Legge del 1999 numero 394 art. 20


Trattenimento nei centri di permanenza temporanea e assistenza
Il provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento dello straniero ai sensi dell'articolo 14 del testo unico è comunicato all'interessato con le modalità di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, del presente regolamento unitamente al provvedimento di espulsione o di respingimento.
Con la medesima comunicazione lo straniero è informato del diritto di essere assistito, nel procedimento di convalida del decreto di trattenimento, da un difensore di fiducia, con ammissione, ricorrendone le condizioni, al gratuito patrocinio a spese dello Stato. Allo straniero è dato altresì avviso che, in mancanza di difensore di fiducia, sarà assistito da un difensore di ufficio designato dal giudice tra quelli iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e che le comunicazioni dei successivi provvedimenti giurisdizionali saranno effettuate con avviso di cancelleria al difensore nominato dallo straniero o a quello incaricato di ufficio.
All'atto dell'ingresso nel centro lo straniero viene informato che in caso di indebito allontanamento la misura del trattenimento sarà ripristinata con l'ausilio della forza pubblica.
Il trattenimento non può essere protratto oltre il tempo strettamente necessario per l'esecuzione del respingimento o dell'espulsione e, comunque, oltre i termini stabiliti dal testo unico e deve comunque cessare se il provvedimento del questore non è convalidato.
Lo svolgimento della procedura di convalida del trattenimento non può essere motivo di ritardo dell'esecuzione del respingimento.

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