Legge del 1982 numero 203 art. 44


DISPOSIZIONI IN FAVORE DI PICCOLI CONCEDENTI
1. A partire dall'anno 1982, a favore dei piccoli concedenti di terreni già affittati ovvero di terreni per i quali ha luogo la conversione in affitto ai sensi della presente legge, opera una detrazione dell'imposta sui redditi delle persone fisiche pari al dieci per cento della parte del reddito afferente ai fondi in questione.
2. Sono considerati piccoli concedenti i proprietari di terreni che abbiano un reddito catastale non superiore a lire tremila ed un reddito complessivo netto, ai fini dell'imposta sulle persone fisiche, di entità non superiore a lire cinque milioni.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 1982 numero 203 art. 44"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti