Legge del 1999 numero 394 art. 41


Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari

Gli uffici della pubblica amministrazione che rilasciano un titolo autorizzatorio o abilitativo per lo svolgimento di un attività di lavoro autonomo, e le Direzioni provinciali del lavoro che procedono all'iscrizione nelle liste di collocamento, sono tenuti a comunicare alla questura e all'Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari costituito presso l'Istituto nazionale per la previdenza sociale, per le annotazioni di competenza, i casi in cui il permesso di soggiorno è utilizzato, a norma dell'articolo 14 del presente regolamento, per un motivo diverso da quello riportato nel documento. Analoga comunicazione al predetto Archivio è effettuata, in via informatica o telematica, dalla questura, sulla base dei provvedimenti di rilascio o rinnovo dei permessi di soggiorno, delle comunicazioni concernenti le iscrizioni o variazioni anagrafiche previste dall'articolo 6, comma 7, del testo unico e di quelle del datore di lavoro effettuate a norma dell'articolo 7 del medesimo testo unico.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 1999 numero 394 art. 41"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti