Legge del 1982 numero 203 art. 58


INDEROGABILITA' DELLE NORME DELLA PRESENTE LEGGE E ABROGAZIONE DI TUTTE LE DISPOSIZIONI INCOMPATIBILI
1. Tutte le norme previste nella presente legge sono inderogabili. Le convenzioni in contrasto con esso sono nulle di pieno diritto e la loro nullità può essere rilevata anche d'ufficio, salvo il disposto degli articoli 45 e 51.
2. Le disposizioni incompatibili con quelle contenute nella presente legge sono abrogate.

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