ESENZIONI A FAVORE DEI VEICOLI PER IL TRASPORTO DI MERCI TEMPORANEAMENTE IMPORTATE DALL'ALBANIA IN ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE CON L'UNIONE EUROPEA1. Alla legge 7 gennaio 2008, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l’ articolo 2 è inserito il seguente:
«Art. 2-bis (Adattamento dell'ordinamento interno). - 1. In esecuzione dell'articolo 59 dell'Accordo di cui all'articolo 1 e dell'articolo 13 del protocollo n. 5 all'Accordo, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 dicembre 1973, n. 820, e dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1959, n. 1146, sono concesse le esenzioni, rispettivamente, dalle tasse automobilistiche e dal diritto fisso istituito dalla legge 28 dicembre 1959, n. 1146, a trattori stradali, autocarri e relativi rimorchi adibiti a trasporti internazionali di cose, importati temporaneamente dalla Repubblica di Albania e appartenenti a persone ivi stabilmente residenti»;
b) all'articolo 3, dopo il somma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Agli oneri recati dall'articolo 2-bis, valutati in euro 3.398.072,52 annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
2. I decreti previsti dall'articolo 2-bis della legge n. 10 del 2008, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.