Legge del 1982 numero 203 art. 6


DEFINIZIONE DI COLTIVATORE DIRETTO
1. Ai fini della presente legge sono affittuari coltivatori diretti coloro che coltivano il fondo con il lavoro proprio e della propria famiglia, sempreché tale forza lavorativa costituisca almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo, tenuto conto, agli effetti del computo delle giornate necessarie per la coltivazione del fondo stesso, anche dell'impiego delle macchine agricole.
2. Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 1982 numero 203 art. 6"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti