Legge del 2011 numero 183 art. 11


PROGRAMMAZIONE DELLA RICERCA E PREMIALITÀ

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca assicura la coerenza dei piani e progetti di ricerca e di attività proposti dagli enti pubblici di ricerca vigilati con le indicazioni del Programma nazionale della ricerca, anche in sede di ripartizione della quota del 7 per cento del fondo di finanziamento ordinario dei predetti enti di ricerca, preordinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti medesimi.

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