Legge del 2016 numero 122 art. 19


CAPO V Disposizioni in materia di fiscalità, dogane e aiuti di stato (DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA TASSAZIONE DEI VEICOLI DI STUDENTI EUROPEI IN ITALIA. CASO EU PILOT 7192/14/TAXU)

1. Al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8:
1) al quinto comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale disposizione non trova applicazione per i veicoli immatricolati in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale sussiste un adeguato scambio di informazioni»;
2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Il veicolo da turismo, come definito dall'articolo 2, lettera b), della direttiva 83/182/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, immatricolato nello Stato membro dell'Unione europea o nello Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale sussiste un adeguato scambio di informazioni, in cui risiede normalmente uno studente che lo utilizza nel territorio italiano, è esente dal pagamento della tassa automobilistica per l'intero periodo del corso di studi svolto in Italia»;
b) all'articolo 18, le parole: «, a condizione di reciprocità di trattamento,» sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'esenzione trimestrale è subordinata alla sussistenza della reciprocità di trattamento da parte del Paese terzo non appartenente all'Unione europea o non aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale sussiste un adeguato scambio di informazioni».

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