Legge del 1978 numero 392 art. 26


AMBITO DI APPLICAZIONE
1. Le disposizioni di cui al presente capo non si applicano:
a) alle locazioni stipulate per soddisfare esigenze abitative di natura transitoria, salvo che il conduttore abiti stabilmente nell'immobile per motivi di lavoro o di studio;
b) alle locazioni relative ad alloggi costruiti a totale carico dello Stato per i quali si applica il canone sociale determinato in base alle disposizioni vigenti;
c) alle locazioni relative ad alloggi soggetti alla disciplina dell'edilizia convenzionata;
d) alle locazioni relative ad immobili inclusi nelle categorie catastali A/8 e A/9.
2. Le disposizioni di cui agli articoli da 12 a 25 non si applicano alle locazioni concernenti gli immobili siti in comuni che al censimento del 1971 avevano popolazione residente fino a 5.000 abitanti qualora, nel quinquennio precedente la entrata in vigore della presente legge, e successivamente ogni quinquennio, la popolazione residente non abbia subito variazioni in aumento, o comunque l'aumento percentuale sia stato inferiore a quello medio nazionale, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT.
3. Il comune provvede a dare pubblica notizia della condizione di cui al precedente comma e delle eventuali variazioni.
(L'art. 14, L. 9 dicembre 1998, n. 431, ha abrogato l'art. 26, limitatamente alle locazioni abitative).

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