Legge del 2016 numero 122 art. 8


DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TITOLO ESECUTIVO EUROPEO

1. L'autorità che ha formato l'atto pubblico è competente al rilascio di ogni attestato, estratto e certificato richiesto per l'esecuzione forzata dell'atto stesso negli Stati membri dell'Unione europea.
2. In ogni caso in cui l'autorità che ha formato l'atto pubblico sia stata soppressa o sostituita, provvede l'autorità nominata in sua vece o che sia tenuta alla conservazione dei suoi atti e al rilascio delle loro copie, estratti e certificati.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 2016 numero 122 art. 8"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti