Legge del 1997 numero 266 art. 22


Contributo per la rottamazione di ciclomotori e motoveicoli e per l' acquisto di analoghi beni nuovi di fabbrica
Alle persone fisiche che, in Italia, acquistano uno dei veicoli di cui al comma 2 e che consegnano per la rottamazione uno dei veicoli di cui al medesimo comma 2, immatricolato o fabbricato in data anteriore al 1 gennaio 1989, è riconosciuto un contributo statale fino a lire 300.000 per quelli di cilindrata non superiore a 50 cc: e fino a lire 500.000 per quelli di cilindrata compresa tra i 51 cc. e i 1000 cc., sempre che dal venditore sia praticato uno sconto almeno pari alla misura del contributo. Il contributo è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo d' acquisto. Per la verifica della data di fabbricazione dei ciclomotori fa fede la data riportata nel certificato modello 2051/OM ovvero, in caso di smarrimento, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio a cura del proprietario, corredata dalla denuncia di smarrimento o dalla richiesta di duplicato.
Il contributo spetta per gli acquisti effettuati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, e risultanti dal contratto stipulato dal venditore e dall' acquirente nello stesso periodo, a condizione che:
a) il veicolo nuovo di fabbrica acquistato sia un ciclomotore o un motoveicolo, non immatricolato in precedenza, di cui, rispettivamente, agli articoli 52 e 53 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ,come integrati dall' articolo 1, comma 4, del decreto del ministro dei Trasporti e della navigazione 5 aprile 1994, pubblicato nel supplemento ordinario n. 67 alla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1994;
sia consegnato per la rottamazione uno dei veicoli di cui alla lettera a) del presente comma, intestato, da data anteriore al 31 dicembre 1996, allo stesso soggetto acquirente del veicolo nuovo o a uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo; nel caso di ciclomotori, in luogo dell' intestazione, il possesso deve risultare da una dichiarazione a cura dell' acquirente corredata da copia della documentazione di cui al comma 1;
c) sia espressamente dichiarato nell' atto di acquisto che il veicolo consegnato al venditore è destinato alla rottamazione e siano indicate le misure dello sconto praticato e del contributo statale di cui al comma 1.
Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l' obbligo di consegnare il veicolo usato ad un demolitore e di provvedere direttamente o tramite delega alla richiesta di cancellazione per demolizione al pubblico registro automobilistico; in caso di ciclomotori il venditore provvede con dichiarazione di presa in carico del veicolo per la rottamazione da parte di un demolitore autorizzato.
I veicoli usati di cui al comma 3 non possono essere rimessi in circolazione e sono consegnati alle imprese costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse imprese, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.
Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l' importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell' imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d' imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell' imposta sul reddito delle persone fisiche, dell' imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell' imposta locale sui redditi e dell' imposta sul valore aggiunto, dovute anche in acconto per l' esercizio in cui viene richiesto dal pubblico registro automobilistico l' originale del certificato di proprietà e per i successivi; in caso di ciclomotori, per l' esercizio nel corso del quale viene emessa la fattura di vendita.
Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore:
a) copia della fattura di vendita e dell' atto di acquisto;
b) copia del libretto di circolazione e del foglio complementare del veicolo usato e nel caso di ciclomotori, copia del certificato modello 2051/OM ovvero della documentazione sostitutiva di cui al comma 1;
c) copia della domanda di cancellazione per demolizione del veicolo usato e, in alternativa al foglio complementare, copia del certificato di proprietà rilasciato dal pubblico registro automobilistico; nel caso di ciclomotori, questi documenti sono sostituiti da una dichiarazione di presa in carico del veicolo per la rottamazione da parte di un demolitore autorizzato;
d) certificato dello stato di famiglia, nel caso previsto dal comma 2, lettera b).
Fatta salva ogni altra responsabilità derivante dalla loro inosservanza, l' inottemperanza alle disposizioni di cui al presente articolo comporta la decadenza dai benefici dal medesimo disciplinati.
All' onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutato per gli anni 1997 e 1998 rispettivamente in lire 20 miliardi e in lire 13 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del ministero del Tesoro per l' anno 1997, all' uopo parzialmente utilizzando l' accantonamento relativo al ministero del Tesoro. Il predetto importo è iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del ministero delle finanze per il successivo riversamento ai pertinenti capitoli dell' entrata.
Con provvedimenti legislativi di variazione di bilancio, gli eventuali miglioramenti del saldo netto da finanziare derivanti nel triennio 1997-1999 dalle maggiori entrate accertate in connessione con le maggiori vendite realizzate per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo potranno, in deroga alla vigente normativa contabile, essere acquisiti a reintegrazione dell' accantonamento di cui al comma 8.

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