Legge del 2016 numero 122 art. 36


DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZIAMENTO DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NONCHÉ IN MATERIA DI FUNZIONAMENTO DELL'ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE PRESSO LA CONSOB

1. Al fine di assicurare il funzionamento del Garante per la protezione dei dati personali e il regolare svolgimento dei poteri di controllo ad esso affidati dalla normativa dell'Unione europea, il fondo di cui all'articolo 156, comma 10, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è incrementato nella misura di 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 41-bis, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Allo scopo di dare piena attuazione agli obblighi discendenti dalla direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, nonché dalla normativa nazionale di recepimento, in materia di risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, secondo cui gli Stati membri agevolano l'accesso alle relative procedure, assicurando il regolare svolgimento dei compiti affidati all'organismo di cui all'articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, la Consob procede mediante selezione pubblica, nel limite di spesa di 625.000 euro per l'anno 2016 e di 1.250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017, all'assunzione, con corrispondente incremento nel limite massimo di 15 unità della relativa dotazione della pianta organica per mantenere elevati livelli di vigilanza, di personale che, per i titoli professionali o di servizio posseduti, risulti idoneo all'immediato svolgimento dei compiti connessi all'esigenza di cui al presente comma.
3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 625.000 euro per l'anno 2016 e a 1.250.000 euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente nel bilancio della Consob già destinate a finalità assunzionali.

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