Legge del 1999 numero 394 art. 60


Attività delle Amministrazioni statali

Gli interventi realizzati dalle amministrazioni statali sono finanziati ai sensi dell'articolo 58, comma 1, lettera b), secondo le priorità indicate dal documento programmatico di cui all'articolo 3, comma 1, del testo unico.
Il Ministro per la solidarietà sociale, promuove e coordina, d'intesa con i Ministri interessati, i programmi delle amministrazioni statali presentati al Dipartimento per gli affari sociali entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto di ripartizione del Fondo.
Le amministrazioni statali predispongono i propri programmi anche avvalendosi delle associazioni di stranieri e delle organizzazioni stabilmente operanti in loro favore iscritte nel registro di cui all'articolo 52, comma 1, lettera a).
Le amministrazioni statali, entro un anno dalla data di erogazione del finanziamento, presentano una relazione al Ministro per la solidarietà sociale sullo stato di attuazione degli interventi previsti nei rispettivi programmi, sulla loro efficacia, sul loro impatto sociale e sugli obiettivi conseguiti.

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