Legge del 2003 numero 229 art. 12


CAPO II Dispos. in materia di analisi di impatto della regolamentaz.e di atti normativi governativi. Disposiz.in materia di pubblico impiego - (ANALISI DI IMPATTO DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA E REGOLAZIONE DELLE AUTORITA' AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI).

1. Le autorita' amministrative indipendenti, cui la normativa attribuisce funzioni di controllo, di vigilanza o regolatorie, si dotano, nei modi previsti dai rispettivi ordinamenti, di forme o metodi di analisi dell'impatto della regolamentazione per l'emanazione di atti di competenza e, in particolare, di atti amministrativi generali, di programmazione o pianificazione, e, comunque, di regolazione.
2. Le autorita' di cui al comma 1 trasmettono al Parlamento le relazioni di analisi di impatto della regolamentazione da loro realizzate.
3. I soggetti di cui al comma 1 provvedono alla verifica degli effetti derivanti dall'applicazione di contratti predisposti mediante moduli o formulari ovvero di clausole e condizioni contrattuali normativamente previste o a contenuto generale.
4. Sono, comunque, escluse dall'applicazione del presente articolo le segnalazioni e le altre attivita' consultive, anche se concernenti gli atti di cui al comma 1, nonche' i procedimenti previsti dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 2003 numero 229 art. 12"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti