Legge del 2011 numero 183 art. 12


FONDO NUOVI NATI

1. Le misure, relative al Fondo di credito per i nuovi nati, di cui al comma 1, primo periodo, dell'articolo 4 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono prorogate per gli anni 2012, 2013 e 2014. Al relativo onere si provvede mediante utilizzazione delle risorse complessivamente disponibili alla data del 31 dicembre 2011 sull'apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato, nonché di quelle successivamente recuperate in ragione del carattere rotativo del Fondo stesso.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 2011 numero 183 art. 12"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti