Legge del 1995 numero 218 art. 32-bis


MATRIMONIO CONTRATTO ALL'ESTERO DA CITTADINI ITALIANI DELLO STESSO SESSO

1. Il matrimonio contratto all'estero da cittadini italiani con persona dello stesso sesso produce gli effetti dell'unione civile regolata dalla legge italiana.
(Articolo inserito dall’ art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 19 gennaio 2017, n. 7)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 1995 numero 218 art. 32-bis"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti