Legge del 2001 numero 89 art. 5


NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI

1. Il ricorso, unitamente al decreto che accoglie la domanda di equa riparazione, è notificato per copia autentica al soggetto nei cui confronti la domanda è proposta.
2. Il decreto diventa inefficace qualora la notificazione non sia eseguita nel termine di trenta giorni dal deposito in cancelleria del provvedimento e la domanda di equa riparazione non può essere più proposta.
3. La notificazione ai sensi del comma 1 rende improponibile l'opposizione e comporta acquiescenza al decreto da parte del ricorrente.
4. Il decreto che accoglie la domanda è altresì comunicato al procuratore generale della Corte dei conti, ai fini dell'eventuale avvio del procedimento di responsabilità, nonché ai titolari dell'azione disciplinare dei dipendenti pubblici comunque interessati dal procedimento.
(Il presente articolo già modificato dall'art. 3, D.L. 11 settembre 2002, n. 201- soppresso dalla legge di conversione 14 novembre 2002, n. 259 - è stato così sostituito dalla lettera e) del comma 1 dell’art. 55, D.L. 22 giugno 2012, n. 83)

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