Legge del 1999 numero 394 art. 34


Prestazione di garanzia
Sono ammessi a prestare la garanzia di cui all'articolo 23 del testo unico i cittadini italiani ed i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia con un permesso di soggiorno di durata residua non inferiore a un anno, i quali abbiano una capacità economica adeguata alla prestazione della garanzia di cui al comma 9 e nei cui confronti non sussistano le condizioni negative di cui all'articolo 31, comma 3.
La garanzia può essere prestata, per non più di due stranieri per ciascun anno e deve riguardare:
a) l'assicurazione obbligatoria al servizio sanitario nazionale;
b) la disponibilità di un alloggio idoneo;
c) la prestazione di mezzi di sussistenza in misura non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale, con i criteri di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), del testo unico;
d) il pagamento delle spese di rimpatrio.
La garanzia relativa alle prestazioni di cui al comma 2, lettere a), c) e d) è prestata mediante fideiussione o polizza assicurativa, il cui titolo deve depositarsi presso la questura competente all'atto della presentazione della domanda di autorizzazione all'ingresso di cui all'articolo 23, comma 1, del testo unico. Il titolo è restituito:
a) immediatamente se l'autorizzazione non è concessa;
b) a seguito della comunicazione della rappresentanza diplomatica o consolare che il visto di ingresso non è stato concesso;
c) a seguito del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, a norma dell'articolo 36.
La prestazione relativa all'alloggio può essere attestata mediante specifico impegno di chi ne ha la disponibilità, corredata delle certificazioni richieste dall'articolo 16, comma 4, lettera b).
Sono altresì ammesse a prestare la garanzia di cui all'articolo 23 del testo unico le associazioni professionali e sindacali, gli enti e le associazioni del volontariato operanti nel settore delle immigrazioni da almeno tre anni, quando:
a) sussistono le condizioni patrimoniali e organizzative previste dall'articolo 52 e seguenti;
b) nei confronti dei legali rappresentanti e dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ovvero dei soci, se si tratta di società in nome collettivo, non sussistono le condizioni negative di cui all'articolo 31, comma 3;
c) la prestazione di garanzia sia deliberata a norma dei rispettivi ordinamenti.
Le regioni, gli enti locali comprese le comunità montane, e i loro consorzi o associazioni possono prestare la garanzia di cui all'articolo 23 del testo unico, nei limiti delle risorse finanziarie, patrimoniali ed organizzative appositamente deliberate a norma dei rispettivi ordinamenti.
Nei casi di cui al comma 5, la domanda di Autorizzazione all'ingresso è corredata di copia autentica della deliberazione concernente la prestazione della garanzia e della documentazione attestante la disponibilità delle risorse occorrenti, tenuto conto delle garanzie già prestate. Nei casi di cui al comma 6, è sufficiente la copia autentica della deliberazione.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 1999 numero 394 art. 34"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti