Legge del 2003 numero 229 art. 13


(DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ATTIVITA' DELLA CORTE DEI CONTI E ALL'ACCESSO ALLA MAGISTRATURA DELLA CORTE DEI CONTI).

1. Il parere della Corte dei conti, previsto dall'articolo 88 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sugli schemi di atti normativi del Governo, e' reso nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, si procede indipendentemente dall'acquisizione del parere. Qualora, per esigenze istruttorie, non possa essere rispettato il termine di cui al presente comma, tale termine puo' essere interrotto per una volta e il parere deve essere reso definitivamente entro venti giorni dal ricevimento degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.
2. All'articolo 11-ter, comma 6, della legge 5 agosto 1978, n. 468, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: "La Corte riferisce, inoltre, su richiesta delle Commissioni parlamentari competenti nelle modalita' previste dai Regolamenti parlamentari, sulla congruenza tra le conseguenze finanziarie dei decreti legislativi e le norme di copertura recate dalla legge di delega".
3. All'articolo 12, primo comma, della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
"d) gli avvocati iscritti nel relativo albo professionale da almeno cinque anni".
4. All'articolo 12, primo comma, lettera e), della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, come modificata dall'articolo 3, comma 8, della legge 15 maggio 1997, n. 127, al primo periodo, le parole:
"Amministrazioni dello Stato" sono sostituite dalle seguenti:
"Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"; il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "I bandi di concorso possono riservare una percentuale non inferiore al 20 per cento dei posti messi a concorso a personale che sia dotato oltre che del diploma di laurea in giurisprudenza, anche del diploma di laurea in scienze economico-aziendali o in scienze dell'economia o di altro titolo di studio equipollente".
5. Una quota non inferiore al 20 per cento della dotazione organica del personale della carriera dirigenziale e direttiva in servizio presso la Corte dei conti e' riservata ai laureati in discipline economiche o statistiche o attuariali.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 2003 numero 229 art. 13"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti