Legge del 1999 numero 394 art. 2


Rapporti con la pubblica amministrazione
I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 9 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, limitatamente agli stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, fatte salve le disposizioni del testo unico o del presente regolamento che prevedono l'esibizione o la produzione di specifici documenti.
Gli stati, fatti, e qualità personali diversi da quelli indicati nel comma 1, sono documentati, salvo che le Convenzioni internazionali dispongano diversamente, mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver avvisato l'interessato che la produzione di atti o documenti non veritieri è prevista come reato dalla legge italiana.

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