Legge del 1995 numero 218 art. 30-bis


CONTRATTI DI CONVIVENZA

1. Ai contratti di convivenza si applica la legge nazionale comune dei contraenti. Ai contraenti di diversa cittadinanza si applica la legge del luogo in cui la convivenza è prevalentemente localizzata.
2. Sono fatte salve le norme nazionali, europee ed internazionali che regolano il caso di cittadinanza plurima.
(Articolo inserito dall’ art. 1, comma 64, L. 20 maggio 2016, n. 76)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 1995 numero 218 art. 30-bis"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti