Legge del 1999 numero 394 art. 59


Attività delle regioni e delle province autonome
Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro per la solidarietà sociale di cui all'articolo 58, comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sulla base delle risorse del Fondo rispettivamente assegnate, comunicano al Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri i programmi annuali o pluriennali, comunque della durata massima di tre anni, che intendono realizzare nell'ambito delle politiche per l'immigrazione. La comunicazione dei programmi è condizione essenziale per la erogazione del finanziamento annuale.
Per favorire l'elaborazione dei piani territoriali anche ai fini dell'armonizzazione con i piani di intervento nazionale, il Ministro per la solidarietà sociale, d'intesa con la Conferenza Unificata, adotta con proprio decreto linee guida per la predisposizione dei programmi regionali.
I programmi regionali indicano i criteri per l'attuazione delle politiche di integrazione degli stranieri ed i compiti attribuiti ai comuni quali soggetti preposti all'erogazione dei servizi sociali ai sensi dell'articolo 131, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. I programmi regionali prevedono accordi di programma con gli enti locali che indichino gli obiettivi da perseguire, gli interventi da realizzare, le modalità e i tempi di realizzazione, i costi e le risorse impegnate, i risultati perseguiti, i poteri sostitutivi in caso di ritardi e inadempienze.
Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai fini dell'attuazione dei propri programmi, possono avvalersi della partecipazione delle associazioni di stranieri e delle organizzazioni stabilmente operanti in loro favore iscritte nel registro di cui all'articolo 52, comma 1, lettera a).
Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro un anno dalla data di erogazione del finanziamento, presentano una relazione al Ministro per la solidarietà sociale sullo stato di attuazione degli interventi previsti nei programmi, sulla loro efficacia, sul loro impatto sociale, sugli obiettivi conseguiti e sulle misure da adottare per migliorare le condizioni di vita degli stranieri sul territorio. Nello stato di attuazione degli interventi deve essere specificato anche il grado di avanzamento dei programmi in termini di impegni di spesa, pagamenti e residui passivi desunti dai rispettivi bilanci.
Qualora le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano non adempiano nei termini all'obbligo di comunicazione dei programmi che intendono realizzare ovvero, entro dodici mesi dalla data di erogazione dei finanziamenti, non abbiano provveduto all'impegno contabile delle rispettive quote assegnate, il Ministro per la solidarietà sociale, sentita la Conferenza Unificata provvede alla revoca del finanziamento e alla ridestinazione dei fondi alle regioni e alle province autonome.
L'obbligo di comunicazione dei programmi di cui al comma 1 e quello dell'iscrizione nel registro di cui al comma 4 e le quote di cofinanziamento previste a carico delle regioni dall'articolo 58, comma 4, operano relativamente alla ripartizione degli stanziamenti previsti per gli esercizi finanziari successivi a quello di entrata in vigore del presente regolamento.

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