi di servizio pubblico contenente l'informazione a livello regionale. In via transitoria secondo il calendario nazionale di cui al comma 1032 e comunque entro il 30 giugno 2022, il concessionario del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale può utilizzare fino al 40 per cento della capacità trasmissiva del multiplex regionale per la trasmissione dei programmi di servizio pubblico trasportati alla data di entrata in vigore della presente legge nel multiplex del concessionario medesimo contenente l'informazione a livello regionale.
1032. Entro il 30 giugno 2018, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, è stabilito, previa consultazione pubblica, il calendario nazionale che individua le scadenze della tabella di marcia ai fini dell'attuazione degli obiettivi della decisione (UE) 2017/899, del 17 maggio 2017, di cui al comma 1026, tenendo conto della necessità di fissare un periodo transitorio, dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2022, per assicurare il rilascio delle frequenze da parte di tutti gli operatori di rete titolari di relativi diritti d'uso in ambito nazionale e locale e la ristrutturazione del multiplex contenente l'informazione regionale da parte del concessionario del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, e secondo i seguenti criteri:
a) individuazione delle aree geografiche in cui suddividere il territorio nazionale per il rilascio delle frequenze anche al fine di evitare o ridurre problemi interferenziali verso i Paesi radio-elettricamente confinanti che utilizzino la banda 700 MHz per il servizio mobile con scadenze anticipate rispetto all'Italia;
b) rilascio, alla scadenza di cui alla lettera f), da parte degli operatori di rete titolari dei diritti d'uso in ambito locale di tutte le frequenze utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge e contestuale attivazione delle frequenze destinate dal PNAF 2018 alle trasmissioni in ambito locale;
c) rilascio, alla scadenza di cui alla lettera f), da parte del concessionario del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, delle frequenze utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge dal multiplex del servizio pubblico contenente l'informazione regionale e contestuale attivazione delle frequenze in banda III VHF destinate dal PNAF 2018 per la realizzazione del multiplex regionale destinato alla trasmissione di programmi in ambito locale di cui al comma 1031;
d) rilascio, alla scadenza di cui alla lettera f), da parte degli operatori nazionali, delle frequenze che ricadono nella banda 702-734 MHz corrispondenti ai canali dal 50 al 53 nonché delle frequenze che risultino pianificate dal PNAF 2018 per i soggetti di cui alle lettere b) e c),e contestuale attivazione di frequenze disponibili che devono essere individuate tenendo conto della necessità di ridurre i disagi per gli utenti ed assicurare la continuità d'impresa;
e) rilascio delle restanti frequenze e attivazione delle frequenze previste dal PNAF 2018 e oggetto dei rimanenti diritti d'uso nazionali;
f) individuazione delle scadenze, comunque nel periodo transitorio dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, della sequenza di rilasci e contestuali attivazioni di frequenze secondo i criteri e per i soggetti di cui alle lettere b), c) e d) da realizzare per successive aree geografiche come individuate alla lettera a), nonché delle scadenze per il rilascio delle restanti frequenze e attivazione delle frequenze previste dal PNAF 2018 e oggetto dei rimanenti diritti d'uso nazionali di cui alla lettera e).
1033. Entro il 30 settembre 2018, il Ministero dello sviluppo economico avvia le procedure di selezione per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre ad operatori di rete, ai fini della messa a disposizione di capacità trasmissiva ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale di cui al comma 1034, sulla base dei seguenti criteri: a) idoneità tecnica alla pianificazione e allo sviluppo della rete, nel rispetto del piano dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; b) redazione di un piano tecnico dell'infrastruttura di rete in ambito locale; c) esperienze maturate nel settore delle comunicazioni elettroniche, con particolare riferimento alla realizzazione e all'esercizio di reti di radiodiffusione televisiva; d) sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria; e) tempi previsti per la realizzazione delle reti. Le procedure di cui al primo periodo si concludono entro il 30 giugno 2019.
1034. Al fine di determinare i soggetti che possono utilizzare la capacità trasmissiva di cui al comma 1033, entro il 31 dicembre 2018, il Ministero dello sviluppo economico avvia le procedure per predisporre, per ciascuna area tecnica di cui al comma 1030, una graduatoria dei soggetti legittimamente abilitati quali fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale che ne facciano richiesta, prevedendo, se del caso, riserve su base territoriale inferiore alla regione e applicando, per ciascun marchio oggetto di autorizzazione, i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146. La fornitura di capacità trasmissiva, da parte degli operatori di rete in ambito locale assegnatari dei diritti d'uso delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre di cui al comma 1033, ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale avviene sulla base di una negoziazione commerciale fino al completo soddisfacimento della domanda. Nel caso in cui l'accordo non sia raggiunto con fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale che rientrano in posizione utile nella graduatoria di cui al primo periodo, il Ministero dello sviluppo economico associa la domanda dei suddetti fornitori agli operatori di rete in ambito locale in base alla disponibilità residua di capacità trasmissiva e alla posizione in graduatoria dei fornitori medesimi. In linea con la sequenza di rilasci e attivazioni di frequenze nell'arco del periodo transitorio dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021 nelle aree geografiche di cui al comma 1032, lettera a), le procedure di cui al presente comma si concludono nel periodo dal 30 giugno 2019 al 30 giugno 2021.
1035. In considerazione del nuovo assetto frequenziale e delle modalità di definizione delle aree tecniche, di cui al comma 1030, e in coerenza con le procedure di cui ai commi 1030, 1031, 1033 e 1034, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni aggiorna il piano di numerazione automatica dei canali del servizio televisivo digitale terrestre e le modalità di attribuzione dei numeri entro il 31 maggio 2019, tenendo conto di quanto stabilito dai commi da 1026 a 1046. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni aggiorna il piano, nel rispetto del pluralismo dei mezzi di comunicazione, dei princìpi di trasparenza, equità e non discriminazione e di una razionale allocazione della numerazione, riservando adeguati spazi all'interno dei primi archi di numerazione ai consorzi e alle intese di cui all'articolo 29, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Il Ministero dello sviluppo economico, sulla base del piano di numerazione e della regolamentazione di cui al primo e secondo periodo, attribuisce la numerazione ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale di cui al comma 1034, in linea con la sequenza temporale di cui all'ultimo periodo dello stesso comma 1034.
1036. In caso di mancata liberazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre entro le scadenze stabilite dalla tabella di marcia nazionale di cui al comma 1032, e delle bande di spettro 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz entro il termine di cui al comma 1029, fatte salve le assegnazioni sperimentali e per il servizio fisso satellitare e per il servizio di esplorazione della Terra via satellite di cui al comma 1026, gli Ispettorati territoriali del Ministero dello sviluppo economico procedono senza ulteriore preavviso alla disattivazione coattiva degli impianti, avvalendosi degli organi della polizia postale e delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 98 del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. In caso di indisponibilità delle frequenze della banda 694-790 MHz per mancato rispetto delle scadenze stabilite dalla tabella di marcia nazionale di cui al comma 1032 e fino all'effettiva liberazione delle frequenze, gli assegnatari dei relativi diritti d'uso in esito alle procedure di cui al comma 1028 hanno diritto a percepire un importo pari agli interessi legali sulle somme versate a decorrere dal 1° luglio 2022. Il Ministero dello sviluppo economico si rivale di tale importo sui soggetti che non hanno proceduto tempestivamente all'esecuzione di quanto prescritto dal calendario nazionale di transizione di cui al comma 1032.
1037. I giudizi riguardanti l'assegnazione di diritti d'uso delle frequenze, la gara e le altre procedure di cui ai commi da 1026 a 1036, con particolare riferimento alle procedure di rilascio delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre, rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e sono devoluti alla competenza funzionale del TAR del Lazio. In ragione del preminente interesse nazionale alla sollecita liberazione e assegnazione delle frequenze, l'annullamento di atti e provvedimenti adottati nell'ambito delle procedure di cui ai commi da 1026 a 1036 non comporta la reintegrazione o esecuzione in forma specifica e l'eventuale risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per equivalente. La tutela cautelare è limitata al pagamento di una provvisionale.
1038. In linea con la normativa europea, all'atto della concessione dei diritti d'uso della banda di frequenza 470-790 MHz, il Ministero dello sviluppo economico autorizza il trasferimento o l'affitto ad altre imprese dei diritti d'uso relativi alle frequenze assegnate ai sensi dei commi 1031, 1033 e 1034 in conformità all'articolo 14-ter del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
1039. Ai fini dell'attuazione dei commi da 1026 a 1046 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2018, 35,5 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2019, 293,4 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2020, 141 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2021 e 272,1 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2022, da iscrivere su appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Gli importi di cui al presente comma sono utilizzati, in conformità alla normativa europea in materia di aiuti di Stato, per le seguenti finalità:
a) erogazione di misure compensative a fronte dei costi di adeguamento degli impianti di trasmissione sostenuti dagli operatori di rete in ambito nazionale a seguito della liberazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre e, ove si renda necessario, dagli operatori delle bande di spettro 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz. Per tali finalità, nell'ambito delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, sono assegnati 0,5 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2019, 24,1 milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2020 e 2021 e 228,1 milioni di euro per l’esercizio finanziario 2022;
b) erogazione di indennizzo per gli operatori di rete in ambito locale che hanno rilasciato le frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre oggetto di diritto d'uso. Per tali finalità, nell'ambito delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, sono assegnati 230,3 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2020 e 73,9 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2021;
c) contributo ai costi a carico degli utenti finali per l'acquisto di apparecchiature di ricezione televisiva di cui all'articolo 3-quinquies, comma 5, terzo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, ed i connessi costi di erogazione. Per tali finalità, nell'ambito delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, sono assegnati 25 milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2019-2022;
d) oneri finanziari e amministrativi relativi all'espletamento da parte del Ministero dello sviluppo economico delle seguenti attività: predisposizione dei documenti tecnici e monitoraggio delle attività di coordinamento della transizione di cui al comma 1032; attività di monitoraggio per la risoluzione delle eventuali problematiche causate dalle emissioni delle stazioni radio base rispetto agli impianti di ricezione televisiva terrestre; definizione, simulazione e verifica delle regole tecniche derivanti dagli accordi di coordinamento internazionale; gestione delle procedure di selezione per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze in banda 694-790 MHz e delle bande di spettro 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz di cui al comma 1028, con riguardo alla liberazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre e, qualora si renda necessario, delle bande di spettro 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz; espletamento delle procedure di selezione per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre, di cui ai commi 1031, 1033 e 1034, previo ammodernamento e digitalizzazione degli archivi dei diritti d'uso e dei fornitori di servizi media e audiovisivi; messa a disposizione della capacità trasmissiva di cui al comma 1033 e relativo monitoraggio; informazione dei cittadini. Per tali finalità, nell'ambito delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, sono assegnati 5 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2018, 10 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2019, 14 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2020, 18 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2021 e 19 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2022.
1040. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le modalità operative e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1039. Su proposta del Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, rimodula la ripartizione delle risorse da attribuire a ciascuna delle finalità di cui alle lettere da a) a c) del medesimo comma 1039, apportando le occorrenti variazioni di bilancio.
1041. Il Ministero dello sviluppo economico provvede a favorire la diffusione della tecnologia 5G attraverso la realizzazione di sperimentazioni e di laboratori specifici in coerenza con gli obiettivi del Piano di azione per il 5G della Commissione europea e ad assicurare l'efficiente gestione dello spettro radioelettrico, anche per lo svolgimento delle necessarie attività tecniche e amministrative. A tal fine è autorizzata la spesa di 572.000 euro annui per il periodo 2018-2022. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 167, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è ridotta di 572.000 euro annui per il periodo 2018-2022.
1042. Per le finalità di cui ai commi 1039 e 1041 il Ministero dello sviluppo economico si avvale della collaborazione della Fondazione Ugo Bordoni.
1043. Al fine di coordinare le attività di cui al comma 1039, il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a costituire, nell'ambito delle risorse di cui alla lettera d) del predetto comma 1039, una apposita task force avvalendosi anche di personale fino a cinque unità in posizione di comando proveniente da altre pubbliche amministrazioni, ad esclusione del personale scolastico, comprese le autorità indipendenti, che mantiene il trattamento economico, fondamentale e accessorio in godimento. Il Ministero dello sviluppo economico provvede a rimborsare integralmente alle amministrazioni di appartenenza l'onere relativo al predetto trattamento economico. Della suddetta task force può essere chiamato a far parte anche personale dipendente di società e organismi in house ovvero di società partecipate dallo Stato previo rimborso alle stesse da parte del Ministero dei relativi costi.
1044. Al fine di favorire l'innovazione tecnologica, a decorrere dal 1° giugno 2019 gli apparecchi atti alla ricezione della radiodiffusione sonora venduti dalle aziende produttrici ai distributori di apparecchiature elettroniche al dettaglio sul territorio nazionale integrano almeno un'interfaccia che consenta all'utente di ricevere i servizi della radio digitale. Per le medesime finalità, a decorrere dal 1° gennaio 2020 gli apparecchi atti alla ricezione della radiodiffusione sonora venduti ai consumatori nel territorio nazionale integrano almeno un'interfaccia che consenta all'utente di ricevere i servizi della radio digitale.
1045. Dall'attuazione dei commi 1026 e 1028 devono derivare proventi in misura non inferiore a 2.500 milioni di euro. Gli introiti derivanti dall'assegnazione delle bande di frequenza di cui al comma 1028 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 30 settembre di ciascun esercizio finanziario dal 2018 al 2022, secondo i seguenti importi assicurati prioritariamente con gli introiti derivanti dall'assegnazione delle frequenze in banda 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz: 1.250 milioni di euro per l'anno 2018, 50 milioni di euro per l'anno 2019, 300 milioni di euro per l'anno 2020, 150 milioni di euro per l'anno 2021 e la restante quota, in misura non inferiore a 750 milioni di euro, per l'anno 2022. Qualora, a seguito degli esiti delle procedure di cui ai commi 1026 e 1028, comunicati tempestivamente dal Ministero dello sviluppo economico, si verifichino minori introiti rispetto a quelli complessivamente attesi di cui al primo periodo, allo scostamento si provvede, nell'esercizio 2022, con le modalità di cui all'articolo 17, comma 12-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura tale da compensare le minori entrate in termini di indebitamento netto.
1046. I commi 165 e 166 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono abrogati.
1047. All'articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: « anni dal 2013 al 2016» sono sostituite dalle seguenti:« anni dal 2013 al 2018 » e le parole: « nel corso dell'anno 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 settembre 2018, con un introito almeno pari a 73 milioni di euro »;
b) alla lettera c), le parole: « euro 5.000 » e « euro 2.500 » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « euro 7.500 » e « euro 3.500 »; dopo le parole: « legge 13 dicembre 2010, n. 220 » sono inserite le seguenti: « , anche successivamente alla scadenza dei termini ivi previsti ».
1048. Al fine di contemperare i princìpi secondo i quali le concessioni pubbliche sono attribuite secondo procedure di selezione concorrenziali con l'esigenza di perseguire, in materia di concessioni di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi compresi gli eventi simulati, un corretto assetto distributivo, anche a seguito dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli attribuisce con gara da indire entro il 30 settembre 2018 le relative concessioni alle condizioni già previste all'articolo 1, comma 932, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con un introito almeno pari a 410 milioni di euro. A tal fine, le concessioni in essere, nonché la titolarità dei punti di raccolta regolarizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché dell'articolo 1, comma 926, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono prorogate al 31 dicembre 2018, a fronte del versamento della somma annuale di euro 6.000 per diritto afferente ai punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, compresi i punti di raccolta regolarizzati, e di euro 3.500 per ogni diritto afferente ai punti vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici.
1049. Al fine di consentire l'espletamento delle procedure di selezione di cui ai commi 1047 e 1048, le regioni adeguano le proprie leggi in materia di dislocazione dei punti vendita del gioco pubblico all'intesa sancita in sede di Conferenza unificata in data 7 settembre 2017.
1050. Al fine di evitare possibili utilizzi illeciti degli apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che vengono dismessi dal mercato, con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è stabilita, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una specifica procedura obbligatoria per lo smaltimento e la distruzione degli apparecchi stessi.
1051. In coerenza con quanto previsto dall'articolo 1, comma 650, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e con quanto definito dall'articolo 15, comma 3, lettera a), della legge 28 luglio 2016, n. 154, a partire dal 1° gennaio 2018, in analogia ad altre tipologie di gioco, il prelievo su tutte le scommesse a quota fissa sulle corse di cavalli si applica sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte ed è stabilito per la rete fisica nella misura del 43 per cento e per il gioco a distanza nella misura del 47 per cento. Il gettito conseguito rimane destinato, per tutte le scommesse a quota fissa sulle corse di cavalli comprese nel programma ufficiale delle corse previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, nonché per tutte le scommesse a quota fissa sulle corse di cavalli inserite nei palinsesti complementari, per il 33 per cento a titolo di imposta unica e per il 67 per cento al finanziamento dei montepremi, degli impianti e delle immagini delle corse nonché delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli.
1052. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio del gettito derivante dalle scommesse ippiche a quota fissa nelle reti autorizzate e, nel caso in cui tale gettito risulti, nei dodici mesi dell'esercizio precedente, superiore a quello previsto a legislazione vigente, il Ministro dell'economia e delle finanze può proporre un intervento normativo volto a ridurre le aliquote dell'imposta unica per la rete fisica e per il gioco a distanza, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.
1053. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, regola le modalità con le quali le reti autorizzate offrono propri programmi complementari di scommesse a quota fissa sulle corse di cavalli, tenendo conto dell'esigenza di proficua integrazione di tali programmi aggiuntivi con gli eventi e con le immagini del programma ufficiale delle corse previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, secondo quanto previsto dagli schemi di concessione esistenti.
1054. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le società che gestiscono gli ippodromi e gli allibratori sono autorizzati alla raccolta di tutte le scommesse sulle corse di cavalli previa sottoscrizione di un apposito disciplinare con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli sulla base dei criteri e dei princìpi della convenzione di concessione che regola la raccolta del gioco pubblico.
1055. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le scommesse a totalizzatore sulle corse di cavalli previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, devono essere conformate, ove possibile, al modello di ripartizione della posta di gioco adottato per le scommesse a totalizzatore di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e relativi decreti attuativi. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, stabilisce le misure occorrenti per rendere omogenee le formule delle scommesse a totalizzatore sulle corse di cavalli, anche fissando la posta unitaria di gioco e la giocata minima, introducendo eventuali nuove formule di scommessa e prevedendo, ove necessario, ulteriori categorie di vincita e l'accantonamento da destinare a montepremi.
1056. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in attuazione dei provvedimenti adottati, assicura l'adeguamento dei sistemi di totalizzazione delle scommesse sulle corse di cavalli, al fine di consentirne la commercializzazione.
1057. Qualora dall'applicazione dei commi da 1051 a 1056 derivi un minore gettito, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, può stabilire l'aumento delle aliquote stabilite dal comma 1051 in misura tale da assicurare il conseguimento di maggiori entrate in misura compensativa.
1058. Al fine di migliorare la qualità e l'organizzazione delle corse di cavalli e di sostenere la filiera ippica, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avvia la riforma del settore con una procedura di selezione ad evidenza pubblica per individuare l'organismo di cui all'articolo 15, comma 3, lettera b), della legge 28 luglio 2016, n. 154.
1059. In attuazione degli impegni assunti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dalla provincia autonoma di Bolzano, dall'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE) e dal comune di Merano per la ristrutturazione e il rilancio dell'ippodromo di Merano, al medesimo comune sono attribuite le somme di 1,5 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020.
1060. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo l'articolo 52 è inserito il seguente:
«Art. 52-bis (Registro dei distributori ed esercenti). - 1. E' istituito presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli un registro informatizzato, ad accesso riservato, dei distributori ed esercenti di gioco.
2. Nel registro sono annotati:
a) il nome e il cognome ovvero la denominazione sociale, completa dell'indicazione del nominativo e del codice fiscale del responsabile legale e del preposto, del distributore e dell'esercente;
b) l'indirizzo ovvero la sede legale e, ove diversa, la sede operativa del distributore e dell'esercente, con indicazione della città e del relativo codice di avviamento postale;
c) l'espressa indicazione della tipologia e delle modalità dell'attività di gioco, come definita dall'articolo 1, comma 3, lettera a).
3. Nel registro è altresì annotata l'eventuale estinzione del rapporto contrattuale, intervenuta ai sensi dell'articolo 52, comma 2, lettera d), e comunicata dai concessionari di gioco, secondo le modalità definite dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con le linee guida di cui all'articolo 52, comma 4. La responsabilità solidale del concessionario prevista dall'articolo 64, comma 4, è esclusa qualora il medesimo concessionario abbia comunicato l'estinzione del rapporto nelle modalità e nei termini previsti dalle linee guida di cui al precedente periodo, sempreché le violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, non siano già state contestate o, comunque, i controlli di cui all'articolo 64, comma 2, non abbiano avuto inizio.
4. Nel registro sono annotati anche i provvedimenti di sospensione adottati dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 64, comma 5. A tale fine, il provvedimento che dispone la sospensione è comunicato, a cura della Guardia di finanza, all'Agenzia delle dogane e dei monopoli per l'annotazione nel registro.
5. L'accesso al registro è consentito, senza restrizioni, al Ministero dell'economia e delle finanze, alla Guardia di finanza, alla Direzione investigativa antimafia e alla UIF, per l'esercizio delle rispettive competenze in materia di vigilanza e di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. L'accesso è altresì consentito alle questure per l'esercizio delle funzioni di pubblica sicurezza e ai fini del rilascio delle licenze e dei titoli autorizzatori di cui agli articoli 86 e 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e alle relative norme esecutive, nonché ai concessionari di gioco, a salvaguardia della correttezza e della legalità dei comportamenti degli operatori del mercato.
6. Le modalità tecniche di alimentazione e di consultazione del registro sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e il Garante per la protezione dei dati personali, in modo che siano garantiti:
a) l'accessibilità completa e tempestiva ai dati da parte delle autorità di cui al comma 5;
b) le modalità di consultazione da parte dei concessionari di gioco per le finalità di cui al comma 5;
c) la tempestiva annotazione dei dati di cui ai commi 2, 3 e 4 e dei relativi aggiornamenti;
d) l'interconnessione tra il registro ad accesso riservato di cui al comma 1 e gli altri elenchi o registri tenuti dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, anche al fine di rendere tempestivamente disponibile alle autorità e ai concessionari di gioco l'informazione circa la sussistenza di eventuali provvedimenti di cancellazione o sospensione dai predetti elenchi o registri, adottati, ai sensi della normativa vigente, a carico di un medesimo soggetto;
e) il rispetto delle norme dettate dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché il trattamento dei medesimi esclusivamente per le finalità di cui al presente decreto.
7. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».
1061. I dividendi di pertinenza del Ministero dell'economia e delle finanze relativi ai bilanci dell'Istituto per il credito sportivo in chiusura nel 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 sono destinati al fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295.
(Comma così modificato dall’ art. 4, comma 3-quinquies, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8)
1062. All'articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « dopo il 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « dopo il 31 dicembre 2018».
1063. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 547 e 548, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2018.
1064. Le disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono rideterminate in 18.977.000 euro per l'anno 2018, in 3.277.000 euro per l'anno 2019, in 5.525.000 euro per l'anno 2020, in 238.783.000 euro per l'anno 2021, in 217.510.000 euro per l'anno 2022, in 176.543.000 euro per l'anno 2023, in 111.064.000 euro per l'anno 2024, in 25.000.000 euro per l'anno 2025, in 15.000.000 euro per l'anno 2026, in 6.000.000 euro per l'anno 2027, in 10.000.000 euro per l'anno 2028, in 20.000.000 euro per l'anno 2029, in 30.000.000 euro per l'anno 2030 e in 43.000.000 euro a decorrere dall'anno 2031.
1065. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 21.450.000 euro per l'anno 2018, di 36.150.000 euro per l'anno 2019, di 33.250.000 euro per l'anno 2020, di 8.700.000 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 5.700.000 euro per l'anno 2023, di 2.500.000 euro per l'anno 2024, di 46.200.000 euro per l'anno 2025, di 68.400.000 euro per l'anno 2026, di 71.900.000 euro per l'anno 2027, di 70.400.000 euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, di 68.100.000 euro per l'anno 2032 e di 70.400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2033.
1066. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di 18.380.793 euro per l'anno 2018, di 81.525.000 euro per l'anno 2019, di 68.125.000 euro per l'anno 2020, di 81.025.000 euro per l'anno 2021, di 102.625.000 euro per l'anno 2022, di 96.525.000 euro per l'anno 2023 e di 90.025.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.
1067. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 2,4 milioni di euro per l'anno 2018, di 65 milioni di euro per l'anno 2019, di 48,6 milioni di euro per l'anno 2020, di 66,5 milioni di euro per l'anno 2021, di 88,1 milioni di euro per l'anno 2022, di 82 milioni di euro per l'anno 2023 e di 75,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
1068. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è ridotta di 7 milioni di euro per l'anno 2018, di 18,2 milioni di euro per l'anno 2019, di 30 milioni di euro per l'anno 2020, di 28 milioni di euro per l'anno 2021, di 26 milioni di euro per l'anno 2022, di 24 milioni di euro per l'anno 2023, di 22 milioni di euro per l'anno 2024, di 20 milioni di euro per l'anno 2025, di 18 milioni di euro per l'anno 2026 e di 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027.
1069. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 431, lettera b), le parole: « si stima di incassare quali maggiori entrate rispetto alle previsioni iscritte nel bilancio dell'esercizio in corso e a quelle effettivamente incassate nell'esercizio precedente » sono sostituite dalle seguenti: « si stima di incassare quali maggiori entrate risultanti sia rispetto alle previsioni iscritte nel bilancio a legislazione vigente, sia a quelle effettivamente incassate nell'ultimo esercizio consuntivato »;
b) al comma 432 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) le parole: « sono annualmente utilizzate, nell'esercizio successivo a quello di assegnazione al predetto Fondo » sono sostituite dalle seguenti: « sono annualmente utilizzate, dall'esercizio successivo a quello di assegnazione al predetto Fondo »;
2) le parole: « e dopo il loro accertamento in sede di consuntivo, per incrementare per tale anno nei limiti delle disponibilità del Fondo stesso » sono sostituite dalle seguenti: « , per incrementare, nei limiti delle disponibilità del Fondo stesso »;
c) al comma 434 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo periodo, le parole: « dell'anno in corso » sono sostituite dalle seguenti: « a legislazione vigente »;
2) al secondo periodo, le parole: « , limitatamente al primo anno del triennio di riferimento, » sono soppresse;
3) al terzo periodo, le parole: « La legge di stabilità, » sono sostituite dalle seguenti: « La legge di bilancio, ».
1070. Il fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è ridotto di euro 377.876.008 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, di euro 507.876.008 per l'anno 2020 e di euro 376.511.618 a decorrere dall'anno 2021.
1071. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2018-2020 restano determinati, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, nelle misure indicate nelle tabelle A e B allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.
1072. Il fondo da ripartire di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è rifinanziato per 800 milioni di euro per l'anno 2018, per 1.615 milioni di euro per l'anno 2019, per 2.180 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, per 2.480 milioni di euro per l'anno 2024 e per 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2033. Le predette risorse sono ripartite nei settori di spesa relativi a: a) trasporti e viabilità; b) mobilità sostenibile e sicurezza stradale; c) infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione; d) ricerca; e) difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; f) edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria; g) attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; h) digitalizzazione delle amministrazioni statali; i) prevenzione del rischio sismico; l) investimenti in riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie; m) potenziamento infrastrutture e mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso; n) eliminazione delle barriere architettoniche. Restano fermi i criteri di utilizzo del fondo di cui al secondo, terzo e quarto periodo del citato comma 140. I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto del fondo di cui al primo periodo sono da adottare, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1073. A valere sugli stanziamenti previsti dal comma 1072 e nell'ambito dei settori di spesa ivi indicati, una quota annua pari a 70 milioni di euro può essere destinata al finanziamento:
a) degli interventi individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2015 di approvazione del « Piano stralcio aree metropolitane ed aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvione » e non ancora finanziati;
b) degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nelle regioni del centro-nord, individuati ai sensi del comma 1074.
1074. Gli interventi di cui al comma 1073, lettera b), sono individuati nell'ambito di un programma nazionale approvato dal CIPE su proposta della Presidenza del Consiglio dei ministri-Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, sulla base di un accordo di programma sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal presidente della regione o della provincia autonoma interessata al programma nazionale di investimento. I presidenti delle regioni o delle province autonome interessate possono essere autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri a stipulare appositi mutui di durata massima quindicennale sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la società Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica e nel limite delle risorse allo scopo destinate in sede di riparto del Fondo rifinanziato ai sensi del comma 1072. Le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato.
1075. Ai fini del monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi finanziati con le risorse del fondo da ripartire di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dell'effettivo utilizzo delle citate risorse, anche tenuto conto del monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e delle risultanze del più recente rendiconto generale dello Stato, ciascun Ministero invia entro il 15 settembre di ogni anno alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Commissioni parlamentari competenti per materia, una apposita relazione. La relazione contiene inoltre un aggiornamento della previsione sugli ulteriori stati di avanzamento, nonché una indicazione delle principali criticità riscontrate nell'attuazione delle opere.
1076. Per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane è autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per l'anno 2018, di 300 milioni di euro per l'anno 2019, di 360 milioni di euro per l'anno 2020, di 410 milioni di euro per l'anno 2021, di 575 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034.
(Comma sostituito dall’ art. 1, comma 62, lett. a), L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020, e, successivamente, così modificato dall’ art. 38-bis, comma 4, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8)
1077. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da emanare entro il 31 gennaio 2018, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione e l'eventuale revoca delle risorse di cui al comma 1076, anche sulla base della consistenza della rete viaria, del tasso di incidentalità e della vulnerabilità rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico; con il medesimo decreto sono altresì definite le procedure di revoca delle risorse assegnate e non utilizzate.
1078. Le province e le città metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1076 entro il 31 dicembre 2020, per gli interventi realizzati nel 2018 e nel 2019, ed entro il 31 dicembre successivo all'anno di riferimento, per gli interventi realizzati dal 2020 al 2023, mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi, ovvero in caso di presenza di ribassi di gara non riutilizzati, le corrispondenti risorse assegnate alle singole province o città metropolitane sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla dotazione finanziaria di cui al comma 1076. I ribassi d'asta possono essere utilizzati secondo quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui al punto 5.4.10 dell'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
(Comma modificato dall’ art. 4, comma 1-bis, D.L. 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 settembre 2018, n. 108, sostituito dall’ art. 1, comma 62, lett. b), L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020, e, successivamente, così modificato dall’ art. 35, comma 1-bis, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8)
1079. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo per la progettazione degli enti locali, destinato al cofinanziamento della redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica e dei progetti definitivi degli enti locali per opere destinate alla messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche, con una dotazione di 30.000.000 di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2030. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, capitolo 7008, per gli interventi finanziati con il Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, è ridotta di 5.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.
1080. I criteri e le modalità di accesso, selezione e cofinanziamento dei progetti, nonché le modalità di recupero delle risorse in caso di mancato rispetto dei termini indicati ai commi 1082 e 1083, sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. I progetti ammessi a cofinanziamento devono essere previsti nella programmazione delle amministrazioni proponenti. Possono essere finanziati anche i costi connessi alla redazione dei bandi di gara, alla definizione degli schemi di contratto e alla valutazione della sostenibilità finanziaria dei progetti.
1081. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può stipulare apposita convenzione con la Cassa depositi e prestiti SpA, quale istituto nazionale di promozione ai sensi dell'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che disciplina le attività di supporto e assistenza tecnica connesse esclusivamente all'utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 1079, con oneri posti a carico del medesimo Fondo.
1082. I soggetti beneficiari del finanziamento di cui al comma 1080 sono tenuti a procedere all'attivazione delle procedure per l'affidamento della progettazione finanziata entro tre mesi dalla comunicazione di ammissione al finanziamento. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettua un controllo a campione sulle attività di progettazione oggetto del contributo.
1083. I soggetti beneficiari del finanziamento, acquisita la progettazione finanziata, sono tenuti, qualora sia stata finanziata ai sensi del comma 1080 la progettazione definitiva, a pubblicare il bando di gara per la progettazione esecutiva entro diciotto mesi dall'approvazione del progetto definitivo.
1084. Il monitoraggio delle attività di cui ai commi da 1079 a 1083 e dei relativi adempimenti è effettuato attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche della banca dati delle pubbliche amministrazioni ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. L'affidamento della progettazione e dei lavori ai sensi dei commi da 1079 a 1083 è verificato tramite il predetto sistema, attraverso le informazioni correlate al relativo codice identificativo di gara (CIG).
1085. All'articolo 1, comma 228, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al primo periodo, le parole: « in costruzione » sono sostituite dalle seguenti: « e alle linee tramviarie, compreso il materiale rotabile, » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il riparto delle predette risorse e dei successivi rifinanziamenti è effettuato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ».
1086. Le risorse destinate agli interventi di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, possono essere utilizzate anche per il finanziamento dei sistemi di trasporto rapido di massa, compreso il materiale rotabile.
1087. Al fine di affermare un modello digitale italiano come strumento di tutela e valorizzazione economica e sociale del made in Italy e della cultura sociale e produttiva della tipicità territoriale, è assegnato un contributo pari a 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 in favore dell'istituto IsiameD per la promozione di un modello digitale italiano nei settori del turismo, dell'agroalimentare, dello sport e delle smart city.
1088. Al comma 1 dell'articolo 4-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, le parole: « gennaio 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « settembre 2018 ».
1089. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo per il commercio equo e solidale, con una dotazione di un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2018, per le finalità di cui al comma 1090.
1090. Le pubbliche amministrazioni che bandiscono gare di appalto per la fornitura di prodotti di consumo alle proprie strutture possono prevedere, nei capitolati di gara, meccanismi che promuovono l'utilizzo di prodotti del commercio equo e solidale. In favore delle imprese aggiudicatrici è riconosciuto, nel limite delle risorse disponibili nel Fondo istituito ai sensi del comma 1089, un rimborso fino al 15 per cento dei maggiori costi conseguenti alla specifica indicazione di tali prodotti nell'oggetto del bando. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i criteri e le modalità per la definizione dei prodotti del commercio equo e solidale che beneficiano del riconoscimento del rimborso di cui al presente comma.
1091. Per perseguire obiettivi di politica economica ed industriale, connessi anche al programma Industria 4.0, nonché per accrescere la competitività e la produttività del sistema economico, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo del capitale immateriale, della competitività e della produttività, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2018, di 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, di 210 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031. Gli obiettivi di politica economica e industriale per la crescita e la competitività del Paese da perseguire con il Fondo sono definiti annualmente con delibera del Consiglio dei ministri. Il Fondo è destinato a finanziare:
a) progetti di ricerca e innovazione da realizzare in Italia ad opera di soggetti pubblici e privati, anche esteri, nelle aree strategiche per lo sviluppo del capitale immateriale funzionali alla competitività del Paese;
b) il supporto operativo ed amministrativo alla realizzazione dei progetti finanziati ai sensi della lettera a), al fine di valorizzarne i risultati e favorire il loro trasferimento verso il sistema economico produttivo.
1092. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è individuato l'organismo competente alla gestione delle risorse ed è definito l'assetto organizzativo che consenta l'uso efficiente delle risorse del Fondo al fine di favorire il collegamento tra i diversi settori di ricerca interessati dagli obiettivi di politica economica e industriale, la collaborazione con gli organismi di ricerca internazionali, l'integrazione con i finanziamenti della ricerca europei e nazionali, le relazioni con il sistema del venture capital italiano ed estero. Il medesimo regolamento individua altresì l'amministrazione vigilante.
1093. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
1094. Al fine di pervenire ad una piena e corretta attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, e nel contempo consentire il raggiungimento degli specifici obiettivi connessi all'attività di assistenza e cura in ambito termale, favorendo la ripresa degli investimenti nel settore, l'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della citata direttiva 2006/123/CE, si interpreta nel senso che le disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 59 del 2010 non si applicano al rilascio e al rinnovo delle concessioni per l'utilizzazione delle acque minerali e termali destinate all'esercizio dell'azienda termale in possesso delle autorizzazioni sanitarie di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, qualora il fatturato della stessa azienda, riferibile alle prestazioni termali e alle piscine termali, ove esistenti e come individuate dalla disciplina interregionale in materia, sia stato prevalente, nei due anni precedenti l'istanza di rilascio o di rinnovo, rispetto a quello delle attività di cui all'articolo 3, comma 2, della medesima legge. La prevalenza deve risultare da una specifica certificazione rilasciata dai revisori dei conti e formulata sulla base della contabilità analitica aziendale.
1095. Dall'attuazione delle disposizioni del comma 1094 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1096. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle attività funzionali al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e societari attribuiti alla società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, nonché di garantire gli equilibri concorrenziali nel mercato radiotelevisivo, non si applicano alla società RAI-Radiotelevisione italiana Spa le norme di contenimento della spesa in materia di gestione, organizzazione, contabilità, finanza, investimenti e disinvestimenti previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'ISTAT delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196; pertanto la RAI-Radiotelevisione italiana Spa può avviare, in un'ottica virtuosa di risparmio a medio-lungo termine, immissioni in organico di figure al livello retributivo più basso, attingendo in primis al personale idoneo inserito nelle graduatorie 2013 e 2015 di giornalisti professionisti riconosciuti idonei. Restano comunque ferme le disposizioni in materia di tetto retributivo recate dall'articolo 49, commi 1-ter e 1-quater, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
1097. L'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, è sostituito dal seguente:
«Art. 6. - 1. Per le imprese dell'esercizio teatrale, cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e gli impianti sportivi, l'obbligo della richiesta del certificato di agibilità di cui all'articolo 10 non sussiste nei confronti dei lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal numero 1) al numero 14) del primo comma dell'articolo 3 con contratto di lavoro subordinato qualora utilizzati nei locali di proprietà o di cui abbiano un diritto personale di godimento per i quali le medesime imprese effettuano regolari versamenti contributivi presso l'INPS. Le medesime imprese hanno l'obbligo di chiedere il rilascio del certificato di agibilità di cui all'articolo 10, per i lavoratori autonomi dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal numero 1) al numero 14) del primo comma dell'articolo 3 con contratto di prestazione d'opera di durata superiore a trenta giorni e contrattualizzati per specifici eventi, di durata limitata nell'arco di tempo della complessiva programmazione dell'impresa, singolari e non ripetuti rispetto alle stagioni o cicli produttivi. In alternativa il certificato di agibilità potrà essere richiesto dai lavoratori di cui al numero 23-bis) del primo comma dell'articolo 3, salvo l'obbligo di custodia dello stesso che è posto a carico del committente. L'obbligo della richiesta del certificato di agibilità ricorre per le imprese dell'esercizio teatrale, cinematografico e circense, per i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e per gli impianti sportivi ogni qualvolta sia resa una prestazione da parte dei lavoratori autonomi dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal numero 1) al numero 14) del primo comma dell'articolo 3 nei locali di proprietà o di cui abbiano un diritto personale di godimento le imprese committenti.
2. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 le imprese sono soggette alla sanzione amministrativa di euro 129 per ogni lavoratore e per ogni giornata di lavoro da ciascuno prestata ».
1098. Nelle more del termine della liquidazione dei patrimoni trasferiti ai sensi dell'articolo 6, comma 16, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell'articolo 1, commi da 488 a 595, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Collegio dei periti predispone una valutazione estimativa intermedia dell'esito della liquidazione e determina l'eventuale maggiore importo risultante dalla differenza tra l'esito economico effettivo consuntivato nella fase intermedia della liquidazione ed il corrispettivo pagato. Di tale eventuale maggiore importo, il 70 per cento è attribuito al Ministero dell'economia e delle finanze ed è versato all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2018. La disposizione si applica, in quanto compatibile, al patrimonio separato di cui all'articolo 41, commi da 16-ter a 16-septies, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14. Qualora al termine della liquidazione dei patrimoni trasferiti il risultato dell'attività liquidatoria relativo ad uno dei patrimoni separati risultasse inferiore al corrispettivo pagato è consentita la compensazione con l'eventuale maggiore importo conseguito al termine dell'attività liquidatoria da altro patrimonio separato.
1099. L'attivo della liquidazione del Consorzio del Canale Milano Cremona Po, di cui all'articolo 41, comma 16-octies, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, presente nel bilancio approvato alla data di entrata in vigore della presente legge, è versato all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2018.
1100. Al fine di assicurare nel modo più sollecito la riduzione del debito pubblico e di accelerare la chiusura delle liquidazioni, sono trasferiti a Fintecna S.p.A., o a società da essa interamente controllata, con ogni loro componente attiva e passiva, ivi compresi i rapporti in corso e le cause pendenti, i patrimoni di società statali in liquidazione ovvero di enti disciolti al fine di gestirne le attività di liquidazione. Detti patrimoni costituiscono un patrimonio separato rispetto al patrimonio della società trasferitaria. Con decreto di natura non regolamentare il Ministro dell'economia e delle finanze individua ogni anno i patrimoni delle società in liquidazione, gli enti, le partecipazioni, i beni oggetto del trasferimento. Il corrispettivo provvisorio spettante allo Stato per il trasferimento è stabilito da un collegio di tre periti sulla base della valutazione estimativa dell'esito finale della liquidazione del patrimonio trasferito. I componenti del collegio dei periti sono designati uno dalla società trasferitaria, uno dal Ministero dell'economia e delle finanze ed il terzo, con funzioni di presidente, d'intesa tra la società trasferitaria ed il predetto Ministero. La valutazione deve tra l'altro tenere conto di tutti i costi e gli oneri necessari per la liquidazione del patrimonio trasferito, ivi compresi quelli di funzionamento, individuando altresì il fabbisogno finanziario stimato per la liquidazione stessa. L'ammontare del compenso dei componenti del collegio dei periti è determinato con decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze ed è versato a valere sui patrimoni trasferiti. Al termine della liquidazione del patrimonio trasferito, il collegio dei periti determina l'eventuale maggiore importo risultante dalla differenza tra l'esito economico effettivo consuntivato alla chiusura della liquidazione e il corrispettivo provvisorio pagato. Di tale maggiore importo il 70 per cento è attribuito al Ministero dell'economia e delle finanze e il 30 per cento è di competenza della società trasferitaria. I proventi derivanti dall'attuazione del presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
1101. La pubblicità delle vendite giudiziarie immobiliari, gestite dagli uffici dei tribunali competenti in materia di esecuzioni immobiliari, è assicurata mediante i quotidiani cartacei più diffusi sul territorio nazionale e attraverso i siti web, come previsto a legislazione vigente. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma.
1102. Al fine di assicurare la trasparenza in materia di appalti, la pubblicità delle gare in caso di subappalto è assicurata attraverso i quotidiani cartacei più diffusi sul territorio nazionale e dai siti web, così come previsto dalla normativa vigente.
1103. Al testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12, comma 4-bis, dopo le parole: « codice civile » sono aggiunte le seguenti: « , inclusi gli strumenti di debito chirografario di secondo livello di cui all'articolo 12-bis »;
b) al capo I del titolo II, dopo l'articolo 12 è aggiunto il seguente:
«Art. 12-bis (Strumenti di debito chirografario di secondo livello). - 1. Sono strumenti di debito chirografario di secondo livello le obbligazioni e gli altri titoli di debito, emessi da una banca o da una società del gruppo bancario, aventi le seguenti caratteristiche:
a) la durata originaria degli strumenti di debito è pari ad almeno dodici mesi;
b) gli strumenti di debito non sono strumenti finanziari derivati, come definiti dall'articolo 1, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non sono collegati a strumenti finanziari derivati, né includono caratteristiche ad essi proprie;
c) la documentazione contrattuale e, se previsto, il prospetto di offerta o di ammissione a quotazione degli strumenti di debito indicano che il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi e di eventuali altri importi dovuti ai titolari sono disciplinati secondo quanto previsto dall'articolo 91, comma 1-bis, lettera c-bis).
2. L'applicazione dell'articolo 91, comma 1-bis, lettera c-bis), è subordinata al rispetto delle condizioni di cui al comma 1. Le clausole che prevedono diversamente sono nulle e la loro nullità non comporta la nullità del contratto.
3. Una volta emessi, gli strumenti di debito chirografario di secondo livello non possono essere modificati in maniera tale da far venire meno le caratteristiche indicate al comma 1. E' nulla ogni pattuizione difforme.
4. La Banca d'Italia può disciplinare l'emissione e le caratteristiche degli strumenti di debito chirografario di secondo livello »;
c) all'articolo 91, comma 1-bis, dopo la lettera c) è inserita la seguente:
«c-bis) i crediti per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi e di eventuali altri importi dovuti ai titolari degli strumenti di debito chirografario di secondo livello indicati dall'articolo 12-bis sono soddisfatti dopo tutti gli altri crediti chirografari e con preferenza rispetto ai crediti subordinati alla soddisfazione dei diritti di tutti i creditori non subordinati della società ».
1104. Al capo II-bis del titolo IV della parte II del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo l'articolo 60-bis.4 è aggiunto il seguente:
«Art. 60-bis.4-bis. (Strumenti di debito chirografario di secondo livello). - 1. Le Sim indicate all'articolo 55-bis, comma 1, possono emettere gli strumenti di debito chirografario di secondo livello ai sensi dell'articolo 12-bis del Testo unico bancario. Si applica l'articolo 91, comma 1-bis, lettera c-bis), del Testo unico bancario ».
1105. Il valore nominale unitario degli strumenti di debito chirografario di secondo livello previsti dall'articolo 12-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 è pari ad almeno 250.000 euro. I medesimi strumenti di debito possono essere oggetto di collocamento, in qualsiasi forma realizzato, rivolto a soli investitori qualificati.
1106. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo di ristoro finanziario con una dotazione finanziaria di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020 e 2021 per l'erogazione di misure di ristoro in favore di risparmiatori che hanno subìto un danno ingiusto, riconosciuto con sentenza del giudice o con pronuncia degli arbitri presso la camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 210 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione e al collocamento di strumenti finanziari emessi da banche aventi sede legale in Italia sottoposte ad azione di risoluzione ai sensi del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, o comunque poste in liquidazione coatta amministrativa, dopo il 16 novembre 2015 e prima della data di entrata in vigore della presente legge. Il Fondo opera entro i limiti della dotazione finanziaria e fino al suo esaurimento secondo il criterio cronologico della presentazione dell’istanza corredata di idonea documentazione. Il Ministro dell’economia e delle finanze presenta una relazione alle Camere sullo stato di attuazione del presente comma.
1107. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti requisiti, modalità e condizioni necessarie all'attuazione di quanto disposto dai commi da 1106 a 1109. Dall'ammontare della misura di ristoro sono in ogni caso dedotte le eventuali diverse forme di risarcimento, indennizzo o ristoro di cui i risparmiatori abbiano già beneficiato.
1108. Le risorse di cui all'articolo 1, commi 343 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per un importo di 12 milioni di euro per l'anno 2018 e di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e le risorse provenienti dalla Gestione speciale del Fondo nazionale di garanzia da restituire al Ministero dell'economia ai sensi del decreto ministeriale 18 giugno 1998, n. 238, per 13 milioni di euro per l'anno 2018 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.
1109. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di 12 milioni di euro per l'anno 2018 e di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
1110. Al fine di garantire la migliore comprensione dei fenomeni naturali e per l'allerta dai rischi collegati alle dinamiche della Terra, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) promuove un piano straordinario per lo sviluppo e l'implementazione di una rete multiparametrica integrata di monitoraggio geofisico e geochimico del territorio italiano mediante l'implementazione della rete nazionale per il monitoraggio sismico in tempo reale in aree marine, di reti di monitoraggio ad alta risoluzione dei sistemi vulcanici, di reti di rilevamento dei parametri chimico-fisici degli acquiferi e delle emissioni di gas dal suolo, del sistema di monitoraggio permanente dei movimenti del suolo tramite dati satellitari, della rete accelerometrica nazionale, di una rete per le emissioni acustiche della crosta terrestre e di un sistema di monitoraggio « space weather ».
1111. Per l'attuazione del comma 1110 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.
1112. Alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 34, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
« 2-bis. E' istituito, d'intesa con le regioni Veneto ed Emilia-Romagna, il Parco del Delta del Po, comprendente le aree del perimetro del Parco naturale regionale del Delta del Po, istituito con la legge della regione Veneto 8 settembre 1997, n. 36, e del Parco regionale del Delta del Po, istituito con la legge della regione Emilia-Romagna 2 luglio 1988, n. 27. Il mancato raggiungimento dell'intesa preclude l'istituzione del Parco del Delta del Po. La copertura delle spese obbligatorie è assicurata a valere sulle corrispondenti risorse rese disponibili a legislazione vigente dalle regioni e dagli enti locali territorialmente interessati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica »;
b) all'articolo 36, comma 1:
1) la lettera g) è sostituita dalla seguente:
«g) Capo d'Otranto - Grotte Zinzulusa e Romanelli - Capo di Leuca »;
2) la lettera o) è sostituita dalla seguente:
« o) Capo Spartivento ».
1113. L'istituzione e il primo avviamento delle riserve di cui al comma 1112, lettera b), sono finanziati nei limiti massimi di spesa di euro 100.000 per ciascuna riserva, per l'esercizio 2018, il loro funzionamento è finanziato, a decorrere dall'esercizio 2019, rispettivamente con euro 300.000 e con euro 300.000.
1114. Agli oneri derivanti dal comma 1113, pari a euro 200.000 per l'anno 2018 e a euro 600.000 a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, mediante corrispondente riduzione delle somme già destinate al funzionamento delle altre riserve marine.
1115. Il comma 4 dell'articolo 35 della legge n. 394 del 1991 è abrogato.
1116. All'articolo 34, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti:
« f-bis) Matese;
f-ter) Portofino, comprendente la già istituita area protetta marina di Portofino ».
1117. L'istituzione e il primo avviamento dei parchi di cui al comma 1116 sono finanziati nei limiti massimi di spesa di euro 300.000 per ciascun parco nazionale, per l'esercizio finanziario 2018. Il funzionamento del parco del Matese e del parco di Portofino è finanziato, a decorrere dall'esercizio finanziario 2019, rispettivamente con euro 2.000.000 e con euro 1.000.000.
1118. Agli oneri derivanti dal comma 1117, pari a euro 600.000 per l'anno 2018 e a euro 3.000.000 a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, mediante corrispondente riduzione delle somme già destinate al funzionamento degli altri Enti parco.
