Legge del 2003 numero 229 art. 20


CAPO IV Disposizioni transitorie finali - (NORME TRANSITORIE).

1. Per la legge per la semplificazione e il riassetto normativo dell'anno 2003 i termini di cui al comma 1 dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, sono rispettivamente fissati al novantesimo e al centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 2003 numero 229 art. 20"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti