Legge del 1999 numero 394 art. 15


Iscrizioni anagrafiche
Le iscrizioni e le variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate nei casi e secondo i criteri previsti dalla legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e dal regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, come modificato dal presente regolamento.
(Sostituisce il comma 3, dell'art. 7, D.P.R. 30 maggio 1989).
(Sostituisce la lettera c), del comma 1 dell'art 11, D.P.R. 30 maggio 1989).
(Aggiunge un periodo al comma 2, dell'art. 11, D.P.R. 30 maggio 1989).
Le iscrizioni, le cancellazioni e le variazioni anagrafiche di cui al presente articolo sono comunicate d'ufficio alla questura competente per territorio entro il termine di quindici giorni.
(Aggiunge un periodo al comma 2, dell'art. 20, D.P.R. 30 maggio 1989).
Con decreto del Ministro dell'interno, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia, l'Istituto nazionale di statistica e l'istituto nazionale per la previdenza sociale, ed il Garante per la protezione dei dati personali, sono determinate le modalità di comunicazione, anche in via telematica, dei dati concernenti i cittadini stranieri fra gli uffici di anagrafe dei comuni, gli archivi dei lavoratori extracomunitari, e gli archivi dei competenti organi centrali e periferici del Ministero dell'interno, nel rispetto dei princìpi di cui agli articoli 9, 22, comma 3, e 27 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni. Lo stesso decreto disciplina anche le modalità tecniche e il calendario secondo cui i Comuni dovranno procedere all'aggiornamento e alla verifica delle posizioni anagrafiche dei cittadini stranieri già iscritti nei registri della popolazione residente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

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