1119. Nell'ambito dei progetti finanziati ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, una quota dei proventi delle aste di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per gli anni 2018, 2019 e 2020, nel limite di 10 milioni di euro annui, è destinata prioritariamente al finanziamento delle attività previste dall'articolo 4 della legge 6 dicembre 1991, n. 394; il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1120. Nelle materie di interesse delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono disposte le seguenti proroghe di termini:
a) i termini di cui all'articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di funzioni fondamentali dei comuni, sono prorogati al 31 dicembre 2018;
b) all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, in materia di Consulta nazionale per il servizio civile, le parole: « dodici mesi » sono sostituite dalle seguenti: « diciotto mesi »;
c) all'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, in materia di potenziamento dell'attività informativa, le parole: « Fino al 31 gennaio 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 gennaio 2019 »;
d) all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, in materia di servizi di informazione per la sicurezza, le parole: « Fino al 31 gennaio 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 gennaio 2021 »;
e) all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, in materia di Unità Tecnica-Amministrativa per la gestione dei rifiuti nella regione Campania, le parole: « 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 ».
1121. Nelle materie di interesse del Ministero della giustizia, è disposta la seguente proroga di termini: all'articolo 1, comma 340, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il periodo di dodici mesi è prorogato sino al 31 dicembre 2018. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 5.807.509 per l'anno 2018, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 21-quater, comma 5, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, limitatamente all'anno 2018.
1122. Nelle materie di interesse del Ministero dell'interno, sono disposte le seguenti proroghe di termini:
a) all'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, in materia di documentazione amministrativa per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, le parole: « 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »;
b) al fine di potenziare le misure di rimpatrio, il Fondo di cui all'articolo 14-bis, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è incrementato di 500.000 euro per il 2018, di 1.500.000 euro per il 2019 e di 1.500.000 euro per il 2020;
(Lettera così sostituita dall’ art. 6, comma 1, D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 2018, n. 132)
c) all'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, in materia di contrasto alla pirateria, le parole: « 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »;
d) all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26, in materia di bilancio di previsione degli enti locali, le parole: « per l'anno 2005 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2018 »;
e) all'articolo 41-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in materia di utilizzo delle risorse già disponibili sulle contabilità speciali delle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani, le parole: « 31 dicembre 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »;
f) all'articolo 17, comma 1, della legge 30 giugno 2009, n. 85, in materia di trasferimento di dati alla banca dati nazionale del DNA, le parole: « un anno dalla data della sua entrata in funzione » sono sostituite dalle seguenti: « il 31 dicembre 2018 »;
g) sono prorogate, fino al 31 dicembre 2018, le graduatorie vigenti del personale dei corpi di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
h) all'articolo 1, comma 368, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , e la graduatoria vigente del concorso a 814 posti di vigile del fuoco, bandito con decreto del Ministero dell'interno 6 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008, che è prorogata fino al 31 dicembre 2018 »;
i) le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31 dicembre 2021, previa presentazione al Comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2020, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito. Per le strutture ricettive turistico-alberghiere localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018, come individuati dalla deliberazione dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei ministri l'8 novembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2018, nonché nei territori colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia nel 2016 e 2017, individuati dagli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell'isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017, il termine per il completamento dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi, di cui al primo periodo della presente lettera, è prorogato al 30 giugno 2022, previa presentazione della SCIA parziale al Comando provinciale dei vigili del fuoco entro il 31 dicembre 2020. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2020.
(Lettera modificata dall’ art. 1, comma 1141, L. 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° gennaio 2019, e, successivamente, così sostituita dall’ art. 3, comma 5, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8)
1123. Al fine di garantire il tempestivo avvio delle procedure connesse all'entrata in vigore del nuovo sistema elettorale, è autorizzata la spesa di un milione di euro per l'anno 2018 per l'attuazione degli obblighi di trasparenza previsti dall'articolo 20, nono comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dall'articolo 4 della legge 3 novembre 2017, n. 165, e per l'implementazione dei sistemi informativi a supporto dei nuovi adempimenti degli uffici elettorali e per la trasmissione in formato elettronico alle Camere di tutti i dati necessari per la proclamazione degli eletti, e, anche in considerazione dei termini connessi alla nuova determinazione dei collegi elettorali in attuazione dell'articolo 3 della citata legge n. 165 del 2017, per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge, il numero delle sottoscrizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e all'articolo 9, comma 2, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è ridotto a un quarto.
1124. In attuazione degli impegni internazionali assunti dall'Italia nell'ambito dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), è ammessa la presenza presso gli uffici elettorali di sezione, in occasione di consultazioni elettorali o referendarie, di osservatori internazionali. A tale fine, gli osservatori internazionali sono preventivamente accreditati dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale che, almeno venti giorni prima della data stabilita per il voto, trasmette al Ministero dell'interno l'elenco nominativo per la successiva comunicazione ai prefetti di ciascuna provincia e ai sindaci. Gli osservatori internazionali non possono in alcun modo interferire nello svolgimento delle operazioni degli uffici elettorali di sezione.
1125. Nelle materie di interesse del Ministero dell'economia e delle finanze, è disposta la seguente proroga di termini: all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in materia di razionalizzazione del patrimonio pubblico e di riduzione dei costi per locazioni passive, le parole: « e 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2017 e 2018 ».
1126. Al fine di garantire la continuità operativa e gestionale necessaria per il conseguimento degli obiettivi strategici relativi alle attività informatiche riservate allo Stato ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, e successivi provvedimenti di attuazione, gli istituti contrattuali che disciplinano il rapporto di servizio tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la società di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono prorogati fino al completamento delle procedure in corso per la stipula del nuovo atto regolativo.
1127. All'articolo 1 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Al fine di consentire agli istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, situati nei territori delle regioni del centro Italia colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e del 26 e 30 ottobre 2016, che hanno aderito alla definizione agevolata dei debiti secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, di completare i relativi versamenti entro l'anno 2018 e di usufruire dei benefìci derivanti dalla suddetta definizione agevolata, il pagamento delle rate in scadenza nel mese di novembre 2017 è differito al mese di novembre 2018.
3-ter. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 2,1 milioni di euro per l'anno 2017 ».
1128. Le disposizioni di cui al comma 1127 entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
1129. In considerazione delle nuove competenze e funzioni attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze, con particolare riferimento all'aggregazione e centralizzazione degli acquisti pubblici, al monitoraggio, indirizzo e coordinamento delle partecipazioni pubbliche, al completamento della riforma del bilancio, nonché al potenziamento delle attività di monitoraggio dei conti pubblici e di controllo delle entrate e della spesa e all'armonizzazione dei bilanci pubblici, nel rispetto dei limiti delle dotazioni organiche e delle facoltà nonché dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente e come risultanti anche all'esito dei processi di cui all'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il Ministero dell'economia e delle finanze può coprire, per il 2018, le proprie carenze nei profili professionali della terza area assumendo in ordine di graduatoria, nel limite massimo del 50 per cento delle facoltà assunzionali per il 2018, i candidati risultati idonei nelle procedure selettive interne per il passaggio dalla seconda alla terza area con graduatorie approvate a decorrere dal 1° gennaio 2010, nonché procedere anche all'inquadramento nell'area superiore del personale del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
1130. Per le finalità di sviluppo, sperimentazione e messa a regime dei sistemi informativi e delle nuove funzionalità strumentali all'attuazione della riforma del bilancio dello Stato disposta dai decreti legislativi 12 maggio 2016, n. 90, e 12 maggio 2016, n. 93, nonché dalla legge 4 agosto 2016, n. 163, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nel rispetto del limite dell'attuale dotazione organica, a bandire, nel triennio 2020-2022, apposite procedure concorsuali pubbliche e ad assumere a tempo indeterminato undici unità di personale di alta professionalità da inquadrare nell'area terza, posizione economica F3. A tale fine è autorizzata la spesa di 240.000 euro per l'anno 2020 e di 480.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
(Comma così sostituito dall’ art. 16-ter, comma 9, lett. a), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157)
[1131. Una quota delle risorse finanziarie previste alla voce « Adeguamento e ammodernamento del sistema a supporto della tenuta delle scritture contabili del bilancio dello Stato » della tabella allegata alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 114/2015 del 23 dicembre 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2016, nel limite massimo di 3 milioni di euro per il periodo 2018-2020, è utilizzata, mediante riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa, per incrementare le risorse relative alle prestazioni straordinarie, anche in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato ai sensi dell'articolo 12 delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, e all'incentivazione della produttività del personale del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze direttamente coinvolto nelle attività di sviluppo, sperimentazione e messa a regime dei sistemi informativi e delle nuove funzionalità strumentali all'attuazione della riforma del bilancio dello Stato. Con successivo regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuate le procedure e le modalità di utilizzo delle risorse di cui al precedente periodo.]
(Comma abrogato dall’ art. 16-ter, comma 9, lett. b), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157)
1132. Nelle materie di interesse del Ministero dello sviluppo economico, sono disposte le seguenti proroghe di termini:
a) all'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, in materia di anagrafe degli impianti di distribuzione dei carburanti, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 101, le parole: « centottanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « trecentosessanta giorni »;
2) al comma 102, le parole: « dodici mesi » sono sostituite dalle seguenti: « diciotto mesi »;
3) al comma 103, le parole: « nove mesi » sono sostituite dalle seguenti: « quindici mesi »;
4) al comma 109, le parole: « nove mesi » sono sostituite dalle seguenti: « quindici mesi »;
b) all'articolo 43, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in materia di sistema integrato delle comunicazioni, le parole: « 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »;
c) all'articolo 14, comma 11, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, le parole: « sino al 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « sino al 31 dicembre 2018 » e le parole: « entro il 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2018 »;
d) alla legge 11 dicembre 2012, n. 224, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
« 1-bis. Entro il 1° luglio 2018, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano attivano i corsi regionali di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 122, per le attività di cui all'articolo 1, comma 3, della medesima legge, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, previa definizione di livelli minimi comuni, mediante accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, in conformità ai princìpi stabiliti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845.
