Legge del 1978 numero 392 art. 16


TIPOLOGIA
1. In relazione alla tipologia si fa riferimento alla categoria catastale con i coefficienti risultanti dalla tabella seguente:
a) 2.00 per le abitazioni di tipo signorile (A/1);
b) 1.25 per le abitazioni di tipo civile (A/2);
c) 1.05 per le abitazioni di tipo economico (A/3);
d) 0.80 per le abitazioni di tipo popolare (A/4);
e) 0,50 per le abitazioni di tipo ultrapopolare (A/5);
f) 0,70 per le abitazioni di tipo rurale (A/6);
g) 1,40 per le abitazioni di tipo villini (A/7);
h) 0,80 per le abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi (A/11).
2. Qualora gli immobili non risultino censiti in catasto, ed ai soli fini del comma precedente, la categoria catastale viene stabilita dall'ufficio tecnico erariale sulla base delle categorie catastali delle unità immobiliari che siano ubicate nella stessa zona censuaria ed abbiano caratteristiche analoghe. A tale fine gli interessati devono presentare all'ufficio tecnico erariale competente per territorio apposita domanda corredata da una planimetria dell'immobile con una sommaria descrizione dell'edificio, delle rifiniture dell'unità immobiliare locata nonché degli impianti in essa installati. L'ufficio provvede entro novanta giorni dalla richiesta senza obbligo di sopralluogo.
(L'art. 14, L. 9 dicembre 1998, n. 431, ha abrogato gli artt. 16, 17, 18, 19 e 20 limitatamente alle locazioni abitative).

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 1978 numero 392 art. 16"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti