Legge del 2010 numero 96 art. 51


DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'AMMINISTRAZIONE DEGLI AFFARI ESTERI

1. Alla luce dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona ed in connessione con le esigenze derivanti dalla prossima istituzione del Servizio europeo per l'azione esterna, sono apportate le seguenti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante l'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri:
a) all' articolo 102, primo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) corso di aggiornamento per i consiglieri di legazione, della durata complessiva di almeno sei mesi";
b) all' articolo 106-bis, primo comma:
1) il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Per i funzionari diplomatici appartenenti ai gradi di consigliere d'ambasciata e di ministro plenipotenziario viene redatta, rispettivamente ogni due e tre anni, una relazione sul servizio prestato e sugli altri elementi indicati rispettivamente nel secondo comma dell'articolo 109 e nel secondo comma dell'articolo 109-bis del presente decreto. Per i funzionari con grado di consigliere d'ambasciata la suddetta relazione viene redatta a partire dal 31 dicembre dell'anno successivo a quello della promozione nel grado. Per i funzionari con il grado di ministro plenipotenziario, la prima relazione successiva alla nomina nel grado viene redatta allo scadere di tre anni dalla data di redazione dell'ultima relazione biennale.";
2) nell'ultimo periodo, la parola: "biennio" è sostituita dalla seguente: "periodo";
c) all' articolo 107, primo comma, la lettera a) è abrogata e, alla lettera b), le parole: "nell'esercizio di funzioni consolari o commerciali per i funzionari non specializzati e" sono soppresse;
d) all' articolo 108, primo comma, dopo le parole: "di effettivo servizio" sono aggiunte le seguenti: "e che abbiano frequentato con profitto il corso di aggiornamento di cui al primo comma, lettera b), dell'articolo 102 del presente decreto";
e) all' articolo 109, nell'ambito delle dotazioni organiche vigenti, il primo comma è sostituito dal seguente: "Le nomine al grado di ministro plenipotenziario sono effettuate fra i consiglieri di ambasciata che abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio nel loro grado.";
f) all' articolo 109-bis, terzo comma, le parole: "relazioni biennali" sono sostituite dalle seguenti: "relazioni triennali";
g) all' articolo 168, secondo comma, al fine di rendere il dettato normativo maggiormente conforme ai principi di cui alla direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, al primo periodo, dopo le parole: "purché di notoria qualificazione nelle materie connesse con le funzioni del posto che esse sono destinate a ricoprire" sono aggiunte le seguenti: ", comprovata da adeguata esperienza professionale" e, al secondo periodo, le parole: "in età compresa tra i trentacinque e i sessantacinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "in età compresa tra i trenta e i sessantacinque anni";
h) la Tabella 1, nell'ambito delle dotazioni organiche vigenti e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, è sostituita dalla Tabella 1 di cui all'allegato 2 alla presente legge.
2. Nel quadro delle attività dell'Istituto diplomatico possono essere previsti corsi di formazione a titolo oneroso, comunque rientranti nei fini istituzionali del Ministero degli affari esteri, la partecipazione ai quali è aperta a soggetti estranei alla pubblica amministrazione italiana, anche di nazionalità straniera.
3. I proventi di cui al comma 2 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ai capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri destinati alla formazione.
4. L'Istituto diplomatico può avvalersi, per il programma di attività, dell'accesso a fondi nazionali comunitari ed internazionali ulteriori e diversi da quelli previsti nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.
5. Le quote di partecipazione ai corsi sono determinate in modo da coprire, comunque, i costi sostenuti per la loro realizzazione. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

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