Legge del 1995 numero 218 art. 32-quinquies


UNIONE CIVILE COSTITUITA ALL'ESTERO TRA CITTADINI ITALIANI DELLO STESSO SESSO

1. L'unione civile, o altro istituto analogo, costituiti all'estero tra cittadini italiani dello stesso sesso abitualmente residenti in Italia produce gli effetti dell'unione civile regolata dalla legge italiana.
(Articolo inserito dall’art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 19 gennaio 2017, n. 7)

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