Legge del 2003 numero 229 art. 2


(RIASSETTO NORMATIVO IN MATERIA DI PRODUZIONE NORMATIVA, DI SEMPLIFICAZIONE E DI QUALITA' DELLA REGOLAZIONE)
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per il riassetto delle disposizioni statali di natura legislativa vigenti in materia di produzione normativa, semplificazione e qualita' della regolazione, ai sensi e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) garanzia della coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa, adeguamento, aggiornamento e semplificazione del linguaggio normativo;
b) ricorso al riassetto normativo per materie e alla riduzione delle disposizioni legislative vigenti, anche mediante apposite leggi periodiche contenenti l'indicazione delle disposizioni abrogate o comunque non piu' in vigore;
c) delegificazione delle norme di legge concernenti gli aspetti organizzativi e procedimentali, secondo i criteri previsti dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge;
d) definizione delle funzioni e dei compiti della Presidenza del Consiglio dei ministri, in armonia con quanto disposto dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, dalla legge 8 marzo 1999, n. 50, e dalle leggi annuali di semplificazione e ferme restando le competenze dei Ministeri di settore;
e) coordinamento con l'attivita' consultiva del Consiglio di Stato, anche ai fini di adeguamento delle strutture organizzative, ai sensi degli articoli 14 e 16 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e dell'articolo 17, commi 25, 27 e 28, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
f) previsione e definizione di procedure di verifica dell'impatto regolatorio, ai sensi delle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di analisi tecnico-normativa e di analisi dell'impatto della regolamentazione, anche a seguito di un congruo periodo di applicazione delle norme, con adeguati strumenti di informazione e partecipazione degli utenti e delle categorie interessate.
2. Con regolamento di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono emanate norme di attuazione ed esecuzione del decreto legislativo di cui al comma 1.
3. Nell'ambito della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Governo acquisisce indirizzi e proposte nella materia della qualita' della regolazione e osservazioni per l'adozione di strumenti comuni.
4. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e' emanato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti reso entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

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