Legge del 1978 numero 392 art. 1


Del contratto di locazione - Locazione di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione (DURATA DELLA LOCAZIONE)

1. La durata della locazione avente per oggetto immobili urbani per uso abitazione non può essere inferiore a quattro anni. Se le parti hanno determinato una durata inferiore o hanno convenuto una locazione senza determinazione di tempo la durata si intende convenuta per quattro anni.
2. Il disposto del comma precedente non si applica quando si tratti di locazioni stipulate per soddisfare esigenze abitative di natura transitoria
(L'art. 14, L. 9 dicembre 1998, n. 431, ha abrogato gli artt. 1 e 3 limitatamente alle locazioni abitative).

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