Legge del 1971 numero 865 art. 19


abrogato
[1.Entro trenta giorni dall'inserzione dell'avviso del deposito della relazione della commissione di cui all'art. 16 nel Foglio degli annunci legali della provincia, i proprietari e gli altri interessati al pagamento dell'indennità possono proporre opposizione alla stima della commissione di cui all'art. 16 davanti alla corte d'appello competente per territorio, con atto di citazione notificato all'espropriante.
(Comma così modificato dall'art. 14, L. 28 gennaio 1977, n. 10)
2.L'opposizione può essere proposta anche dall'espropriante].
(Articolo abrogato dall'art. 58, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325 e dall'art. 58, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327)

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