MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA CIVILE PER L'ACCELERAZIONE DEL CONTENZIOSO CIVILE PENDENTE IN GRADO DI APPELLO1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 283 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Se l'istanza prevista dal comma che precede è inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile, può condannare la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000. L'ordinanza è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio»;
b) all'articolo 350, primo comma, dopo le parole: «la trattazione dell'appello è collegiale», sono inserite le seguenti: «ma il presidente del collegio può delegare per l'assunzione dei mezzi istruttori uno dei suoi componenti»;
c) all'articolo 351:
1) al primo comma, dopo le parole: «il giudice provvede con ordinanza» sono inserite le seguenti: «non impugnabile»;
2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Il giudice, all'udienza prevista dal primo comma, se ritiene la causa matura per la decisione, può provvedere ai sensi dell'articolo 281-sexies. Se per la decisione sulla sospensione è stata fissata l'udienza di cui al terzo comma, il giudice fissa apposita udienza per la decisione della causa nel rispetto dei termini a comparire»;
d) all'articolo 352 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Quando non provvede ai sensi dei commi che precedono, il giudice può decidere la causa ai sensi dell'articolo 281-sexies»;
e) all'articolo 431 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Se l'istanza per la sospensione di cui al terzo ed al sesto comma è inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile, può condannare la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000. L'ordinanza è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio»;
f) all'articolo 445-bis è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.