Legge del 1982 numero 203 art. 47


abrogato CONTROVERSIE AGRARIE E RILASCIO

[Ferme restando le disposizioni dell'articolo 26 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, in tutte le controversie agrarie si osservano le disposizioni dettate dal capo I del titolo IV del libro II del codice di procedura civile.
Il rilascio del fondo a seguito di giudizio può avvenire solo al termine dell'annata agraria durante la quale è stata emessa sentenza esecutiva].
(Articolo abrogato dal comma 12 dell’art. 34, D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150)

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