Legge del 1995 numero 335 art. 9


Fondi pensione apert
Le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, trovano applicazione, nei diversi settori, decorsi sei mesi dal rinnovo del primo contratto nazionale di categoria successivamente all'entrata in vigore della presente legge ovvero decorsi sei mesi dalla stipula di diversi accordi collettivi nazionali istitutivi di forme pensionistiche complementari.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 1995 numero 335 art. 9"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti