Legge del 1997 numero 266 art. 24


NORME IN MATERIA DI ATTIVITÀ DI ASSISTENZA E CONSULENZA

1. L'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815 , è abrogato.
2. [Ai sensi dell'art. 17, comma 3, della L. 23 agosto 1988, n. 400 , il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, per quanto di competenza, con il Ministro della sanità, fissa con proprio decreto, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti per l'esercizio delle attività di cui all'art. 1 della L. 23 novembre 1939, n. 1815].
(Comma abrogato dall’art. 1, comma 149, L. 4 agosto 2017, n. 124)

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