Legge del 1982 numero 203 art. 2


DURATA DEI CONTRATTI IN CORSO
1. Per i contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per quelli in regime di proroga, la durata è fissata in sei anni per i rapporti di cui all'articolo 3 e in:
a) dieci anni se il rapporto ha avuto inizio prima dell'annata agraria 1939-1940, o nel corso della medesima;
b) undici anni se il rapporto ha avuto inizio nelle annate agrarie comprese fra quelle 1940- 1941 e 1944-1945;
c) tredici anni se il rapporto ha avuto inizio nelle annate agrarie comprese fra quelle 1945-1946 e 1949-1950;
d) quattordici anni se il rapporto ha avuto inizio nelle annate agrarie comprese fra quelle 1950-1951 e 1959-1960;
e) quindici anni se il rapporto ha avuto inizio successivamente all'annata agraria 1959-1960.
2. La durata prevista dal comma precedente decorre dalla entrata in vigore della presente legge.

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