Legge del 1995 numero 335 art. 15


Regime transitorio
Per i fondi pensione che abbiano presentato istanza al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'applicazione del periodo transitorio di cui all'articolo 18, comma 8-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, all'imposta sostitutiva di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 14 dello stesso decreto legislativo n. 124 del 1993, come sostituito dall'articolo 12 della presente legge, si applica, a decorrere dal 1995 e fino al termine del periodo transitorio, una addizionale nella misura dell'1 per cento calcolata sul patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato dal fondo.
I fondi di cui al comma 6 presentano ai Ministeri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, entro il 30 giugno di ogni anno a decorrere dal 1996, un prospetto da cui risulti l'ammontare dei contributi versati per gli iscritti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e quello dell'addizionale all'imposta sostitutiva di cui al comma 6. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, può modificare, sulla base dei dati risultanti nel prospetto e per ciascuno dei fondi, la misura dell'addizionale prevista al fine di eliminare eventuali perdite di gettito derivanti dall'applicazione del regime tributario transitorio di cui all'articolo 18, comma 8-quater, del citato decreto legislativo n. 124 del 1993 (97), introdotto dal comma 5 del presente articolo. L'integrazione dell'addizionale all'imposta sostitutiva dovrà essere versata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle finanze di cui al precedente periodo, con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 124 del 1993 come sostituito dall'articolo 12 della presente legge.
I contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore a fondi costituiti ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, definiti da accordi collettivi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge, mantengono limitatamente agli iscritti al 31 maggio 1993, il trattamento fiscale previsto dallo stesso decreto legislativo n. 124 del 1993, e successive modificazioni ed integrazioni, fino al rinnovo degli accordi stessi e comunque per un periodo massimo di quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

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