Legge del 2011 numero 183 art. 17


SEMPLIFICAZIONE PROCEDIMENTO DISTRETTI TURISTICI

1. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Il relativo procedimento si intende concluso favorevolmente per gli interessati se l'amministrazione competente non comunica all'interessato, nel termine di novanta giorni dall'avvio del procedimento, il provvedimento di diniego».

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 2011 numero 183 art. 17"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti