Legge del 1971 numero 865 art. 6


1.Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge gli istituti autonomi per le case popolari procederanno alla modifica del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale secondo le disposizioni del presente articolo.
2.Il presidente e, ove previsti dai vigenti statuti, i vicepresidenti degli IACP sono nominati dalla giunta regionale e sono scelti fra i membri eletti dagli enti locali.
3.Il consiglio di amministrazione degli IACP è composto da:
1) tre membri eletti dal consiglio provinciale, uno dei quali in rappresentanza delle minoranze;
2) un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;
3) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale scelto fra gli impiegati della carriera direttiva degli uffici periferici competenti per territorio;
4) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, nominati dalla giunta provinciale su terne proposte dalle organizzazioni medesime;
5) un rappresentante degli assegnatari di alloggi economici e popolari, eletto dal consiglio provinciale e scelto in una terna proposta dalle associazioni degli assegnatari;
6) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative, nominato dalla giunta provinciale su una terna proposta dalle organizzazioni medesime.
4.Il consiglio di amministrazione degli IACP operanti su un territorio con popolazione superiore ad un milione di abitanti è composto dai membri indicati nel precedente comma, nonché da tre membri eletti dal consiglio regionale, uno dei quali in rappresentanza delle minoranze.
5.Le funzioni di presidente, di vice presidente e di consigliere degli IACP sono incompatibili con quelle di consigliere regionale, provinciale e comunale.
6.Il collegio dei sindaci è composto:
a) da un sindaco, con funzione di presidente, nominato dalla giunta regionale e da un sindaco nominato dal consiglio provinciale, scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti;
b) da un rappresentante del Ministero del tesoro scelto fra gli impiegati della carriera direttiva degli uffici periferici competenti per territorio.
7.Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni.
8.I membri eletti secondo le disposizioni di cui al numero 1) del terzo comma ed i membri nominati a norma del sesto comma, lettera a) del Presente articolo restano in carica per lo stesso periodo degli organi che li hanno eletti.
9.Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli IACP di Trento e Bolzano, per i quali si provvederà con legge provinciale, prevedendo che nei rispettivi organi direttivi siano rappresentati democraticamente enti locali, lavoratori, assegnatari.

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