Legge del 1982 numero 203 art. 1


TITOLO I Disposizioni integrative e modificative dell'affitto dei fondi rustici - CAPO I Durata dei contratti di affitto a
coltivatore diretto - (AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO)

1. La durata dei contratti di affitto a coltivatore diretto, compresi quelli in corso e quelli in regime di proroga, è
regolata dalle norme della presente legge.
2. I contratti di affitto a coltivatori diretti, singoli o associati, hanno la durata minima di quindici anni, salvo quanto
previsto dalla presente legge.

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