Legge del 1982 numero 203 art. 45


EFFICACIA DEGLI ACCORDI
1. (Sostituisce l'ultimo comma dell'art. 23, L. 11 febbraio 1971, n. 11).
2. È fatto comunque divieto di stipulare contratti di mezzadria, colonia parziaria, di compartecipazione agraria, esclusi quelli stagionali e quelli di soccida. È fatto altresì divieto di corrispondere somme per buona entrata.
3. In ogni caso le organizzazioni professionali agricole possono stipulare accordi collettivi in materia di contratti agrari.

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