1-ter. Per le imprese di autoriparazione, già iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate per una o più attività di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, la frequentazione, con esito positivo, dei corsi regionali teorico-pratici di qualificazione di cui al comma 1-bis del presente articolo consente l'immediata abilitazione del responsabile tecnico relativamente all'abilitazione non posseduta. A tali imprese non si applica l'articolo 7, comma 2, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 122, nella parte in cui si prevede l'esercizio per almeno un anno dell'attività di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni »;
2) all'articolo 3:
2.1) al comma 2, le parole: « peri cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « per i dieci anni »;
2.2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
« 2-bis. I termini di cui al comma 2 si applicano altresì ai fini della regolarizzazione delle imprese già iscritte, alla data di entrata in vigore della presente legge, nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate per una o più attività di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a), b) e c), della legge 5 febbraio 1992, n. 122, come sostituito ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, che intendano conseguire l'abilitazione anche per una o entrambe le altre attività di cui al medesimo articolo 1, comma 3».
1133. Nelle materie di interesse del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è disposta la seguente proroga di termini: all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, in materia di gestione commissariale dello stabilimento Stoppani sito nel comune di Cogoleto, le parole: « fino al 31 dicembre 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2018 ».
1134. All'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 3-bis e 9-bis, le parole: « e comunque non oltre il 31 dicembre 2017 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « e comunque non oltre il 31 dicembre 2018 »;
b) al comma 9-bis, quarto periodo, dopo le parole: « nonché nel limite massimo di 10 milioni di euro » è inserita la seguente: « annui » e le parole: « nel corso dell'anno 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « nel corso degli anni 2017 e 2018 ».
1135. Al capo I del titolo I della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 194 è aggiunto il seguente:
«Art. 194-bis (Semplificazione del procedimento di tracciabilità dei rifiuti e per il recupero dei contributi dovuti per il SISTRI). - 1. In attuazione delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e per consentire la lettura integrata dei dati riportati, gli adempimenti relativi alle modalità di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del formulario di trasporto dei rifiuti di cui agli articoli 190 e 193 del presente decreto possono essere effettuati in formato digitale.
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può, sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dello sviluppo economico, l'Agenzia per l'Italia digitale e l'Unioncamere, con proprio decreto, predisporre il formato digitale degli adempimenti di cui al comma 1.
3. E' consentita la trasmissione della quarta copia del formulario di trasporto dei rifiuti prevista dal comma 2 dell'articolo 193, anche mediante posta elettronica certificata.
4. Al contributo previsto dall'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 marzo 2016, n. 78, si applicano i termini di prescrizione ordinaria previsti dall'articolo 2946 del codice civile.
5. Per il recupero dei contributi per il SISTRI dovuti e non corrisposti e delle richieste di rimborso o di conguaglio da parte di utenti del SISTRI, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare stabilisce, con proprio decreto di natura non regolamentare, una o più procedure, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) comunicazione di avvio del procedimento con l'invio del sollecito di pagamento, prima di procedere alla riscossione coattiva del credito vantato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i contributi per il SISTRI dovuti e non corrisposti o corrisposti parzialmente;
b) determinazione unitaria del debito o del credito, procedendo alla compensazione dei crediti maturati a titolo di rimborso con quanto dovuto a titolo di contributo;
c) previsione di modalità semplificate per la regolarizzazione della posizione contributiva degli utenti obbligati al pagamento dei contributi per il SISTRI, fino all'annualità in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che non vi abbiano provveduto o vi abbiano provveduto parzialmente, mediante ravvedimento operoso, acquiescenza o accertamento concordato in contraddittorio;
d) definizione di strumenti di conciliazione giudiziale, al fine di favorire il raggiungimento di accordi, in sede processuale, tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e gli utenti del SISTRI per i profili inerenti al pagamento o al rimborso dei contributi per il SISTRI.
6. L'esperimento delle procedure di cui al comma 2 del presente articolo determina, all'esito della regolarizzazione della posizione contributiva, l'estinzione della sanzione di cui all'articolo 260-bis, comma 2, e non comporta il pagamento di interessi ».
1136. Nelle materie di interesse del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono disposte le seguenti proroghe di termini:
a) all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, in materia di salvamento acquatico, le parole: « 31 dicembre 2017 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 ottobre 2018 »;
b) all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole: « 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 ». Conseguentemente, la sospensione dell'efficacia disposta dall'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, si intende prorogata fino al 31 dicembre 2018.
1137. Il termine fissato dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è prorogato al 31 dicembre 2018.
1138. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è prorogato al 31 dicembre 2020.
1139. All'articolo 49 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 1 e 2, le parole: « 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »;
b) al comma 3, le parole: « dal 2012 al 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 2012 al 2018 ».
1140. Al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, le parole: « 1° luglio 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2019 »;
b) all'articolo 7, comma 1, le parole: « 1° luglio 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2019 ».
1141. Nelle materie di interesse del Ministero della salute, sono disposte le seguenti proroghe di termini:
a) all'articolo 27-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di liquidazione di importi per soggetti danneggiati da trasfusione con sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie, le parole: « entro il 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2018 »;
b) all'articolo 15, comma 2, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in materia di sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco, le parole: « Entro il 1° gennaio 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « Entro il 1° gennaio 2019 ».
1142. Le disposizioni degli articoli 83, comma 3-bis, e 91, comma 1-bis, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di acquisizione della documentazione e dell'informazione antimafia peri terreni agricoli, non si applicano alle erogazioni relative alle domande di fruizione di fondi europei presentate prima del 19 novembre 2017. Le predette disposizioni, limitatamente ai terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi non superiori a 25.000 euro, non si applicano fino al 31 dicembre 2018.
1143. In materia di edilizia scolastica, sono disposte le seguenti proroghe di termini:
a) all'articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: « 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 ». Restano fermi i termini di conservazione dei residui previsti a legislazione vigente;
b) all'articolo 1, comma 165, quarto periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: « entro il 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 settembre 2018 ».
1144. All'articolo 11, comma 2, secondo periodo, della legge 20 novembre 2017, n. 167, le parole: « 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 ».
1145. Le somme residue relative ai mutui che sono stati trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concessi per interventi di edilizia universitaria dalla Cassa depositi e prestiti Spa, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, nonché a valere sulle risorse di cui all'articolo 54, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, possono essere erogate anche successivamente alla scadenza dell'ammortamento dei predetti mutui ai fini della realizzazione degli interventi riguardanti l'opera oggetto del mutuo concesso ovvero del diverso utilizzo autorizzato dalla Cassa depositi e prestiti Spa nel corso del periodo di ammortamento, previo parere favorevole del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. L'erogazione delle suddette somme è effettuata dalla Cassa depositi e prestiti Spa entro il 31 dicembre 2020, su domanda dei soggetti mutuatari, previo nulla osta del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
(Comma così modificato dall’ art. 6, comma 1, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8)
1146. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, le parole: « e 2016 -2017 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2016-2017 e 2017-2018 ».
1147. Al comma 40 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « Per l'anno 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2017 e 2018 » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « per ciascuno dei due anni ».
1148. In materia di graduatorie e assunzioni presso le pubbliche amministrazioni, sono disposte le seguenti proroghe di termini:
a) l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data del 31 dicembre 2017 e relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata al 31 dicembre 2018, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
b) all'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 2, le parole: « 31 dicembre 2017 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »;
2) al comma 6-quater, le parole: « 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »;
c) all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: « 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »;
d) fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 2, le parole: « negli anni 2013, 2014 e 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 » e le parole: « 31 dicembre 2017 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »;
2) al comma 4, le parole: « 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »;
e) il termine per procedere alle assunzioni autorizzate con il decreto previsto all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è prorogato al 31 dicembre 2020;
(Lettera così modificata dall’ art. 1, comma 1131, lett. d), L. 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° gennaio 2019, e, successivamente, dall’ art. 1, comma 5, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8)
f) all'articolo 2, comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: « 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »;
g) all'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: « 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »;
h) all'articolo 22, comma 8, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: « 1° gennaio 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2019 ».
1149. All'articolo 46, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 le parole: « diritto comunitario ed internazionale privato » sono sostituite dalle seguenti: « diritto dell'Unione europea, diritto internazionale privato ».
1150. Al comma 4 dell'articolo 7 del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, le parole: « 1° gennaio 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2019 ».
1151. All'articolo 2, comma 5-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole: « 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 ».
1152. All'articolo 17-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: « per i successivi trentasei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « per i successivi quarantotto mesi ».
1153. All'articolo 1836, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: « ad apposito conto di tesoreria » sono sostituite dalle seguenti: « ad apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria dello Stato. La relativa gestione, che può essere affidata ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ha natura di gestione fuori bilancio, assoggettata al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041 ».
1154. All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, le parole: « gennaio 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « gennaio 2019 ». All'articolo 8, comma 2, della legge 29 ottobre 2016, n. 199, le parole: « gennaio 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « gennaio 2019 ».
1155. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
1156. All'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8-bis:
1) al primo periodo, dopo le parole: « degli enti territoriali » sono aggiunte le seguenti: « e altri immobili appartenenti al demanio dello Stato »;
2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Gli immobili di tipo residenziale in uso al Ministero della difesa acquisiti dai citati fondi ai sensi del presente comma contribuiscono al raggiungimento della quota minima di alloggi da alienare fissata dal comma 3 dell'articolo 306 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e i relativi introiti sono destinati alla realizzazione del programma pluriennale di cui all'articolo 297 dello stesso codice »;
b) al comma 8-quater, il quinto periodo è sostituito dal seguente: « Al predetto Dicastero, a fronte del conferimento e su indicazione del conferente, è riconosciuto direttamente in quote del costituendo fondo il 30 per cento del valore di apporto dei beni, da impiegare con prioritaria destinazione alla razionalizzazione e alla riorganizzazione del settore infrastrutturale, ad esclusione di spese di natura ricorrente. Le corrispondenti risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva integrale riassegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, in aggiunta rispetto alle dotazioni finanziarie iscritte nel medesimo stato di previsione. In ogni caso fino a quando la procedura di valorizzazione di cui al comma 4 non sia stata completata, secondo le valutazioni effettuate dalla relativa società di gestione del risparmio, il Ministero della difesa non può alienare la maggioranza delle predette quote ».
1157. Al fine di potenziare la ricerca nel meridione d'Italia, con particolare riferimento alle scienze del mare per lo studio della biologia fondamentale ed applicata degli organismi e degli ecosistemi marini e della loro evoluzione attraverso un approccio integrato e interdisciplinare e lo sviluppo delle iniziative scientifiche sul piano nazionale, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019 a favore dell'Istituto nazionale di biologia, ecologia e biotecnologie marine-Stazione zoologica Anton Dohrn.
1158. La società Armamenti e Aerospazio S.p.A. in liquidazione, tenuto conto della garanzia dello Stato di cui all'articolo 5, comma 2-bis, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, in deroga alle disposizioni dell'articolo 2491, secondo comma, del codice civile, versa all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 31 marzo 2018, la somma di 100 milioni di euro a valere sull'importo delle disponibilità finanziarie della società stessa.
1159. Il Fondo di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, è incrementato di un milione di euro per l'anno 2018, di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate al finanziamento di progetti di sviluppo economico e di integrazione:
a) di tutti i comuni appartenenti alle province confinanti con due regioni a statuto speciale e che non possono accedere alle misure di cui all'articolo 2, commi 117 e 117-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
b) dei comuni confinanti appartenenti alle regioni a statuto ordinario che confinano con due regioni a statuto speciale e che non possono accedere alle misure di cui all'articolo 2, commi 117 e 117-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
1160. Le modalità e i criteri di erogazione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi del citato articolo 6, comma 7, secondo periodo, del decreto-legge n. 81 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 127 del 2007, tenendo conto dell'effettiva condizione di svantaggio del comune in termini sociali, economici e morfologici.
1161. In caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi finanziati dal Fondo di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, le corrispondenti risorse già assegnate sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al medesimo Fondo per le finalità di cui al comma 1159.
1162. Al fine di garantire la piena attuazione degli adempimenti previsti dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, nonché dalla direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, e per far fronte agli oneri determinati dall'applicazione della legge 29 maggio 2017, n. 71, il fondo di cui all'articolo 156, comma 10, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è ulteriormente incrementato nella misura di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
1163. Ai fini dell'attuazione del Piano di azione in ottemperanza alla risoluzione n. 1325(2000) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (S/RES/1325), sulle donne, la pace e la sicurezza, e delle risoluzioni seguenti, incluse le azioni di promozione, monitoraggio e valutazione dello stesso nonché la formazione nel settore della mediazione e prevenzione dei conflitti, e per le conseguenti azioni previste, all'articolo 1, comma 350, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « l'anno 2017 e di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020 ».
1164. Al fine di consentire il rapido completamento delle opere, anche accessorie, inerenti alla società Quadrilatero Umbria Marche SpA, da individuare specificamente nell'aggiornamento del contratto di programma 2016-2020 stipulato con ANAS SpA, è concesso ad ANAS SpA un contributo straordinario pari a 32 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022.
1165. All'articolo 13-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
« 3. A partire dalla data dell'affidamento di cui al comma 4, il concessionario subentrante dell'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena versa all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 15 novembre di ciascun anno, l'importo di 160 milioni di euro per l'anno 2018 e di 70 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024 e comunque fino a concorrenza del valore di concessione, che non potrà essere complessivamente inferiore a 580 milioni di euro. Nella determinazione del valore di concessione, di cui al periodo precedente, sono in ogni caso considerate le somme già erogate dallo Stato per la realizzazione dell'infrastruttura »;
b) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: « schema di convenzione » sono aggiunte le seguenti: « e comunque, con riferimento all'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena, entro il 30 settembre 2018 ».
1166. Sono autorizzate le variazioni delle dotazioni finanziarie relative alle autorizzazioni di spesa indicate nell'allegato n. 2 annesso alla presente legge.
1167. L'integrazione salariale di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, è prorogata per l'anno 2018, nel limite di spesa di 24 milioni di euro. Ai fini dell'erogazione del beneficio di cui al precedente periodo, il Ministero dello sviluppo economico presenta al Ministero del lavoro e delle politiche sociali una relazione nella quale sono riportati l'onere previsto, il periodo di copertura, i beneficiari e il raggiungimento degli obiettivi. E' altresì prorogato, per l'anno 2018, l'intervento di cui all'articolo 5, comma 14, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, a carico del Fondo per gli interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che è a tal fine integrato dell'importo di 400.000 euro per l'anno 2018.
1168. All'onere derivante dal comma 1167, pari complessivamente a 24.400.000 euro per l'anno 2018, si provvede quanto a 12.455.793 euro mediante utilizzo delle risorse disponibili nell'anno 2017 relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, che sono conservate in bilancio nel conto dei residui. Il presente comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
1169. Al fine di consentire il rapido completamento delle opere concernenti il progetto «Viabilità di accesso all'hub portuale di La Spezia - Variante alla SS 1 Aurelia », è concesso all'ANAS Spa un contributo straordinario pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
1170. Al fine di realizzare gli obiettivi fissati dalla Strategia italiana per l'Artico, adottata nel 2015 dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di assicurare la partecipazione italiana all'International Arctic Science Committee (IASC), al Sustaining Arctic Observing Networks (SAON) e al Ny Alesund Science Managers Committee (NySMAC), nonché di attuare gli impegni assunti dall'Italia con la dichiarazione congiunta dei Ministri della ricerca firmata alla prima Arctic Science Ministerial a Washington il 28 settembre 2016, è istituito per il triennio 2018-2020 il Programma di ricerche in Artico (PRA), finalizzato al sostegno dell'Italia quale Stato osservatore del Consiglio artico.
1171. Le linee strategiche e di indirizzo attuativo del PRA sono elaborate e proposte dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) nell'ambito del Comitato scientifico per l'Artico (CSA), di cui ai commi 1173 e 1174.
1172. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto tra loro, approvano il PRA, contenente le linee strategiche e di indirizzo attuativo, nonché i programmi annuali di ricerca e vigilano sulla sua attuazione.
1173. Allo scopo di elaborare, proporre e gestire il PRA è istituito presso il CNR, nell'ambito del Dipartimento scienze del sistema terra e tecnologie per l'ambiente (DTA), il Comitato scientifico per l'Artico che provvede a:
a) elaborare su base triennale il PRA e i relativi programmi annuali;
b) assicurare il collegamento con gli organismi scientifici internazionali;
c) coordinare le attività di ricerca italiane con quelle di altri Paesi presenti in Artico;
d) promuovere collaborazioni e sinergie tra il PRA e le altre iniziative nazionali in Artico, in particolare quelle inserite in progetti europei;
e) predisporre alla fine del triennio di cui al comma 1170 una relazione per il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e per il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
f) raccogliere la documentazione relativa ai risultati delle attività scientifiche svolte in Artico;
g) incentivare, anche attraverso borse di studio, la conoscenza e lo studio delle tematiche polari e dei cambiamenti climatici.
1174. Il Comitato scientifico per l'Artico è composto dai seguenti nove membri, aventi mandato triennale rinnovabile:
a) un presidente nella persona del Capo della delegazione italiana al Consiglio artico (Senior Arctic Official);
b) un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
c) il rappresentante italiano nell'lASC;
d) il rappresentante italiano di NySMAC;
e) quattro esperti in problematiche polari, nominati dal presidente del CNR su designazione, rispettivamente, del CNR stesso, dell'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale (OGS), dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) e dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA);
f) un esperto in problematiche polari, anche non di cittadinanza italiana, indipendente dagli enti di cui al presente comma e nominato dal CNR.
1175. Il CNR provvede all'attuazione del Programma annuale (PA) nel rispetto delle norme stabilite dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il PA deve indicare le attività di ricerca scientifica e tecnologica da svolgere in Artico, il supporto tecnico-logistico necessario, le risorse umane impegnate per le attività e la ripartizione delle spese. Il PA deve assicurare quote di partecipazione a favore dei soggetti, università, enti di ricerca pubblici e privati, selezionati attraverso bandi pubblici emanati dal CNR. I progetti di ricerca sono valutati e approvati sulla base dei seguenti criteri: adeguatezza scientifica, culturale e tecnica, nonché contributi in termini di risorse umane, strumentali e finanziarie alla loro realizzazione.
1176. L'attuazione operativa del PA è affidata al CNR. Attraverso le risorse del PRA, il CNR provvede all'acquisto, al noleggio e alla manutenzione delle infrastrutture e delle apparecchiature installate presso la Stazione dirigibile Italia a Ny Alesund - Svalbard e presso strutture italiane ospitate in altre stazioni artiche. Le spese fisse per i contratti di affitto che assicurano la disponibilità della Stazione dirigibile Italia, dei servizi basilari e delle aree riservate all'attività scientifica sono a carico dei competenti uffici del CNR.
1177. Per assicurare la copertura finanziaria del PRA, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito il Fondo per il programma di ricerche in Artico con una dotazione di un milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.
1178. Il Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, rifinanziato dall'articolo 56-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è incrementato di 4 milioni di euro per l'anno 2018, di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 6 milioni di euro per l'anno 2020.
1179. All'articolo 49 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, le parole: « nonché apposito preventivo parere dell'Autorità nazionale anticorruzione » sono soppresse;
b) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:
« 7-bis. L'Autorità nazionale anticorruzione verifica in via preventiva, ai sensi dell'articolo 213, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la correttezza della procedura adottata dall'ANAS per la definizione degli accordi bonari e delle transazioni di cui al comma 7. Le modalità di svolgimento della verifica preventiva sono definite in apposita convenzione stipulata tra l'Anas S.p.A. e l'Autorità nazionale anticorruzione nella quale è individuata anche la documentazione oggetto di verifica ».
1180. Al fine di garantire che le procedure per l'assegnazione delle concessioni di commercio su aree pubbliche siano realizzate in un contesto temporale e regolatorio omogeneo, il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione e con scadenza anteriore al 31 dicembre 2020 è prorogato fino a tale data.
1181. In relazione a quanto disposto dal comma 1180 e nel quadro della promozione e garanzia degli obiettivi di politica sociale connessi alla tutela dell'occupazione, le amministrazioni interessate prevedono, anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, specifiche modalità di assegnazione per coloro che, nell'ultimo biennio, hanno direttamente utilizzato le concessioni quale unica o prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare. Con intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’ articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, si provvede conseguentemente all’integrazione dei criteri previsti dall’ intesa 5 luglio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2013, sancita in attuazione dell’ articolo 70, comma 5, del citato decreto legislativo n. 59 del 2010, stabilendo altresì, ai fini della garanzia della concorrenza nel settore, il numero massimo di posteggi complessivamente assegnabili ad un medesimo soggetto giuridico, sia nella medesima area sia in diverse aree, mercatali e non mercatali.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 2017 numero 205 art. 1 - commi da 1001 a 1181"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti