Legge del 1999 numero 394 art. 8


Uscita dal territorio dello Stato e reingresso
Lo straniero che lascia il territorio dello Stato per recarsi in uno Stato non appartenente allo spazio di libera circolazione è tenuto a sottoporsi ai controlli di polizia di frontiera. È fatto obbligo al personale addetto ai controlli di apporre sul passaporto il timbro di uscita munito dell'indicazione del valico di frontiera e della data.
Per lo straniero regolarmente soggiornante in Italia che, dopo esserne uscito, intende farvi ritorno, il reingresso è consentito previa esibizione al controllo di frontiera del passaporto o documento equivalente e del permesso di soggiorno in corso di validità.
Lo straniero il cui documento di soggiorno è scaduto da non più di 60 giorni, per rientrare nel territorio dello Stato è tenuto a munirsi di visto di reingresso, rilasciato dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza previa esibizione del documento scaduto.
Lo straniero privo del documento di soggiorno, perché smarrito o sottratto, è tenuto a richiedere il visto di reingresso alla competente rappresentanza diplomatica o consolare unendo copia della denuncia del furto o dello smarrimento. Il visto di reingresso è rilasciato previa verifica dell'esistenza del provvedimento del questore concernente il soggiorno.
Lo straniero in possesso della carta di soggiorno rientra nel territorio dello Stato mediante la sola esibizione della carta di soggiorno e del passaporto o documento equivalente.

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