Legge del 1982 numero 203 art. 56


CONTRATTI PER I QUALI E' ESCLUSA L'APPLICAZIONE DELLA PRESENTE LEGGE
1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai contratti agrari di compartecipazione limitata a singole coltivazioni stagionali né alle concessioni per coltivazioni intercalari né alle vendite di erbe di durata inferiore ad un anno quando si tratta di terreni non destinati a pascolo permanente, ma soggetti a rotazione agraria.

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