Legge del 2016 numero 122 art. 16


DISPOSIZIONI FINANZIARIE

1. All'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni, la parola: «2.000» è sostituita dalla seguente: «1.943» e le parole: «1.000 nel corso dell'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «943 nel corso dell'anno 2016».
2. All'articolo 22, comma 1, alinea, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, la parola: «49.200.000» è sostituita dalla seguente: «46.578.000», la parola: «94.200.000» è sostituita dalla seguente: «91.578.000» e la parola: «93.200.000» è sostituita dalla seguente: «90.578.000».
3. All'articolo 22, comma 1, lettera b), del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, le parole: «46.000.000 di euro» sono sostituite dalle seguenti: «43.378.000 euro» e le parole: «92.000.000 di euro» sono sostituite dalle seguenti: «89.378.000 euro».
4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 14 è autorizzata la spesa di euro 2.600.000 a decorrere dall'anno 2016, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo l, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

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