Legge del 1982 numero 203 art. 12


FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI TECNICHE PROVINCIALI
1. La commissione tecnica provinciale è presieduta dal capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura o da un suo rappresentante.
2. Alle riunioni della commissione partecipa di diritto, con voto consultivo, l'ingegnere capo dell'ufficio tecnico erariale o un suo rappresentante.
3. Le deliberazioni sono valide quando siano adottate con l'intervento della metà più uno dei componenti ed a maggioranza assoluta dei presenti.

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