Legge del 1995 numero 335 art. 8


Finanziamento
Per le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 25 la destinazione al finanziamento dei fondi pensione dell'accantonamento annuale del TFR eccedente la quota di cui all'art. 13, comma 3, lettera a), D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dall'articolo 11 della presente legge, per i lavoratori di prima occupazione, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, è sospesa per i quattro anni successivi alla stessa data.

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