Legge del 1971 numero 865 art. 72


TITOLO V - Edilizia agevolata e convenzionata. Agevolazioni fiscali

1.Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere un contributo nel pagamento degli interessi dei mutui contratti dai privati, dalle cooperative e dagli enti pubblici che ottengano, ai sensi della presente legge, le concessioni in superficie delle aree comprese nei piani di zona per l'edilizia economica e popolare.
2.Tale contributo è concesso nella misura occorrente affinché i mutuatari non vengano gravati degli interessi, diritti e commissioni, anche per l'eventuale perdita relativa al collocamento delle cartelle, nonché per oneri fiscali e vari e per spese accessorie in misura superiore al 3 per cento annuo, pari all'1,5 per cento semestrale oltre al rimborso del capitale, se enti pubblici o cooperative a proprietà indivisa il cui statuto prevede il divieto di cessione in proprietà degli alloggi, l'obbligo di trasferimento degli stessi al competente IACP in caso di liquidazione o di scioglimento della cooperativa; e nella misura del 4 per cento, pari al 2 per cento semestrale, oltre al rimborso del capitale, se cooperative a proprietà divisa, o prive dei requisiti statutari di cui al presente comma o se privati.
(I commi secondo e terzo sono stati prima sostituiti dal primo comma dell'art. 10, L. 27 maggio 1975, n. 166 e poi così sostituiti, con un comma solo, dall'art. 6-bis, D.L. 13 agosto 1975, n. 376)
3.I mutui stessi sono garantiti da ipoteca di primo grado e usufruiscono della garanzia integrativa dello Stato per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi.
4.La garanzia dello Stato diventerà operante entro 120 giorni dalla conclusione dell'esecuzione immobiliare nei confronti del mutuatario inadempiente ove l'Istituto mutuante dovesse restare insoddisfatto del suo credito e ciò purché l'Istituto stesso abbia iniziato l'esecuzione entro un anno dal verificarsi dell'insolvenza.
5.Gli eventuali oneri derivanti dalla garanzia dello Stato graveranno su apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1971 e successivi.
6.La garanzia dello Stato continuerà a sussistere qualora, dopo la stipulazione del contratto condizionato di mutuo ed essendo intervenute erogazioni da parte dell'Istituto mutuante, sopravvenisse la perdita dei requisiti prescritti dalla presente legge.
7.Per la determinazione e l'erogazione dei contributi statali si applicano, in quanto compatibili, le norme del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella 1° novembre 1965, n. 1179 e successive modifiche ed integrazioni.
8.Per la concessione dei contributi statali è autorizzato il limite d'impegno di 2 mila milioni per l'anno 1972 e di 2 mila milioni per l'anno 1973 a valere sugli stanziamenti previsti dalla lettera a) dell'articolo 67 della presente legge.
9.Per gli anni successivi, con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, sarà fissato annualmente il limite degli ulteriori impegni da assumere per l'applicazione del presente articolo.

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